Il creditore di una USL deve presentarsi presso l’ufficio per ricevere il pagamento

Anche se si prevede la riscossione con accredito su conto corrente, il luogo dell’adempimento deve considerarsi comunque l’ufficio di tesoreria e fino a che non sia decorso il termine per l’adempimento, il debito non può considerarsi esigibile e, quindi, il debitore non può essere messo in mora.

Lo afferma la Cassazione con la sentenza n. 24481 del 30 ottobre 2013. La vicenda . La fattispecie al centro della controversia in esame ha origine dalla condanna al pagamento di interessi moratori, oltre a quelli anatocistici dalla domanda giudiziale, a carico della Gestione liquidatoria di una USL in favore di un farmacista per il ritardo con cui la USL aveva corrisposto, al farmacista, il saldo delle distinte contabili relativo alle ricette di medicinali evase nel 1989 e 1990. Il giudice di seconde cure, accogliendo parzialmente l’appello della Gestione, respingeva tuttavia le richieste del farmacista osservando che la relativa obbligazione doveva essere eseguita presso la tesoreria della USL, per cui è soggetta all’applicazione delle leggi statali del settore, nonché della l.reg. Campania 63 del 1980 che deroga alla disposizione dell’articolo 1182 c.c. affermazione della natura querelabile dell’obbligazione e rendendo irrilevante la facoltà concessa al creditore di chiedere l’accreditamento delle relative somme sul proprio conto corrente. Inoltre, il giudice del gravame affermava che le distinte riepilogative di ciascun mese inviate alla USL non potevano considerarsi atti di costituzione in mora, come anche le richieste di pagamento inviate dalla Credifarma in quanto relative a pagamenti che scadevano nel mese successivo alla loro spedizione e quindi precedenti alle date di adempimento delle obbligazioni. Il farmacista ricorreva, dunque, in Cassazione censurando la sentenza impugnata per non aver riconosciuto un’ipotesi di mora ex re , relativamente ai crediti dei farmacisti, ritenendo, inoltre, la natura corrispettiva degli interessi richiesti, prevista dall’articolo 1282 c.c. e non derogabile dall’articolo 270 r.d. 827/1924, avente natura regolamentare. Quale disciplina seguono le obbligazioni di pagamento delle USL? In particolare, si osserva come i motivi di ricorso ruotano intorno al nucleo dell’inapplicabilità alle USL, quanto alle obbligazioni di pagamento assunte con i terzi, delle norme sulla contabilità di Stato, e l’applicabilità, invece, di quelle di diritto comune, con conseguente natura portable , piuttosto che querable , dei relativi crediti. Per una maggiore comprensione della fattispecie, risulta opportuno ricordare come nel diritto delle obbligazioni, considerando la prestazione cui è tenuto un soggetto, è possibile distinguere tra debito portabile portable e un debito chiedibile querable . Nella prima ipotesi portable , dovendo l'adempimento essere effettuato al domicilio del creditore, se alla scadenza il debitore non si presenta per effettuare la prestazione, si dice che la scadenza del termine è di per sè significativa dies interpellat pro homine e che, pertanto il debitore deve considerarsi in mora senza che sia necessaria alcuna intimazione ad opera del creditore. Invece nella seconda ipotesi quérables il debitore, nonostante il termine sia scaduto, non può essere considerato in mora è infatti onere del creditore presentarsi per ricevere la prestazione. I crediti verso le USL non sono esigibili prima del mandato di pagamento . La Suprema Corte precisa in primo luogo che numerose sentenze di legittimità ha escluso la natura corrispettiva degli interessi in questione richiamando la legge sulla contabilità generale dello Stato R.D. n. 827/1924 , il cui carattere normativamente vincolante impone che il credito vantato verso le USL non sia esigibile prima che venga emesso il mandato di pagamento. Di conseguenza, i crediti che necessitano di un previo accertamento da parte dell’amministrazione, difettano