Contraddittorio attenuato nei procedimenti di irrogazione delle sanzioni da parte della Banca d’Italia

Nel procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative da parte della Banca d’Italia, non è necessario che gli incolpati vengano ascoltati durante la discussione orale innanzi all’organo decidente, essendo sufficiente che al Direttorio della Banca d’Italia siano rimesse le difese scritte degli incolpati ed i verbali delle dichiarazioni rilasciate quando gli stessi chiedano di essere sentiti personalmente.

È quanto statuito dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 27038 del 3 dicembre 2013. Il caso. A seguito di ispezione svolta presso una Banca di Credito Cooperativo, il Direttorio della Banca d’Italia applicava, ex art. 145 T.U.B., al Direttore, ai componenti del consiglio di amministrazione ed ai sindaci di detta banca, varie sanzioni amministrative per diverse irregolarità. I soggetti sanzionati proponevano opposizione avverso il provvedimento applicativo delle sanzioni. La Corte d’Appello adita accoglieva parzialmente l’opposizione, annullando la sanzione inflitta in ragione della mancata segnalazione all’Organo di Vigilanza delle posizioni di andamento anomalo e di previsioni di perdite non segnalate, confermando le altre sanzioni. Nel dettaglio, la Corte di merito escludeva la violazione, nel caso di specie, dei principi della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione” di cui all’art. 24 l. 262/2005. Gli opponenti propongono quindi ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. Non è necessaria l’audizione degli incolpati. I ricorrenti, in primo luogo, censurano la sentenza impugnata per aver ritenuto sufficiente, ai fini dell’osservanza del principio del contraddittorio e della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie di cui all’art. 24, comma 1, l. n. 262/2005, che al Direttorio fossero rimesse le difese degli incolpati, dopo la ricezione del verbale di contestazione, nonché i verbali delle dichiarazioni dagli stessi rilasciate, senza richiedere l’ascolto dei medesimi direttamente dinanzi all’organo decidente. Nel rigettare il motivo di ricorso, la Suprema Corte reputa corretta la motivazione al riguardo svolta dalla Corte di merito, secondo cui il principio del contraddittorio e quello della distinzione fra funzioni istruttorie e funzioni decisorie non comportano, ai sensi dell’art. 24, l. 262/2005, la necessità che gli incolpati vengano ascoltati durante la discussione orale innanzi all’organo decidente nella specie il Direttorio , essendo sufficiente che al Direttorio siano rimesse le difese scritte degli incolpati ed i verbali delle dichiarazioni rilasciate quando gli stessi chiedano di essere sentiti personalmente. Ed invero, richiamando il consolidato orientamento di legittimità sul punto, la Cassazione osserva che il principio del contraddittorio deve modellarsi in concreto, cioè in funzione dello stato in cui si trova la procedura al momento dell’acquisizione delle ulteriori prove, senza la necessità che esse siano assunte alla costante presenza della parte interessata, essendo sufficiente che l’autorità decidente ponga a base del provvedimento sanzionatorio il nucleo del fatto contestato, in tutte le circostanze concrete che valgono a caratterizzarlo e che siano rilevanti ai fini della pronuncia del provvedimento finale. Ammissibilità della motivazione per relationem. Del pari, la Suprema Corte reputa privo di fondamento il motivo di ricorso con cui gli opponenti censurano la sentenza impugnata per aver ritenuto ammissibile, a seguito dell’entrata in vigore della l. n. 262/2005 ed, in particolare, dell’art. 19, commi 4, 5 e 6 e dell’art. 24, commi 1 e 2 della medesima legge, la motivazione ob relationem del provvedimento sanzionatorio, adottata, nella specie, dal Direttorio della Banca d’Italia mediante il mero richiamo della proposta formulata dalla Commissione Consultiva presso la Banca d’Italia. A giudizio degli Ermellini, la censura non può essere accolta dal momento che, come correttamente evidenziato nella pronuncia impugnata, alla stregua del consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, è pienamente legittimo il rinvio operato dal Direttorio alla motivazione contenuta nella proposta di irrogazione di sanzioni il cui testo integrale è stato notificato ai ricorrenti congiuntamente al provvedimento sanzionatorio. Il Direttorio, quindi, ove condivida i motivi illustrati dalla Commissione, non è tenuto a ripetere e ribadire gli stessi. Irrilevante