L’acquirente dell’immobile pignorato presenta istanza di conversione del pignoramento? Inammissibile se già avanzata nel medesimo processo esecutivo

In tema di conversione del pignoramento, l’ultimo comma dell’art. 495 c.p.c. laddove prevede che l’istanza può essere avanzata una sola volta a pena di inammissibilità, va interpretato nel senso di escludere che l’istanza possa essere avanzata più di una volta nello stesso processo esecutivo dal medesimo debitore esecutato o dai suoi successori nella stessa posizione giuridica di quest’ultimo.

Con la pronuncia n. 27852, depositata il 12 dicembre 2013, è affrontata dai giudici di legittimità la questione relativa all’istanza di conversione del pignoramento presentata per la seconda volta nel corso di una procedura esecutiva immobiliare. È opportuno premettere che l’ultimo comma dell’art. 495 c.p.c. che, come noto, prevede l’inammissibilità dell’istanza di conversione del pignoramento ove depositata per più di una volta, sia stato introdotto dal legislatore con la novella n. 353/1990. È proprio la ratio di tale disposizione, letta unitamente all’ulteriore modifica normativa intervenuta nel 2005 con la legge n. 80 con cui è stato sostituito l’ incipit dell’art. 495 in qualsiasi momento anteriore alla vendita con quello prima che sia disposta la vendita e l’assegnazione , a fondare l’interpretazione sistematica e letterale insieme fornita dalla Cassazione con la sentenza odierna. Il fatto. Il caso è quello occorso in una procedura esecutiva immobiliare ove l’acquirente dell’immobile pignorato, a seguito del proponimento di una istanza di conversione del pignoramento ex art. 495 c.p.c., otteneva dal Giudice dell’esecuzione un’ordinanza di determinazione della somma da sostituire al bene. Avverso la predetta ordinanza, la società creditrice proponeva opposizione agli atti esecutivi sostenendo che a l’istanza di conversione fosse inammissibile, per essere stata la stessa già richiesta nella medesima procedura esecutiva immobiliare dal precedente acquirente del compendio pignorato, decaduto poi dal beneficio per non aver eseguito i versamenti nei termini di legge b l’acquirente fosse privo di legittimazione attiva, per non essere lo stesso soggetto pignorato, bensì terzo acquirente del bene immobile. Il Tribunale, nel rigettare l’opposizione accoglieva l’istanza di conversione del pignoramento determinando, quindi, la somma da sostituire al bene pignorato. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione la società creditrice. L’acquirente dell’immobile resisteva con controricorso. Deduceva il ricorrente principale la violazione dell’art. 495 c.p.c., ultimo comma, sostenendo che nel medesimo processo esecutivo la conversione del pignoramento non potesse essere richiesta per più di una volta. Diversamente la resistente riteneva che, il divieto posto dall’ultimo comma dell’art. 495 c.p.c. andasse interpretato nel senso di limitare l’inammissibilità solo all’ipotesi in cui l’istanza venisse presentata dal medesimo soggetto per cui si è verificata la decadenza. L’interpretazione dell’art. 495 c.p.c. ultimo comma deve salvaguardare la celerità della procedura di pignoramento. La Cassazione ha ritenuto fondato il motivo del ricorso sulla scorta di una interpretazione della norma sistematica e non solo letterale. Sarebbe proprio l’analisi letterale ad escludere la limitazione soggettiva sostenuta dalla resistente, considerata proprio l’assenza di riferimenti espressi di tale specie nella formulazione dell’art. 495 c.p.c L’organo di legittimità, dopo aver escluso anche l’aderenza della norma in parola ad una interpretazione puramente sistematica, ha ritenuto che l’ultimo comma dell’art. 495 c.p.c. vada letto tenendo conto delle novelle normative richiamate in premessa. In questa direzione, infatti, è già l’ incipit dell’art. 495 c.p.c. a chiarire che l’istanza di conversione del pignoramento non possa essere presentata dopo l’ordinanza di assegnazione o di vendita. Gli Ermellini hanno evidenziato come l’esigenza del legislatore nell’ammettere il beneficio della conversione del pignoramento sia quella di garantire una maggiore celerità nella definizione della procedura di pignoramento, quindi, senza inutile aggravio di costi e tempi. La concessione del beneficio della conversione deve essere unico. Per questi motivi tale eccezionale beneficio, in virtù dei suoi principi ispiratori, deve essere concesso una sola volta al soggetto esecutato ovvero a colui che riveste una posizione giuridica riconducibile a quella del debitore. Conseguentemente, ove l’istanza venga presentata per più di una volta, il Giudice dovrà pronunciarne l’inammissibilità. La Corte, quindi, non richiedendo la questione ulteriori accertamenti in fatto, è giunta a decidere nel merito il caso ex art. 384 c.p.c. con accoglimento dell’opposizione agli atti esecutivi avanza dal creditore ed annullamento dell’ordinanza di ammissibilità della conversione del pignoramento. Quanto, infine, all’ulteriore questione sollevata dal ricorrente e relativa alla legittimazione attiva del terzo acquirente alla presentazione dell’istanza di conversione del pignoramento, i giudici di legittimità hanno ritenuto la problematica ancora controversa e non affrontabile con la pronuncia in commento perché assorbita dall’accoglimento del primo motivo di ricorso.