del requisito della esigibilità, e ciò fino a quando l’ente erogatore non emette il mandato di pagamento ovvero fino a quando non completi la fase di accertamento e compia tutti gli atti prescritti dalla legge affinché il pagamento stesso sia autorizzato. Si applica la disciplina di diritto comune . La Cassazione, in più sentenze ha ritenuto di affermare che, anche quando la riscossione dei crediti vantati verso le USL avviene mediante accreditamento su conto corrente, ovvero mandato di pagamento commutato in vaglia cambiario o assegno circolare, per accordi intercorsi tra l’ufficio pagatore e il creditore, il luogo di adempimento della obbligazione in questione resta pur sempre la sede dell’ufficio di tesoreria della Usi cfr. Cass. n. 14311 /1999 , per cui, in caso di inadempimento, gli interessi decorreranno dal primo atto di messa in mora. Infatti, i principi del codice civile sono richiamati nelD.Lgs. n. 502/1992, articolo 3, comma 1 bis, e articolo 5, comma 5 , come novellato dal D.Lgs. n. 229/1999edal D.Lgs. n. 254/2000, come criteri informatori dell’atto aziendale di diritto privato col quale le unità sanitarie locali sono state chiamate ad autoregolamentare la propria organizzazione e il proprio funzionamento articolo 3, comma 1 bis , nonché delle norme con le quali le regioni andranno a disciplinare la gestione economico finanziaria e patrimoniale dei predetti enti e delle aziende ospedaliere articolo 5, comma 5 , ferma la perdurante natura di persone giuridiche pubbliche delle stesse articolo 3, comma 1 bis . Le obbligazioni della USL hanno natura portable. In sostanza, in un contesto che vede, oltre che dalla personalità pubblica degli enti in questione anche dal principio per cui le USL affidano il proprio servizio di tesoreria ad una delle aziende di credito, non si vede come possa ragionevolmente negarsi l’attualità della vigenza delle norme in base alle quali il pagamento dei debiti delle USL deve essere effettuato tramite mandati tratti sulle tesorerie, con conseguente natura querable delle relative obbligazioni e necessità della intimazione scritta perché maturino gli interessi di mora. Peraltro, anche dopo la legge n. 8 /1990 - che ha determinato l’insorgere a carico delle aziende di credito, cui ciascuna unità ha affidato il proprio servizio di tesoreria, dell’obbligo di effettuare le operazioni di incasso e di pagamento a valere sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato - rimane valida regola generale per la quale il pagamento deve avvenire per il tramite del tesoriere delegato dall’ente debitore. Per la costituzione in mora della USL il creditore deve formulare una richiesta di pagamento . Numerosi arresti di legittimità hanno affermato che con riguardo alle somme dovute dalle unità sanitarie locali ai farmacisti per le prestazioni da costoro erogate in favore degli assistiti, il luogo di adempimento dell'obbligazione pecuniaria è quello ove si trova l'ufficio di tesoreria delegato all'esecuzione del mandato, ai sensi dell'articolo 420, r.d. n. 827/1924, mentre non si applica la norma contenuta nell'articolo 1182, comma 3, c.c., secondo la quale l'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio del creditore al tempo della scadenza. Ne consegue che, ai sensi dell'articolo 1219, n. 1, c.c., per la costituzione in mora della USL non è sufficiente che sia scaduto il termine per l'adempimento dell'obbligo, ma è necessario che il creditore formuli una richiesta scritta di pagamento, e tale non può essere considerato l'invio delle distinte riepilogative delle ricette che il farmacista ha l'onere di inoltrare entro il quattordicesimo giorno di ogni mese. Non sussistono le condizioni per la costituzione in mora . La Suprema Corte precisa, inoltre, che con riguardo al debito di una Asl nei confronti di un farmacista, la scadenza dell'obbligazione di pagamento si verifica - ai sensi dell'articolo 10 dell'Accordo nazionale tra Usl e farmacisti del 27 giugno 1979, reso