l’accertamento della colpa in caso di comportamenti omissivi. Degna di nota è, infine, la motivazione con cui la Suprema Corte rigetta le censure inerenti al mancato accertamento, da parte della Corte territoriale, dell’elemento soggettivo della colpa a carico dei componenti del collegio sindacale in relazione ad una delle infrazioni contestategli. Al riguardo, i Giudici di legittimità osservano che, per orientamento consolidato giurisprudenziale, allorché le infrazioni siano determinate – come nel caso di specie – da comportamenti omissivi, non è richiesta una specifica dimostrazione della colpa, stante la presunzione, sia pure relativa, di tale elemento soggettivo a carico dell’agente, sicché, in difetto di prova contraria da parte dello stesso, l’irrogazione della sanzione è legittima.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 27 settembre - 3 dicembre 2013, n. 27038 Presidente Bucciante – Relatore Nuzzo Svolgimento del processo A seguito di ispezione svolta dalla Banca d'Italia presso la Banca di Credito Cooperativo S. Vincenzo la Costa di seguito BCC , nel periodo 8.2. 2006 - 21.4.2006, il Direttorio della Banca d'Italia, con delibera n. 783 del 13.7.2007, applicava, ex art. 145 T.U.B., al Direttore, ai componenti del consiglio di amministrazione ed ai sindaci di detta banca, varie sanzioni amministrative, per le seguenti irregolarità 1 carenze nell'organizzazione e nei controlli interni da parte del Consiglio di amministrazione 2 carenze nei controlli da parte del Collegio sindacale 3 carenze nell'organizzazione e nei controlli interni da parte del Direttore 4 carenze nell'istruttoria, erogazione, gestione e controllo del credito da parte del Direttore 5 carenze nell'istruttoria,erogazione, gestione e controllo del credito da parte del Consiglio di Amministrazione 6 posizioni di andamento anomalo e previsioni di perdita non segnalate all'Organo di Vigilanza da parte del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e del Direttore 7 mancato rispetto delle disposizioni relative all'operatività prevalente a favore dei soci e all'operatività fuori zona di competenza da parte del Consiglio di Amministrazione e del Direttore 8 inosservanza delle disposizioni in materia di trasparenza da parte del Direttore Avverso detto provvedimento applicativo delle sanzioni proponevano opposizione, innanzi alla Corte di Appello di Roma, ai sensi dell'art. 145 del T.U.B., nei confronti della Banca d'Italia e del Direttorio della Banca medesima, la Banca del Credito Cooperativo di S. Vincenzo La Costa, in persona del legale rappresentante, nonché N.M. presidente del Consiglio di Amministrazione , P.G.S. vicepresidente G.R. consigliere I.V. consigliere L.V.A. consigliere M.R. consigliere R.E. consigliere M.A. presidente del collegio sindacale M.C. sindaco G.M. sindaco I.A. direttore generale . Con provvedimento depositato il 26.3.2008, la Corte d'Appello accoglieva in parte l'opposizione ed annullava esclusivamente la sanzione di Euro 3.000,00 inflitta a ciascuno dei ricorrenti, quanto alle posizioni ad andamento anomalo e di previsioni di perdite non segnalate all'Organo di Vigilanza, da parte del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Direttore, confermando le altre sanzioni e compensando fra le parti le spese del procedimento. La Corte di merito escludeva che fossero stati violati i principi della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione di cui all'art. 24 L. 262/2005, osservando essenzialmente, che, ai fini dell'osservanza del principio del contraddittorio e della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie, era sufficiente che al Direttorio fossero rimesse sia le difese degli incolpati, dopo la ricezione del verbale di contestazione, sia i verbali delle dichiarazioni rilasciate dagli incolpati, non richiedendosi, invece, l'ascolto degli incolpanti direttamente dinanzi all'organo decidente Direttorio della Banca d'Italia . Per la cassazione di tale decisione propongono ricorso, ex art. 111 Cost., detti opponenti formulando nove motivi con i relativi quesiti, illustrati da memoria. Resiste con controricorso la Banca d'Italia, avanzando ricorso incidentale avverso il capo del decreto impugnato di compensazione integrale delle spese di giudizio. I ricorrenti deducono 1 violazione dell'art. 24, co. 1 della L. 28.12.2005, n. 262 e succ. mod. e dell'art. 12 della Disposizioni sulla legge in generale approvate con R.D. 16.3.1942,n. 262 Preleggi violazione e falsa applicazione dell'art. 97 della Costituzione