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 12 novembre – 12 dicembre 2013, n. 27852 Presidente Finocchiaro – Relatore Barreca Svolgimento del processo 1.- Con la decisione ora impugnata, pubblicata il 14 novembre 2006, il Tribunale di Varese ha deciso l'opposizione agli atti esecutivi proposta dalla creditrice Intesa Sec. NPL s.p.a., per il tramite del procuratore Intesa Gestione Crediti s.p.a., nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare, pendente dinanzi a quel Tribunale nei confronti del Fallimento Turisco Immobiliare s.r.l., avverso l'ordinanza, con la quale, a seguito dell'istanza di conversione del pignoramento avanzata da Z.E. , acquirente del bene immobile pignorato, era stata determinata la somma da sostituire a questo bene, ai sensi dell'art. 495 cod. proc. civ Il Tribunale ha rigettato le eccezioni di inammissibilità della conversione per essere stata questa già chiesta, nella stessa procedura esecutiva, da parte di Eurofim s.p.a., precedente acquirente dello stesso bene immobile, poi dichiarata decaduta dal beneficio per non avere effettuato i versamenti previsti nella relativa ordinanza ex art. 495 cod. proc. civ. nonché, per essere stata l'istanza avanzata da soggetto non legittimato, non essendo la Z. la parte esecutata, bensì terzo acquirente del bene immobile dopo la trascrizione del pignoramento. Ha, quindi, rideterminato la somma complessiva da sostituire al bene pignorato alla data del 27 ottobre 2003, con riferimento all'istanza di conversione proposta da Z.E. , nell'importo complessivo di Euro 71.325,53, compensando integralmente tra le parti le spese del giudizio. 2.- Avverso la sentenza Italfondiario S.p.A., nella sua qualità di procuratore di Intesa Sec NPL S.p.A., propone ricorso per cassazione affidato a sei motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso Z.E. , che ha anche depositato memoria. Non si difendono gli altri intimati. Motivi della decisione 1.- Col primo motivo di ricorso si deduce violazione di legge e mancata applicazione dell'art. 495, ultimo comma, cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. e all'art. 111 Cost., sostenendosi che, ai sensi della norma richiamata, nello stesso processo esecutivo la conversione del pignoramento non possa essere richiesta più di una volta che la circostanza che, dopo la dichiarazione di decadenza dal beneficio, il bene immobile pignorato sia stato venduto ad un terzo, non consente a quest'ultimo di avanzare altra successiva istanza ex art. 495 cod. proc. civ. che, interpretare la norma in senso contrario al suo significato letterale, significherebbe poter aggirare il divieto all'infinito. La resistente insiste nel sostenere la correttezza dell'interpretazione data dal Tribunale di Varese, nel senso che l'inammissibilità sarebbe riferita all'istanza presentata dallo stesso soggetto per il quale si è verificata la decadenza dal beneficio, mentre nel caso di specie la Z. è persona distinta, in quanto acquirente del bene pignorato. 2.- Il motivo di ricorso è fondato e va accolto. L'ultimo comma dell'art. 495 cod. proc. civ., in tema di conversione del pignoramento, dispone che l'istanza può essere avanzata una sola volta a pena di inammissibilità”. Questa previsione è stata introdotta con la legge n. 353 del 1990, onde impedire che, nel corso dello stesso processo esecutivo, fossero avanzate più istanze di conversione, in tempi successivi, fino al momento della vendita, secondo quanto si riteneva possibile in mancanza di apposito divieto. L'espressione adoperata dal legislatore è talmente ampia da non consentire, con interpretazione solamente letterale, la soluzione adottata dal giudice di merito, e sostenuta dalla resistente, per la quale sarebbe rilevante la persona fisica dell'istante, essendo inammissibile l'istanza proposta dopo la prima soltanto quando provenga dallo stesso soggetto che sia stato dichiarato decaduto. L'interpretazione letterale è decisamente nel senso opposto, essendo la previsione di inammissibilità stabilita senza alcun limite di carattere soggettivo, riferita com'è soltanto alla presentazione di un'istanza ai sensi dell'art. 495 cod. proc. civ Peraltro, il Collegio ritiene che nemmeno l'interpretazione sistematica renda legittima la soluzione privilegiata dal giudice di merito, sebbene sia possibile una lettura meno rigorosa di quella che sembrerebbe consentita dall'interpretazione strettamente letterale dell'ultimo comma. 2.1.