Cambia il giudice dopo la precisazione delle conclusioni: sentenza nulla ma il vizio va fatto valere in sede di gravame

La sentenza pronunciata da un giudice diverso da quello dinanzi al quale sono state precisate le conclusioni è affetta da nullità per vizio di costituzione del giudice, ai sensi dell’art. 158 c.p.c., ed il vizio può essere fatto valere nei limiti e secondo le regole proprie dei mezzi di impugnazione ai sensi dell’art. 161, comma 1, c.p.c.

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la pronuncia n. 26938 del 2 dicembre 2013, risolve un contrasto di giurisprudenza relativamente al vizio che inficia la validità della sentenza resa dal giudice diverso da quello che ha raccolto la precisazione delle conclusioni, affermando che la sentenza così irregolarmente pronunciata non è inesistente ma affetta da un vizio che deve essere fatto valere con i normali strumenti di impugnazione. Il caso. La pronuncia in commento prende le mosse da una vicenda processuale assai articolata che ha origine da un contratto di compravendita del quale era stata messa in discussione l’autenticità, per il tramite di due separati ma collegati giudizi – poi riuniti - di adempimento e di risarcimento del danno. Per quanto interessa in questa sede, in uno dei due giudizi, successivamente alla precisazione delle conclusioni, era mutato il giudice senza che la causa fosse stata rimessa sul ruolo e, di conseguenza, la sentenza era stata resa da giudice diverso rispetto a quello che aveva raccolto la precisazione delle conclusioni. Tale circostanza veniva poi fatto oggetto di ricorso per Cassazione e, ravvisando la Corte un contrasto di giurisprudenza sul punto, rimetteva la decisione alla sezioni unite, perché fosse chiarito il tipo di nullità che affligge una sentenza resa da un giudice diverso rispetto a quello davanti il quale sono state, dalle parti, precisate le conclusioni. Nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice la regola generale. La regola dell’art. 158 c.p.c. prevede che sia affetta da nullità la sentenza pronunciata in presenza di un vizio nella costituzione del giudice nullità che, ancorché assoluta e rilevabile d’ufficio, non si sottrae, ai sensi dell’art. 158 c.p.c. che fa espressamente salva la disposizione del successivo art. 161 , al principio di conversione delle cause di nullità in motivi d’impugnazione, con la conseguenza che la mancata, tempestiva denuncia del vizio de quo comporta la necessità di farlo valere attraverso lo strumento e secondo le regole, i limiti e le preclusioni dell’impugnazione, così che la mancata denuncia di detta nullità in sede di gravame comporta l’impossibilità di rilevarla e, in definitiva, la sua sanatoria. In particolare, ne consegue che la corte d’appello, ove rilevi un simile vizio in relazione alla sentenza di primo grado, è tenuta a decidere la causa come giudice di secondo grado, ossia partendo dalla sentenza già emessa e dando risposta alle argomentazioni sviluppate nei motivi di appello. Nullità della sentenza per vizio di sottoscrizione la regola generale. Diverso, invece, il tipo di nullità che riguarda la sentenza priva della sottoscrizione del giudice secondo quanto disposto dall’art. 132, ultimo comma, c.p.c., la sottoscrizione costituisce un requisito essenziale del provvedimento la cui mancanza ne determina la nullità assoluta e insanabile - senza che possa ovviarsi né con il procedimento di correzione degli errori materiali, né tantomeno con la rinnovazione della pubblicazione da parte dello stesso organo che, emessa la pronuncia, ha ormai esaurito la sua funzione giurisdizionale - rilevabile anche d’ufficio. Da ciò deriva la necessità che la causa sia rimessa al giudice che ha emesso la sentenza carente di sottoscrizione, il quale viene investito del potere-dovere di riesaminare il merito della causa stessa e non può limitarsi ad una semplice rinnovazione della sentenza. Cambia il giudice dopo la precisazione delle conclusioni la sentenza è inesistente Nel caso di mutamento del giudice dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni, si rinviene un contrasto di giurisprudenza sul tipo di nullità