esecutivo con d.P.R. 15 settembre 1979, nonché del successivo Accordo del 13 luglio 1987, reso esecutivo con d.P.R. 21 febbraio 1989 n. 94 - il venticinquesimo giorno dello stesso mese in cui avviene entro il quindicesimo giorno la trasmissione da parte della farmacia delle ricette e della relativa distinta riepilogativa, e quindi del mese successivo a quello in cui è avvenuta la spedizione delle ricette per tale intendendosi l'esecuzione della prescrizione medica formulata nella ricetta con la consegna dei medicinali all'assistito e con la tariffazione mediante gli adempimenti formali previsti di cui si chiede il pagamento definitivo e dello stesso mese della spedizione delle ricette per cui si chiede la corresponsione dell'acconto ne consegue che l'invio delle distinte riepilogative non può costituire valido atto di messa in mora, in quanto sempre precedente al momento in cui il credito diviene esigibile. Deve, pertanto, concludersi che fino a quando non sia decorso il termine concesso al debitore per l’adempimento, il debito non può considerarsi esigibile, con la conseguenza che non sussistono neppure i presupposti per una valida costituzione in mora, che esige, innanzitutto l’avvenuta scadenza del debito. In conclusione, la Cassazione rigetta il ricorso affermando che anche nei confronti delle USL della Regione Campania deve applicarsi la disciplina statale per cui il creditore deve presentarsi presso il relativo ufficio per ricevere il pagamento.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 9 luglio 30 ottobre 2013, n. 24481 Presidente Carnevale – Relatore Salvago Svolgimento del processo Il Tribunale di Napoli con sentenza del 13 novembre 2001 condannava la Gestione liquidatoria della USL XX, Regione Campania al pagamento, in favore del farmacista A G. , al pagamento degli interessi moratori nella misura di Euro 37.273, 779, oltre a quelli anatocistici dalla domanda giudiziale, per il ritardo con cui la USL gli aveva corrisposto il saldo delle distinte contabili relativo alle ricette di medicinali evase nel periodo gennaio-agosto 1989 e gennaio-aprile 1990. In parziale accoglimento dell'appello della Gestione, la Corte di appello di Napoli, con sentenza del 27 giugno 2005, ha respinto le richieste del G. , osservando a che la relativa obbligazione dovendo eseguirsi presso la tesoreria della USL, è soggetta all'applicazione delle leggi statali del settore, nonché della l.reg. Campania 63 del 1980 che deroga alla disposizione dell'articolo 1182 cod. civ. sancendo la natura querable dell'obbligazione e rendendo irrilevante la facoltà concessa al creditore di chiedere l'accreditamento delle relative somme sul proprio c/c b che non potevano considerarsi atti di costituzione in mora le distinte riepilogative di ciascun mese inviate alla USL e neppure le richieste di pagamento inviate dalla Credifarma perché sempre relative a pagamenti che scadevano nel mese successivo alla loro spedizione e quindi precedenti alle date di adempimento delle obbligazioni. Per la cassazione della sentenza il G. ha proposto ricorso per 3 motivi la Gestione non ha spiegato difese. Motivi della decisione Con il primo motivo, il G. , deducendo violazione degli articolo 1182 segg. 1218 segg. cod. civ. 37 segg.legge reg. Campania 63 del 1980 censura la sentenza impugnata per avere escluso in relazione ai crediti dei farmacisti la ricorrenza di un'ipotesi mora ex re a causa della giurisprudenza di questa Corte secondo la quale l'obbligazione deve essere adempiuta presso la tesoreria delle USL senza considerare la normativa specifica regionale la quale impone al tesoriere di tener conto degli estremi dei conti correnti dei creditori, perciò considerando estinta l'obbligazione all'atto dell'accreditamento delle somme sul c/c bancario del creditore medesimo, e dando facoltà a quest'ultimo di pretendere siffatta modalità di pagamento comportante il superamento della pregressa normativa. Con il terzo motivo, deducendo altra