e della L. n. 241/1990 e succ. mod. gli opponenti, attuali ricorrenti, non erano stati posti in condizione di conoscere i risultati dell'istruttoria e la proposta formulata dalla Commissione Consultiva al Direttorio della banca d'Italia, né di esporre causa cognita , le loro difese scritte all'organo decidente e, quelli che ne avevano fatto richiesta, di svolgere dette difese anche in forma orale non era stato consentito, quindi, agli opponenti di partecipare al procedimento come disciplinato dalla L. 262/05 e succ. mod Sul punto viene formulato il seguente quesito di diritto dica la Corte se, a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 262/2005 e succ. mod. ed, in particolare, dell'art. 24, co. 1 della medesima legge, sia legittimo che il procedimento sanzionatorio, previsto dall'art. 145 del decreto legislativo n. 385/93 T.U. bancario e succ. mod., possa essere espletato dalla Banca d'Italia senza che siano comunicati agli incolpati gli atti istruttori espletati o, quanto meno, la proposta conclusiva della Commissione Consultiva per le irregolarità operante presso la Banca in questione, o non sia, invece, richiesto dalla legge che gli atti o, quanto meno, la proposta suddetti non siano comunicati agli incolpanti, indipendentemente da ogni loro istanza, con il riconoscimento agli stessi della possibilità di svolgere ogni opportuna difesa, anche mediante audizione personale, direttamente innanzi al Direttorio della Banca d'Italia 2 violazione degli artt. 19, commi 4, 5 e 6 e dell'art. 24, co. 1 e 2 L. n. 262/2005 e succ.mod. e dell'art. 12 delle Disp. sulla legge in generale approvate con R.D. 16.3.1942, n. 262 falsa applicazione della L. n. 241/1990 e succ. mod.,nella parte in cui la Corte di merito non ha esaminato il motivo 4 dell'opposizione violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 24 della legge 262/2005, nonché del regolamento attuativo adottato dal Governatore della Banca d'Italia in data 27.4.2006 ed, in subordine, illegittimità dello stesso regolamento per contrasto con le norme richiamate in rubrica dopo l'entrata in vigore della L. n. 262/2005, la motivazione ob relationem , adottata col provvedimento emanato dal Direttorio della Banca d'Italia, non sarebbe più consentita in quanto l'art. 19, co. 5 della L. n. n. 262/2005, nel richiamare il comma 1 dell'art. 3 L. 241/90 e non il comma 3, riguardante la motivazione ob relationem e l'art. 24 co. 2, esprimevano la volontà del legislatore di innovare stante l'esigenza della motivazione autonoma dell'organo decidente. A conclusione del 2^ motivo di ricorso viene formulato il seguente quesito di diritto dica la Corte se, a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 262/2005 e succ.mod. ed, in particolare, dell'art. 19, commi 4,5,6 e dell'art. 24, commi 1 e 2 della medesima legge, sia ammissibile la motivazione ob relationem del provvedimento sanzionatorio, adottata, nella specie, dal Direttorio della Banca d'Italia mediante il mero richiamo della proposta formulata dalla Commissione Consultiva presso la Banca d'Italia o non sia necessario, invece, che il Direttorio stesso adotti una esplicita ed autonoma motivazione 3 omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in subordine, insufficienza della motivazione in quanto inidonea a giustificare la decisione in particolare, il consiglio di amministrazione aveva adottato poco tempo prima dell'ispezione, alcune delibere organizzative dirette a risolvere le carenze organizzative contestate erroneamente, quindi, la Corte d'appello aveva ritenuto che fosse intercorso un lasso di tempo sufficiente ad attuare le delibere stesse, omettendo di considerare che eventuali ritardi nella ristrutturazione organizzativa della B.C.C. OMISSIS , erano riconducibili, essenzialmente, ai tentativi di aggregazione con altre banche, falliti per colpa delle stesse, omettendo, inoltre, esaminare le censure espresse col motivo di opposizione 5.1 dirette a contrastare la motivazione del provvedimento amministrativo 4 violazione o falsa applicazione dell'art. 3 L. 241/90 e succ. mod. e degli artt. 19 e 24 L. 262/05 e succ. mod. in ogni caso violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. la Corte di merito aveva autonomamente integrato la motivazione del provvedimento sanzionatorio, prescindendo dal fatto controverso e dal thema decidendum, concernente l'avere o meno il consiglio di amministrazione assunto iniziative di riorganizzazione idonee ad eliminare i rilievi ispettivi sulla presunta eccessiva autonomia