Quando la pronuncia secondo diritto batte quella secondo equità

Ove si verifichi un cumulo di domande avanti al Giudice di Pace e tra le cause cumulate vi sia una connessione che impone, per pregiudizialità, l’accertamento comune e la conseguente decisione su uno stesso fatto per tutte le cause, essendo inammissibile che la decisione del fatto comune possa svolgersi per una domanda in via equitativa e per l’altra secondo diritto, la decisione su tutta la controversia deve avvenire secondo diritto.

È quanto risulta dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 27543, depositata il 10 dicembre 2013. Il caso. Una donna aveva convenuto dinanzi al Giudice di Pace una società, chiedendo il risarcimento dei danni subiti dalla propria auto, la quale era stata schizzata di vernice dagli operai della convenuta che stavano eseguendo lavori di verniciatura dei cancelli di un cortile dove l’auto era parcheggiata. La società, allora, aveva chiamato in giudizio la propria Assicurazione per essere manlevata. Il Giudice di Pace aveva accolto la domanda e condannato al pagamento la società, respingendo la domanda di manleva. Proposto appello dalla soccombente – relativo alla copertura assicurativa -, il Tribunale aveva condannato l’Assicurazione al pagamento in favore dell’appellante di quanto questa era tenuta a pagare alla danneggiata. L’Assicurazione, contro tale decisione, ha proposto ricorso per cassazione. A suo dire, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l’appello – perché proposto avverso sentenza del giudice di pace secondo equità –, dovendosi individuare l’impugnazione sulla base della domanda attorea, non essendosi il giudice di pace pronunciato espressamente sull’esistenza o meno di un contratto di massa. Per la Suprema Corte il motivo va rigettato. La sentenza del Giudice di Pace non era ricorribile in Cassazione, ma appellabile. Innanzitutto, gli Ermellini hanno chiarito che, qualora - nel regime anteriore alla modifica dell’art. 339 appellabilità delle sentenze c.p.c. disposta dal d.lgs. n. 40/2006 - vengano proposte dinanzi al giudice di pace una domanda principale soggetta astrattamente per valore a pronuncia secondo equità nella fattispecie, domanda di risarcimento del danno e una domanda di garanzia assicurativa, riguardante contratti di massa e, pertanto, soggetta a pronuncia secondo diritto, stante la connessione tra le domande che impone, per pregiudizialità, l’accertamento comune e la conseguente decisione su uno stesso fatto per tutte le cause responsabilità dell’assicurato , la regola di decisione dell’intera controversia deve identificarsi con quella di diritto . Come evidenziato da Piazza Cavour, da ciò consegue che il mezzo di impugnazione esperibile è l’appello, restando irrilevante se la domanda principale rientrasse o meno in concreto tra le domande soggette per valore alla regola di decisione secondo equità . Alla luce di ciò, il ricorso è stato rigettato.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 13 novembre - 10 dicembre 2013, n. 27543 Presidente Finocchiaro – Relatore Carluccio Svolgimento del processo 1. L M. con atto del giugno 2003 convenne dinanzi al Giudice di Pace la società Prontocolor di Giuseppe Pezzano & amp C. snc, chiedendo il risarcimento dei danni, anche da fermo tecnico, subiti dalla propria autovettura, la quale era stata schizzata di vernice dagli operai della società mentre eseguivano lavori di verniciatura dei cancelli di un cortile dove l'autovettura era parcheggiata. La società chiamò in giudizio la propria assicurazione per essere manlevata in caso di condanna. L'assicurazione sostenne l'inoperatività della copertura assicurativa. Il giudice di pace accolse la domanda e condannò la Prontocolor al pagamento di Euro 330,00 respinse la domanda di manleva sentenza del 10 giugno 2004 . Il Tribunale di Prato, accolse l'appello della Prontolor relativo alla copertura assicurativa e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannò l'Assicurazione al pagamento in favore della Prontolor di quanto quest'ultima era tenuta a pagare alla danneggiata sentenza del 23 maggio 2007 . 