violazione di detta normativa, insiste in subordine nella natura corrispettiva degli interessi richiesti postulata dall'articolo 1282 cod. civ. e non derogabile dalla normativa contenuta nell'articolo 270 r.d. 827/1924, per la natura regolamentare di quest'ultima e delle successive modifiche, affermata anche dalla Corte Costituzionale e riaffermata dalla giurisprudenza amministrativa, nonché da parte di quella di legittimità, la quale ha affermato che in presenza di un credito esigibile anche se non liquido, dalla data della sua maturazione sono comunque dovuti gli interessi a prescindere dalla emissione del titolo di spesa. Entrambe queste censure sono infondate, traducendosi nella mera riproposizione di argomentazioni già esaminate e disattese da questa Corte, i cui principi non presi in alcuna considerazione dal ricorrente devono quindi essere qui ribaditi. A prescindere, infatti, dalla questione relativa alla natura regolamentare del r.d. 827/1924 ed ai suoi effetti Cass. 13252/2006 , la giurisprudenza di legittimità ha escluso la natura corrispettiva degli interessi in questione non soltanto richiamando la legge sulla contabilità generale dello Stato R.D. n. 2240/1923 ed il relativo regolamento R.D. n. 827/1924 , il cui carattere normativamente vincolante impone che il credito vantato verso le USL non è esigibile prima dell'emissione del mandato di pagamento e perciò pervenendo al risultato che i crediti come quello del ricorrente che richiedono un previo accertamento da parte dell'amministrazione, difettano del requisito della esigibilità, e ciò fino a quando l'ente erogatore non emette il mandato di pagamento ovvero fino a quando non esaurisce la fase di accertamento e compie tutti gli atti che la legge prescrive affinché il pagamento stesso sia autorizzato. È stato infatti, in aggiunta rilevato Cass. 16099/2012 18377/2010 8823/2007 17909/2004 I che la sottoposizione della disciplina amministrativo-contabile delle Usi ai principi della contabilità pubblica previsti dalla legislazione vigente, venne espressamente sancita dalla L. 23 dicembre 1978, n. 833, articolo 50, n. 1 ed integrata dal D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, articolo 8, comma 1, convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33 poi abrogato e sostituito dalla L. 20 marzo 1981, n. 119, articolo 35 , che fece obbligo alle Usi di affidare il proprio servizio di tesoreria ad una delle aziende di credito di cui al R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, articolo 5 e succ. mod. e int. aventi i requisiti stabiliti con decreto del Ministro del tesoro II che tale disciplina non ha subito modificazioni sostanziali per effetto del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, il quale, pur prevedendo che le Usi si costituiscono in aziende dotate di autonomia imprenditoriale la cui organizzazione ed il cui funzionamento sono disciplinati con atti aziendali di diritto privato, ha ribadito che esse sono dotate di personalità giuridica pubblica, imponendo di conformare detta disciplina ai principi ed ai criteri previsti da disposizioni regionali articolo 3, comma 1 bis ed ha demandato in particolare alle regioni l'emanazione di norme per la gestione economico-finanziaria e patrimoniale delle Usi e delle aziende ospedaliere, prevedendo che le stesse debbono essere informate ai principi di cui al codice civile articolo 5, comma 5 , ma imponendo nel contempo l'osservanza degli adempimenti previsti dalle norme di contabilità pubblica articolo 5, comma 7 III che anche le normative regionali si sono uniformate a tale sistema, ed in particolar modo nella Regione Campania, la contabilità delle Usi ha continuato ad essere regolata dalla L.R. 11 novembre 1980, n. 63, la quale detta una disciplina sostanzialmente analoga a quella statale, in quanto, nel confermare che il servizio di tesoreria è affidato ad un'azienda di credito di cui al R.D.L. n. 375 del 1936, articolo 5 e succ. mod. e int. prevede che il pagamento delle spese viene disposto mediante mandati tratti sulla tesoreria articolo 37 , precisando che il pagamento di qualsiasi spesa deve essere fatto esclusivamente dalla tesoreria sulla base dei predetti mandati articolo 39 , e richiamando comunque, per quanto non espressamente disciplinato, le norme statali e regionali vigenti in materia articolo 93 . Sicché deve trovare applicazione anche nei confronti delle Usi della Regione Campania il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, artt. 54 e 68-bis e il R.D. 23 maggio 1924, n. 827, articolo 417 e ss. pur dove per le spese dello Stato individuano l'istituto incaricato del servizio di tesoreria quale soggetto preposto al pagamento, nonché il R.D. 3 marzo 1934, n. 383, artt. 96 e 325 oggi sostituiti dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 185 e 208 e ss. , che estendono la predetta disciplina ai comuni ed alle province, in tal modo imponendo al creditore di presentarsi presso il relativo ufficio per ricevere il pagamento Cass. 18557/2011 9918/2010 13100/2004 13415/2001 143111/1999 . Non senza osservare che siffatto obbligo di pagamento per il tramite di mandati tratti sulla tesoreria risponde anche a quanto prescritto dall'articolo 8 del D.L. 30 dicembre 1979 n. 663, così come modificato dalla legge di conversione del 29 febbraio 1980 n. 33 nel testo novellato dall'articolo 35 della L. 20 marzo 1981 n. 119 il quale stabilisce che il regime di tesoreria viene esteso alla materia in esame, prevedendo che le Unità sanitarie locali, introdotte dall'articolo 14 della L. 23 dicembre 1978 n. 833, affidano il proprio servizio di tesoreria ad una delle Aziende di Credito di cui all'articolo 5 del RDL 12 marzo 1936 n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni, e che, al fine di assicurare una disciplina uniforme del servizio di tesoreria delle UU.SS.LL. sarebbero stati approvati con decreto del Ministro del Tesoro i criteri generali per la predisposizione di convenzioni di tesoreria, da stipulare fra le USL. e le Aziende di Credito. Vero è infine che l'articolo 38 legge reg. 63 del 1980, nel disciplinare il contenuto dei mandati, prevede, nei casi consentiti dalla legge, l'indicazione degli estremi del conto corrente bancario o postale sul quale deve effettuarsi il pagamento e del luogo in cui lo stesso dev'essere eseguito. Sennonché anche siffatto profilo è stato ripetutamente esaminato da questa Corte, la quale ha rilevato a in linea generale, il carattere del tutto eventuale e non normativamente generalizzato, in una al carattere meramente facoltativo cfr. articolo 40 legge reg. 63/1980 , della semplificazione delle modalità di riscossione mediante conto corrente escludente che sia configurabile una deroga normativa alle disposizioni di legge che, in questa materia, designano il domicilio del debitore come luogo dell'adempimento, con una disciplina a sua volta derogatoria delle regole codicistiche sicché la unilaterale facoltà di accreditamento non solo non incide sulla indicazione normativa del luogo dell'adempimento, ma non può determinare, quanto alla mora, una irrazionale disparità di situazioni, che, in questo settore, la disciplina legale tende piuttosto ad uniformare b che la normativa regionale non detta, peraltro, una disciplina diversa da quella prevista dalle norme statali che, al fine di agevolare i creditori, consentono alle Amministrazioni statali R.D. 7 ottobre 1926, n. 1759, sostituito dal D.P.R. 25 gennaio 1962, n. 71, articolo 1 e successivamente dal D.P.R. 10 febbraio 1984, n. 21 ed agli enti territoriali del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 421, articolo 17 di estinguere il mandato, su richiesta del creditore, mediante accreditamento del relativo importo in conto corrente bancario o postale o mediante commutazione in vaglia cambiario o postale per cui anch'essa, con l'accreditamento in conto corrente di cui agli articolo 38 segg. legge reg. per il quale il creditore è tenuto