- L'interpretazione sistematica deve tenere conto della ratio dell'introduzione, con la novella n. 353 del 1990, della regola di inammissibilità e del fatto che questa risulti oggi rafforzata dalla modifica apportata al primo comma dell'art. 495 cod. proc. civ. dall'art. 2, comma 3, lett. e n. 6.1 del decreto legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005 n. 80 modifica, quest'ultima che ha sostituito le parole originarie dell'incipit in qualsiasi momento anteriore alla vendita”, con le attuali prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569”, sicché la pronuncia dell'ordinanza di vendita o di assegnazione preclude definitivamente, ed a chiunque, di avanzare l'istanza, a prescindere dall'esito del relativo sub procedimento di vendita cfr. Cass. n. 8017/09, in motivazione . È evidente l'intento del legislatore di limitare ulteriormente e quanto più possibile l'accesso al beneficio, onde impedire che il relativo sub-procedimento, se reiterato nel corso dello stesso processo esecutivo, ne rallenti la definizione, laddove la chiusura anticipata” consentita dalla conversione del pignoramento è favorita solo se impedisce effettivamente l'aggravio dei tempi e dei costi determinato dall'avvio del subprocedimento di vendita, non anche se ne comporti una mera, inutile, dilazione. La conversione del pignoramento si configura quindi come beneficio a carattere eccezionale che, nel rispetto dei rigorosi presupposti di ammissibilità del primo e del secondo comma dell'art. 495 cod. proc. civ., va accordato una volta soltanto al debitore esecutato, soggetto che, ai sensi dello stesso primo comma, è indicato come legittimato alla presentazione dell'istanza. Pertanto, tutti coloro che si trovano a rappresentare i medesimi interessi patrimoniali di quest'ultimo, in quanto la relativa posizione giuridica sia riconducibile a quella del debitore esecutato, non possono che essere a lui accomunati nella previsione di inammissibilità dell'ultimo comma dell'art. 495 cod. proc. civ. sia che si tratti dei successori a titolo universale del debitore esecutato, sia che si tratti dei successori a titolo particolare - impregiudicata, peraltro, in questa sede, la questione della legittimazione alla presentazione dell'istanza di conversione da parte del terzo acquirente del bene dopo il pignoramento questione tuttora controversa, così come in generale è controversa la posizione di questo soggetto nel processo esecutivo pendente ai danni del suo dante causa ma posta col secondo motivo di ricorso, e perciò da ritenersi assorbita in conseguenza dell'accoglimento del primo . Tuttavia, la ratio legis sopra enunciata non viene tradita e l'interpretazione strettamente letterale dell'ultimo comma dell'art. 495 cod. proc. civ. può essere superata nell'ipotesi in cui più di uno siano i debitori esecutati, e la nuova istanza di conversione venga tempestivamente presentata da uno di costoro diverso da altro che pure l'abbia avanzata in precedenza, vale a dire nell'ipotesi in cui più di uno siano i centri d'interesse coinvolti nell'espropriazione. In conclusione va affermato che, in tema di conversione del pignoramento, l'ultimo comma dell'art. 495 cod. proc. civ., laddove prevede che l'istanza può essere avanzata una sola volta a pena di inammissibilità, va interpretato nel senso di escludere che l'istanza possa essere avanzata più di una volta nello stesso processo esecutivo dal medesimo debitore esecutato o dai successori nella stessa posizione giuridica di quest'ultimo. 3.- Poiché nel caso di specie non è in discussione che il soggetto precedentemente ammesso al beneficio della conversione e poi dichiarato decaduto fosse altro acquirente del bene pignorato da parte dello stesso debitore esecutato, dante causa, a sua volta, dell'odierna resistente Z.E. , la sentenza che ha ritenuto ammissibile l'istanza di conversione avanzata da quest'ultima va cassata, in accoglimento del primo motivo di ricorso. Restano assorbiti i motivi restanti, riguardanti, come detto, la legittimazione alla presentazione dell'istanza di conversione da parte del terzo acquirente del bene pignorato secondo motivo , nonché la determinazione del quantum debeatur terzo, quarto, quinto e sesto motivo . Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, il Collegio, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384, comma secondo, cod. proc. civ., accoglie l'opposizione agli atti esecutivi proposta da Intesa Sec NPL S.p.A. e, per l'effetto, annulla l'ordinanza del giudice dell'esecuzione del 27 ottobre 2003 e dichiara inammissibile l'istanza di conversione avanzata da Z.E. in data 24 marzo 2003 nella procedura esecutiva immobiliare pendente dinanzi al Tribunale di Varese nei confronti di Fallimento Turisco Immobiliare s.r.l. La novità della questione, che non risulta già affrontata in sede di legittimità, rende di giustizia la compensazione delle spese dell'intero giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'opposizione agli atti esecutivi proposta da Intesa Sec NPL s.p.a., per il tramite del procuratore Italfondiario S.p.A., avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione del 27ottobre 2003 e, per l'effetto, annulla questa ordinanza e dichiara inammissibile l'istanza di conversione avanzata da Z.E. in data 24 marzo 2003 nella procedura esecutiva immobiliare pendente dinanzi al Tribunale di Varese nei confronti di Fallimento Turisco Immobiliare s.r.l. Compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio.