Primo grado: rito ordinario per errore? Il giudizio deve proseguire nelle stesse forme

Qualora una causa in materia di locazione sia stata trattata con il rito ordinario, l’atto di appello va proposto con citazione, a norma dell’art. 342 c.p.c., da notificare entro trenta giorni dalla notifica della sentenza o nel termine lungo.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 22821, depositata il 7 ottobre 2013. Il caso. La Corte d’Appello aveva dichiarato inammissibile per tardività l’appello avverso la sentenza di primo grado che aveva dichiarato risolto, per inadempimento del conduttore-convenuto, un contratto di affitto inter partes . Di conseguenza, la parte convenuta aveva proposto ricorso per cassazione, assumendo di aver rispettato i termini del rito adoperato dal giudice adito in primo grado . Per la Suprema Corte il mezzo è fondato. Principio di ultrattività del rito. Gli Ermellini hanno, infatti, affermato che il principio di ultrattività del rito postula che il giudice abbia trattato la causa secondo quello erroneamente adottato, implicitamente ritenendo che il rito in concreto seguito sia quello prescritto, con la conseguenza che il giudizio deve proseguire nelle stesse forme . Secondo Piazza Cavour - risultando dalla sentenza che, in primo grado, la causa è stata trattata con il rito ordinario e che tale sentenza non è stata notificata -, in base alla data in cui è stata notificata la citazione in appello, discende la tempestività dell’impugnazione, tenuto conto della sospensione dei termini per il periodo feriale. Pertanto, il ricorso è stato accolto, con rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione, che farà applicazione del principio di diritto sopra enunciato.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 19 settembre - 7 ottobre 2013, n. 22821 Presidente Trifone – Relatore D’Alessandro Svolgimento del processo A.A. e An. , eredi dell'originario convenuto P A. , propongono ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha dichiarato inammissibile per tardività il loro appello avverso la sentenza di primo grado del Tribunale di Firenze, che aveva dichiarato risolto, per inadempimento del conduttore A. , un contratto di affitto inter partes . La Provincia Toscana dei Frati Minori, locatrice, resiste con controricorso. Motivi della decisione 1.- I ricorrenti, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, si dolgono della pronuncia di inammissibilità dell'appello, assumendo in primo luogo di aver rispettato i termini del rito adoperato dal giudice adito in primo grado”. 1.1.- Il mezzo è fondato. Questa Corte, nella sentenza n. 12290 del 07/6/11, ha infatti affermato che il principio di ultrattività del rito postula che il giudice abbia trattato la causa secondo quello erroneamente adottato, implicitamente ritenendo che il rito in concreto seguito sia quello prescritto, con la conseguenza che il giudizio deve proseguire nelle stesse forme. Pertanto, qualora una causa in materia di locazione sia stata trattata con il rito ordinario, l'atto di appello va proposto con citazione, a norma dell'ari . 342 cod. proc. civ., da notificare entro trenta giorni dalla notifica della sentenza o nel termine lungo. Risultando dalla sentenza che, in primo grado, la causa è stata trattata con il rito ordinario e che la sentenza di primo grado, non notificata, è stata depositata il 21/4/01 e la citazione in appello è stata notificata il 4/6/02, ne discende la tempestività dell'appello, tenuto conto della sospensione dei termini per il periodo feriale. 2.- Il ricorso va quindi accolto, con rinvio alla Corte di Appello di Firenze in diversa composizione, che farà applicazione del principio di diritto enunciato sub 1.1. P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Firenze in diversa composizione.