gestionale del direttore . Al riguardo è sottoposto all'esame della Corte il seguente quesito di diritto se la Corte di appello, nel decidere sull'opposizione avverso il provvedimento del Direttorio della Banca d'Italia, poteva integrare o modificare la motivazione del provvedimento stesso, ai sensi dell'art. 3 L.n. 24/90, dell'art. 19 L. 22/05 e dell'art. 112 c.p.c. 5 omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, avendo la Corte d'appello omesso di tener conto che gli addebiti a carico del direttore, solo parzialmente erano coincidenti con quelli posti a carico del consiglio di amministrazione e non avendo motivato sul fatto controverso e decisivo riguardante il ruolo propulsivo esercitato dal Direttore nei confronti degli organi amministrativi della BCC 6 omessa motivazione circa un fatto rilevante e decisivo per il giudice in subordine, insufficienza ed illogicità della motivazione il provvedimento sanzionatorio a carico del Direttore, per violazione relativa alle carenze dell'istruttoria e nell'erogazione del credito, era stato motivato solo per due degli addebiti tenuta di tre assegni bancari in sospeso e omessa comunicazione ai traenti del preavviso di revoca di assegni privi di copertura , non tenendo conto che la sanzione era stata irrogata per una serie di irregolarità, sicché la conferma integrale delle sanzione pecuniarie era priva di motivazione anche quanto al mancato esame della scriminante rappresentata dai lusinghieri risultati conseguiti dal Direttore dalla BCC OMISSIS , in termini di aumento dei dipendenti e dei soci, di espansione degli impieghi e della raccolta, di aumento degli utili 7 omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in subordine, insufficienza ed illogicità della motivazione, per avere la Corte d'Appello omesso di motivare sulla circostanza relativa agli addebiti formulati a carico del consiglio di amministrazione circa l'istruttoria, erogazione, gestione e controllo del credito , parzialmente diversi da quelli, del medesimo tenore, posti a carico del direttore, senza considerare la distinzione dei poteri deliberativi spettanti al c.d.a. da quelli di impulso del direttore la Corte di appello si era limitata a richiamare la decisione adottata nei riguardi del direttore, per profili operativi tenuta in sospeso di tre assegni bancari e omesso avviso della relativa revoca , non tenendo conto delle diverse attribuzioni del consiglio di amministrazione 8 falsa applicazione dell'art. 144 D. lgs. n. 385/93 T.U. bancario violazione dell'art. 3 L. n. 689/81 non sussistendo le violazioni ascrivibili al c.d.a. ed al Direttore, verrebbe meno la responsabilità del collegio sindacale la Corte territoriale aveva, comunque, omesso di accertare l'elemento soggettivo della colpa a carico dei componenti del collegio sindacale e di esaminare i sette verbali relativi alle riunioni del Collegio sindacale e su cui i ricorrenti avevano fondato l'opposizione 9 violazione degli artt. 144 e 145 D. lgs. n. 385/93 e degli artt. 3-10 e 11 della L. n. 689/81 violazione del principio di comparazione tra l'ammontare della sanzione comminata e la gravita delle infrazioni violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia nella determinazione della sanzioni irrogate ai componenti degli organi collegiali della Banca BCC, non si era tenuto conto del grado di colpa e della rilevanza della partecipazione alla consumazione della infrazione di ciascun componente la Corte di merito aveva, inoltre, o-messo di pronunciarsi sia sulla dedotta violazione dell'art. 11 L. 689/81, per non essere state valutate le condizioni economiche dei sanzionati per i modestissimi compensi percepiti quali esponenti di una banca di credito cooperativo e sia sull'eccezione di indebita duplicazione delle sanzioni previste dall'art. 144 D. Lgs. 385/93, applicate al consiglio di amministrazione ed al Direttore,una prima volta, per carenze dell'organizzazione e nei controlli interni ed, una seconda volta, per carenze nell'istruttoria e nel controllo del credito. Il ricorso è infondato. Quanto al primo motivo, la Corte di merito ha correttamente affermato che il principio del contraddittorio e quello della distinzione fra funzioni istruttorie e funzioni decisorie non comportano, ai sensi dell'art. 24 L. 262/2005, la necessità che gli incolpati vengano ascoltati durante la discussione orale innanzi all'organo decidente nella specie direttorio , essendo sufficiente che al Direttorio siano rimesse le difese scritte degli incolpati ed i verbali della