a sopportare l'importo delle spese e delle tasse eventualmente dovute ha inteso introdurre soltanto una semplificazione delle modalità di riscossione di una somma pur sempre pagabile presso il domicilio del debitore, che è meramente facoltativa per il titolare dell'ufficio di tesoreria Cass. 9918/2010 cit. 13252/2006 13100/2004, cit. c che la stessa trova riscontro nelle varie disposizioni di legge succedutesi nel tempo, in base alle quali l'ente debitore, non di sua iniziativa ma su richiesta del creditore, poteva disporre che i mandati venissero estinti mediante accreditamento in conto corrente bancario o postale intestato al creditore R.D. 7 ottobre 1926, n. 1759 D.P.R. 25 gennaio 1962, n. 71 articolo 17 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 421 D.P.R. 10 febbraio 1984, n. 21 nonché le analoghe disposizioni predisposte nelle altre Regioni perciò inducendo a ribadire la conclusione che la previsione di tali forme di pagamento, ormai in tutte le Regioni, come modalità meramente facoltative di estinzione del mandato conferma semmai che il ricorso alle stesse non comporta una modificazione del luogo dell'adempimento, da individuarsi pur sempre in quello in cui ha sede l'ufficio di tesoreria conformemente alle finalità pubblicistiche perseguite dalla disciplina in esame, consistenti nell'assicurare l'ordinato e razionale svolgimento della gestione amministrativa e contabile degli enti cui è affidata la realizzazione di interessi collettivi. Con il secondo motivo, il ricorrente deducendo violazione dell'articolo 1219 cod. civ., nonché del d.p.r. 21 febbraio 1989, censura la sentenza di appello a per avere confuso la spedizione delle ricette con l'inoltro delle distinte e non essersi avveduta che ciascuna scadenza si riferiva alle ricette spedite il mese precedente, come si evinceva dalla corrispondenza dei relativi importi b per avere dichiarato inefficaci gli atti di costituzione in mora perché antecedenti alla data di scadenza dei pagamenti senza considerare che tutti facevano riferimento agli interessi successivi alla scadenza suddetta, dopo la quale erano stati inviati con indicazione di ciascun credito, del periodo di riferimento, nonché delle relative distinte già inviate. Le censure sono in parte inammissibili, in parte infondate. Ove, infatti, con esse il ricorrente intende addebitare alla sentenza impugnata una svista, di non essersi cioè avveduta che la data di invio degli atti di costituzione in mora era successiva a quella di scadenza dell'obbligazione, la doglianza si concreta nella denuncia di un errore di fatto ex articolo 395 n. 4 cod. proc. civ., da far valere con il rimedio della revocazione. Ove invece intendeva contestare la ricostruzione del contenuto degli atti di costituzione in mora compiuto dai giudici di appello, con particolare riferimento alle relative date di invio, nonché a quelle delle distinte e/o ricette, nonché delle scadenze delle relative obbligazioni, non era sufficiente dedurre l'erroneità della loro disamina e sostituirvi quella propria essendo invece necessario trascrivere nel ricorso le pertinenti parti dei documenti contestate onde consentire alla Corte di Cassazione alla quale è precluso, salva la denunzia di error in procedendo , l'esame diretto dei fatti di causa di delibare la decisività delle risultanze non valutate o erroneamente valutate. Il Collegio deve aggiungere che il ricorrente né nell'atto di appello, né tanto meno nel ricorso ha mai dedotto di avere inviato alla USL in ciascun mese, le ricette delle quali si chiedeva il pagamento ed in quello successivo le distinte riepilogative né tanto meno indicato le diverse date in cui ciascuno dei distinti inoltri sarebbe avvenuto non percepiti d'altra parte neppure dalla Corte di appello, cui del resto il G. ha lamentato il ritardato pagamento delle distinte riepilogative inerenti ai mesi gennaio-agosto 1989 e gennaio-aprile 1990 anticipato dalla Credifarma ed alla società suddetta dovuto