2. Avverso la suddetta sentenza, l'Assicurazione propone ricorso con tre motivi. Resiste con controricorso la Prontolor. La M. , ritualmente intimata, non svolge difese. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 112, 113 e 339 cod. proc. civ. e nullità della sentenza. Si lamenta omessa pronuncia sulla eccezione di inammissibilità, sollevata dalla Assicurazione, rispetto all'appello proposto dalla società, sostenendo che se il Tribunale avesse deciso sull'eccezione avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'appello, perché proposto avverso sentenza del giudice di pace secondo equità dovendosi individuare l'impugnazione sulla base della domanda attorea, non essendosi il giudice di pace pronunciato espressamente sull'esistenza o meno di un contratto di massa, con conseguente ricorribilità in cassazione della sentenza di primo grado. Deduce, comunque, la rilevabilità d'ufficio della inammissibilità dell'appello, attinente ai presupposti dell'impugnazione. 1.1. Il motivo va rigettato. La sentenza del giudice di pace non era ricorribile in cassazione, ma appellabile. L'atto di citazione è successivo al 10 febbraio 2003 la sentenza del Giudice di Pace è stata depositata il 10 giugno 2004. Di conseguenza, sono applicabili, ratione temporis - l'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., come modificato dal d.l. n. 18 del 2003, convertito nella l. n. 63 del 2003, secondo il quale il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento Euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti di massa - l'art. 339 cod. proc. civ., prima della novella operata con il d.lgs. n. 40 del 2006, che prevede l'inappellabilità per le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità e resta applicabile per le sentenze pubblicate entro la data di entrata in vigore del d.lgs. di riforma. 2. Ai fini del rigetto del motivo, rileva la presenza nel processo della domanda attorea di risarcimento del danno e della domanda di garanzia avanzata dalla convenuta nei confronti dell'assicurazione, chiamata nel processo, con la quale aveva stipulato un contratto di massa con conseguente cumulo di domande connesse, delle quali solo la prima, in ipotesi, potrebbe essere soggetta al giudizio di equità, mentre la seconda è sicuramente soggetta alla regola di giudizio secondo diritto. 2.1. La giurisprudenza di legittimità, ai fini della individuazione del mezzo di impugnazione esperibile, ha affermato che Ove si verifichi un cumulo di domande avanti al giudice di pace e tra le cause cumulate vi sia una connessione che impone, per pregiudizialità, l'accertamento comune e la conseguente decisione su uno stesso fatto per tutte le cause, essendo inammissibile che l'accertamento e la decisione del fatto comune possano svolgersi per una domanda in via equitativa e per l'altra secondo diritto, si deve ritenere, per esigenze di coerenza, che la decisione su tutta la controversia debba avvenire secondo diritto” Cass. 7 febbraio 2008, n. 2999 Cass. 2 aprile 2009, n. 8020 Cass. 13 settembre 2012, n. 15338, in riferimento a domanda riconvenzionale . 2.2. Nella specie, è indubbio che la domanda principale di danni e la domanda di garanzia assicurativa avanzata dalla convenuta impongano l'accertamento, e la conseguente decisione, su uno stesso fatto per entrambe, costituito dalla responsabilità della società assicurata, atteso che il riconoscimento della responsabilità di questa opera come pregiudiziale presupposto per l'esame della domanda di garanzia proposta dall'assicurata nei confronti dell'assicurazione Cfr. Cass. 21 settembre 2007, n. 19525 . Stante la sicura soggezione della domanda di garanzia assicurativa alla regola di decisione secondo diritto e la stretta connessione di tale domanda con quella principale di risarcimento del danno, diventa irrilevante stabilire se quest'ultima fosse o meno soggetta al giudizio di equità. In conclusione il motivo è rigettato sulla base del seguente principio di diritto Qualora, nel regime anteriore alla modifica dell'art. 339 cod. proc. civ. disposta dal d.lgs. n. 40 del 2006, vengano proposte dinanzi al giudice di pace una domanda principale soggetta astrattamente per valore a pronuncia secondo equità ed una domanda di garanzia assicurativa, che involge rapporti giuridici relativi a contratti di massa e, pertanto, soggetta a pronuncia secondo diritto, stante la connessione tra le domande che impone, per pregiudizialità, l'accertamento comune e la conseguente decisione su uno stesso fatto per tutte le cause - costituito dalla responsabilità dell'assicurato -, la regola di decisione dell'intera controversia deve identificarsi con quella di diritto, con la conseguenza che il mezzo di impugnazione esperibile è l'appello, restando irrilevante se la domanda principale rientrasse o meno in concreto tra le domande soggette per valore alla regola di decisione secondo equità”. 3. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1917 cod. civ., oltre ad omessa motivazione. 3.1. Secondo la clausola contenuta nella polizza assicurativa, l'assicurazione è obbligata a tenere indenne l'assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi .in conseguenza di un fatto accidentale .”. Secondo la ricorrente, il giudice l'avrebbe erroneamente interpretata - disattendendone il chiaro significato letterale - ritenendo esclusi dalla garanzia assicurativa solo i fatti dolosi e fortuiti, e compresi nella garanzia i fatti riconducibili a colpa dell'assicurato mentre, avrebbe dovuto ritenere che la copertura assicurativa avesse per oggetto solo fatti verificatesi nonostante il rispetto di tutte le regole di diligenza da parte dell'assicurato e, quindi, senza colpa. 3.2. Il motivo non ha pregio e va rigettato. La sentenza impugnata è conforme alla costante giurisprudenza di legittimità. Si è in più occasioni affermato che l'assicurazione della responsabilità civile non può concernere fatti accidentali, cioè dovuti a caso fortuito o forza maggiore, in quanto da essi non sorge responsabilità che l'esclusione dei fatti dolosi deriva dalla stessa previsione normativa di cui all'art. 1917, primo comma, cod. civ. che l'assicurazione della responsabilità civile per la sua stessa natura riguarda i fatti colposi che solo clausole espressamente delimitative possono escludere alcune forme di colpa, quali la colpa grave e gravissima che resta escluso, in mancanza di espresse clausole limitative del rischio, che la garanzia assicurativa non copra alcune forme di colpa che la clausola di un contratto di assicurazione che preveda la copertura del rischio per danni conseguenti a fatti accidentali è correttamente interpretata nel senso che essa si riferisce semplicemente alla condotta colposa in contrapposizione ai fatti dolosi Cass. 28 febbraio 2008, n. 5273 . 4. Con il terzo motivo, si deduce omessa pronuncia art. 112 sulle eccezioni sollevata in primo grado e reiterate in appello, relative alla rinuncia della società assicurata alla azione di rivalsa nei confronti degli operai responsabili, arrecando pregiudizio al diritto di surrogazione dell'assicuratore art. 1916, terzo comma alla violazione da parte della Prontocolor dell'obbligo di salvataggio art. 1914 con conseguente decadenza dell'assicurata dalla indennità art. 1915 . 4.1. Il motivo è inammissibile. La ricorrente assume di aver riproposto in appello le suddette questioni, ma non riproduce, per la parte di interesse, l'atto, non consentendo alla Corte – in violazione dell'art. 366, n. 6 cod. proc. civ. - di valutare se vi sia stata effettiva riproposizione o implicita rinuncia ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ Tanto rende irrilevante l'eccezione della società controricorrente, che allega l'irrituale proposizione delle stesse questioni in primo grado, per essere state proposte all'udienza di discussione ex art. 321 cod. proc. civ. e non all'udienza ex 320 cod. proc. civ 5. In conclusione, il ricorso deve rigettarsi. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, sulla base dei parametri vigenti di cui al d.m. n. 140 del 2012, a favore della s.n.c. Prontolor. Non avendo l'altra intimata svolto attività difensiva, non sussistono le condizioni per la pronuncia in ordine alle spese processuali. P.Q.M. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento, in favore della Prontocolor di Giuseppe Pezzano & amp C. snc, delle spese processuali del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.900,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.