dichiarazioni rilasciate quando gli stessi chiedano di essere sentiti personalmente. Trattasi di statuizione conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il principio del contraddittorio deve modellarsi in concreto, in funzione, cioè, dello stato in cui si trova la procedura al momento dell'acquisizione delle ulteriori prove,senza implicare la necessità che esse siano assunte alla costante presenza della parte interessata,essendo sufficiente che l'autorità decidente ponga a base del provvedimento sanzionatorio il nucleo del fatto contestato, in tutte le circostanze concrete che valgano a caratterizzarlo e che siano rilevanti ai fini della pronuncia del provvedimento finale. Peraltro la ricorrente non sembra aver prospettato alcuna concreta lesione del diritto di difesa in conseguenza della mancata comunicazione dei risultati dell'istruttoria, sicché, anche sotto tale profilo, la doglianza è infondata Cass. S.U. n. 20935/2009 S.U. n. 20939/2009 . Privo di fondamento è il secondo motivo i ricorrenti ripropongono la questione della motivazione integrativa per relationem , correttamente risolta dal provvedimento impugnato conformemente alla giurisprudenza in materia di questa Corte, laddove si afferma la piena legittimità del rinvio operato dal Direttorio alla motivazione contenuta nella proposta di irrogazione di sanzioni Cass. n. 535986/2007 il cui testo integrale è stato notificato ai ricorrenti congiuntamente al provvedimento sanzionatorio . Il Direttorio, quindi, ove condivida i motivi illustrati dalla Commissione, non è tenuto a ripetere e ribadire gli stessi motivi. Né la disponibilità degli atti del procedimento amministrativo, al fine di consentire al destinatario il controllo del provvedimento impugnato, deve esser inteso come materiale allegazione dei medesimi al provvedimento sanzionatorio, ma solo come possibilità di prenderne visione, di chiederne la produzione o di ottenerne copia Cass. n. 5936/1999 n. 5743/04 . Il quarto, quinto ed il sesto motivo sono inammissibili in quanto investono, in realtà, valutazioni probatorie, esulanti dal sindacato di legittimità, a fronte di una congrua motivazione della Corte territoriale sulle singole fattispecie, rapportate al ruolo degli imputati e alle violazioni contestate in particolare, nel provvedimento impugnato è stato evidenziato che era stato arbitrariamente attribuito al Direttore, nella conduzione dell'attività a-ziendale, un ruolo dominate e che di tanto era responsabile anche il consiglio di amministrazione in conseguenza delle irregolarità operative riscontrate, per aver sostanzialmente delegato le proprie attribuzioni. La responsabilità dei Sindaci è stata rapportata all'omesso controllo, in maniera sistematica, degli organi amministrativi. In ordine al motivo sub 8 è sufficiente osservare che, per orientamento consolidato di questa Corte, allorché le infrazioni siano determinate da comportamenti omissivi, non è richiesta una specifica dimostrazione della colpa, stante la presunzione, sia pure relativa, di tale elemento soggettivo a carico dell'agente ed, in difetto di prova contraria da parte dello stesso, l'irrogazione della sanzione è legittima Cass. n. 5304/2004 n. 12320/2004 n. 664/2000 . Quanto all'ultima censura, la Corte romana ha giustificato la misura di ciascuna della sanzioni irrogate, avuto riguardo alle distinte condotte sanzionate, senza incorrere in alcuna loro duplicazione, evidenziando, con adeguata motivazione, che l'entità delle sanzioni era molto vicina al minimo edittale e che non era applicabile tale minimo per il permanere di carenze già rilevate in occasione di una precedente ispezione . Privo di fondamento è pure il ricorso incidentale, posto che la compensazione delle spese di lite risulta congruamente motivata con riferimento al parziale accoglimento dell'opposizione non è consentito, quindi, il sindacato di legittimità,dovendosi intendere il principio della soccombenza nel senso che solo la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese medesime, mentre ove la soccombenza sia reciproca,è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito decidere se ed in qual misura debba farsi luogo a compensazione Cass. n. 12879/99 n. 8532/2000 . Alla stregua di quanto osservato deve rigettarsi sia il ricorso principale che quello incidentale. La prevalente soccombenza dei ricorrenti ne comporta la condanna al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali che si liquidano in Euro 2.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.