rimborsare con gli interessi. La sentenza impugnata ha correttamente respinto la richiesta per le considerazioni avanti svolte escludenti la sussistenza delle condizioni richieste dall'articolo 1219 c.c., comma 2, n. 3 per la configurabilità della mora ex re , costituita dalla presenza di una obbligazione da eseguirsi nel domicilio del creditore Cass. 10135/2001 9736/2000 ed ha recepito la costante giurisprudenza di questa Corte ricavata dall'esame dell'articolo 10 dell'Accordo nazionale tra USL e farmacisti del 27 giugno 1979, reso esecutivo con d.P.R. 15 settembre 1979, nonché del successivo Accordo del 13 luglio 1987, reso esecutivo con d.P.R. 21 dicembre 1989, n. 94 per cui la scadenza dell'obbligazione della USL di pagamento si verifica il venticinquesimo giorno dello stesso mese in cui avviene entro il quindicesimo giorno la trasmissione da parte della farmacia delle ricette e della relativa distinta riepilogativa, e quindi del mese successivo a quello in cui è avvenuta la spedizione delle ricette di cui si chiede il pagamento definitivo e dello stesso mese della spedizione delle ricette per cui si chiede la corresponsione dell'acconto con la conseguenza che l'invio delle distinte riepilogative non può costituire valido atto di messa in mora, in quanto sempre precedente al momento in cui il credito diviene esigibile Cass. 9918/2010 15697, 15698 e 15699/2008 18308 e 18349/2007 4380/2000 . Quanto, infine, alle richieste di pagamento inviate dalla Credifarma, ha accertato anzitutto che ciascuna faceva riferimento ad una specifica distinta riepilogativa relativa ad un determinato mese ed al corrispondente credito pur esso individuato, ed il cui invio risultava dalla data del protocollo apposto dalla USL e che tuttavia la spedizione risultava compiuta non già nel mese successivo, dopo la scadenza del 25 giorno concessa alla ASL per il pagamento del credito, bensì in quello precedente. Ed ha ribadito le risultanze di detto accertamento con l'esemplificazione della ricevuta che si riferiva alla dei pagamenti relativa al mese di novembre 1989 che risultava inviata nello stesso mese di novembre 14 novembre e non già dopo il 25 dicembre 1989, data di scadenza del debito perciò risultando del tutto invalida quale atto di messa in mora, perché inviata e ricevuta antecedentemente a quella scadenza pag. 12 13 . Per cui neppure dall'esame di dette richieste è dato evincere alcuna diacronicità tra l'invio delle distinte riepilogative ed un asserita spedizione nel mese precedente delle ricette ad esse corrispondenti che d'altra parte avrebbe dovuto essere dedotta già nei precedenti gradi del giudizio anche per gli accertamenti che essa comportava da parte del giudice di merito con conseguente onere del Ferraro di indicare nel ricorso in quali atti processuali la questione era stata quanto meno allegata. Detta questione deve conclusivamente essere dichiarata, sotto questo profilo, per la sua novità, inammissibile. Ferma rimanendo la correttezza della statuizione impugnata in ordine alla dichiarata inefficacia delle richieste suddette per avere anche in questo caso puntualmente applicato il principio costantemente applicato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, fino a quando non sia decorso il termine concesso al debitore per l'adempimento il debito non può quindi considerarsi esigibile, con la conseguenza che non sussistono neppure i presupposti per una valida costituzione in mora, la quale postula innanzitutto l'avvenuta scadenza del debito Cass., 9918/2010 15697/2008 18308/2007 . E non sussiste non soltanto il diritto agli interessi moratori, ma anche quello al maggior danno ex articolo 1224 cod. civ., che sorge pur esso solo a seguito della costituzione in mora del debitore Cass. 1749/2008 9369/2005 . Nessuna pronuncia va adottata in ordine alle spese processuali perché la gestione liquidatoria, cui l'esito della lite è stato favorevole, non ha spiegato difese. P.Q.M. La Corte, rigetta il ricorso.