che colpisce una sentenza così emessa. Secondo un orientamento giurisprudenziale, è affetta da nullità insanabile, rilevabile d’ufficio ai sensi dell’art. 158 c.p.c., la sentenza deliberata da un giudice diverso da quello che ha assistito all’udienza di precisazione delle conclusioni. In particolare, detta sentenza sarebbe nulla per vizio di sottoscrizione nel caso in cui il giudice, dopo la precisazione delle conclusioni e prima della decisione, sia stato trasferito e, per l’effetto, illegittimamente sostituito, con decreto dal presidente del tribunale, con altro giudice che abbia, a sua volta, emanato la decisione e sottoscritto la relativa sentenza in tal caso, difatti, giusta disposto dell’art. 161 c.p.c., la radicale nullità della pronuncia consegue alla sottoscrizione apposta da giudice diverso da quello che avrebbe dovuto apporla perché investito della cognizione del processo in base a decreto contra legem non connesso ad un contestuale provvedimento di rimessione della causa sul ruolo, onde consentire alle parti una nuova precisazione delle conclusioni , senza che, in contrario, possa utilmente invocarsi il disposto dell’art. 174 codice di rito, funzionale alla sola sostituzione del giudice istruttore nel corso dell’istruttoria, ovvero art. 174, comma 2 alla sua sostituzione tout court nel solo caso di assoluto impedimento o nullità sanabile da far valere in sede di impugnazione? Secondo un altro orientamento, invece, ferma restando la regola dell’immutabilità del giudice davanti al quale vengono precisate le conclusioni, vi sarebbe necessità di rinnovazione di tale udienza ove vi sia una successiva sostituzione del giudice già designato il vizio che deriva dall’inosservanza di tale regola, però, non rientrerebbe nella fattispecie di cui all’art. 161, 2 comma, c.p.c., onde la relativa sentenza - ancorché affetta da nullità assoluta ed insanabile - è idonea a passare in giudicato ne consegue che, ove il giudice d’appello rilevi detta nullità, è tenuto a decidere la causa nel merito, non potendo rimetterla al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 354 codice di rito. Come visto in precedenza, secondo il S.C. a sezioni unite, a definizione di un contrasto di giurisprudenza, la sentenza pronunciata da un giudice diverso da quello dinanzi al quale sono state precisate le conclusioni è affetta da nullità per vizio di costituzione del giudice, ai sensi dell’art. 158 c.p.c., ed il vizio può essere fatto valere nei limiti e secondo le regole proprie dei mezzi di impugnazione ai sensi dell’art. 161, comma 1, c.p.c. Mancata indicazione del componente del collegio giudicante è errore materiale. La mancata indicazione, nell’intestazione della sentenza, del nome di un magistrato facente parte del collegio che, secondo le risultanze del verbale d’udienza, ha riservato la decisione, ha natura di mero errore materiale, come tale emendabile ai sensi degli art. 287 e 288 c.p.c. poiché, in difetto di elementi contrari dedotti dal ricorrente, si devono ritenere coincidenti i magistrati indicati nel predetto verbale con quelli che in concreto hanno partecipato alla deliberazione, atteso che l’intestazione è priva di autonoma efficacia probatoria, esaurendosi nella riproduzione dei dati del verbale d’udienza E nel rito del lavoro? Nel rito del lavoro, qualora il giudice di primo grado che abbia letto in udienza il dispositivo della sentenza non possa redigerne la motivazione per sopravvenuto impedimento, non si ha inesistenza della sentenza, ma nullità per mancanza di motivazione, vizio che, ai sensi dell’art. 161, 1º comma, c.p.c., può essere fatto valere soltanto nei limiti e secondo le regole dei mezzi di impugnazione ne consegue che il giudice d’appello, ove abbia rilevato dette nullità a seguito di gravame, non può rimettere la causa al primo giudice, non ricorrendo alcuna ipotesi di rimessione fra quelle tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c., né limitarsi a dichiarare la nullità medesima, ma deve decidere le cause nel merito.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 22 ottobre - 2 dicembre 2013, n. 26938 Presidente Santacroce – Relatore Piccininni