Romeo deve essere sepolto nella tomba di Giulietta, come da sue volontà: no alla cremazione scelta dalla famiglia

Se il defunto ha disposto di essere sepolto nella cappella gentilizia della convivente, le rimostranze dei congiunti e la loro scelta di farlo cremare saranno nulle ed irrilevanti lo ius eligendi sephulcrum è un diritto assoluto ed intrasmissibile che prevale sullo ius coniugii e sullo ius sanguinis . Può essere espresso in qualsiasi forma, ricavabile da elementi indiziari e può costituire un mandato post mortem .

È quanto affermato dall’ordinanza del Tribunale di Reggio Emilia dell’11 settembre 2013 con cui è stato deciso un cautelare promosso dalla compagna di vita del defunto contro la madre ed il fratello dello stesso. Il caso. I parenti del de cuius reclamavano la salma per farla cremare, ma l’uomo, quando ancora era in vita, aveva espresso agli amici, più volte ed in circostanze diverse come puntualmente riportato dalla decisione , il desiderio di essere sepolto nella cappella in uso alla convivente conteneva quattro loculi per i genitori, per la donna ed il quarto era per lui. Aveva accompagnato i testi a visitarla indicando loro la posizione del suo loculo. Inoltre nel contratto di concessione degli stessi era riportato il suo nome quale beneficiario, anche se non lo aveva sottoscritto. Queste sue affermazioni, de facto , comportavano un mandato post mortem per la compagna e soprattutto non c’era alcuna certezza, né elementi che facessero desumere in assenza di una volontà scritta che fosse favorevole alla cremazione come riferito dalla cognata. Il G.I., perciò, ha accolto le richieste della ricorrente ed inibito ai congiunti di cremarlo o di farlo seppellire in un luogo diverso da quello scelto dalla donna cui è riconosciuto tale potere. Definizione di ius eligendi sephulcrum . Consiste nel potere di determinare la località, il punto e le modalità di sepoltura della salma di una determinata persona nei limiti consentiti dalla legge, dall'ordine pubblico e dal buon costume e che tale diritto spetta, innanzitutto, alla stessa persona e, solo in mancanza di una disposizione del defunto, deve essere riconosciuto ai suoi parenti più vicini per vincolo di sangue, e particolarmente a quelli che facevano parte dell'organico nucleo familiare strettamente inteso cui apparteneva il defunto al momento della morte . Il de cuius , quindi, può liberamente disporre delle sue spoglie diritto assoluto ed intrasmissibile e questa volontà può essere manifestata in qualsiasi forma e può risultare anche indirettamente, in base ad elementi indiziari presuntivi , nonché essere contenuta in un mandato post mortem Cass. 12143/06 . Conta solo la volontà del defunto, non quella della famiglia. Il diritto dei congiunti di provvedere alla destinazione della salma opera, quindi, solo in via sussidiaria, quando non risulti la volontà del defunto e al riguardo prevale lo ius coniugii sullo ius sanguinis , e quest’ultimo sullo ius successionis cfr. Cass. 1527/1978 . Le testimonianze rese dagli amici dimostrano il suo intendimento, mentre quella della cognata è inattendibile se avesse voluto realmente essere cremato, pur essendo improbabile che avesse espresso questa richiesta all’unisono col fratello, avrebbe fatto come quest’ultimo e formalizzato la sua volontà in un testamento biologico. Non sembra aver mai fatto riferimento alla cremazione. Art. 700 c.p.c. valido anche senza fumus. La vicenda è delicata, perciò anche se il periculum in mora è palese e fondato evitare la cremazione del defunto e dargli la degna sepoltura da lui scelta , l’accertamento del diritto della ricorrente a dargliela non può costituire oggetto di un procedimento cautelare per sua natura inidoneo ad accertare definitivamente, pur potendosi/dovendosi compiere una valutazione sulla sussistenza del fumus boni iuris , qui effettuata . Spese compensate. Il G.I. ha così deciso sia per la novità o comunque la rarità della questione giuridica esaminata, sia per la difficoltà in fase cautelare di dare compiuta prova degli assunti di ciascuna delle parti, sia per la natura degli interessi non economici sottesi alle difese dei contendenti .

Tribunale di Reggio Emilia, ordinanza 11 settembre 2013 Giudice Giovanni Fanticini Fatto e diritto La ricorrente TIZIA invoca la tutela cautelare ex art. 700 c.p.c. al fine di impedire la cremazione della salma di SEMPRONIO intendimento dei resistenti, fratello e madre del defunto e affinché siano sepolte nel cimitero di Cavriago le spoglie del proprio caro nel ricorso la TIZIA si definisce compagna di vita del SEMPRONIO” . Già nel decreto del 30/8/2013 si era rilevato che lo ius eligendi sepulchrum consiste nel potere di determinare la località, il punto e le modalità di sepoltura della salma di una determinata persona nei limiti consentiti dalla legge, dall'ordine pubblico e dal buon costume e che tale diritto spetta, innanzitutto, alla stessa persona e, solo in mancanza di una disposizione del defunto, deve essere riconosciuto ai suoi parenti più vicini per vincolo di sangue, e particolarmente a quelli che facevano parte dell'organico nucleo familiare strettamente inteso cui apparteneva il defunto al momento della morte. Le spoglie mortali, dunque, possono costituire oggetto di disposizione da parte del de cuius in ordine alla loro destinazione, trattandosi di diritto rientrante tra quelli che, per loro natura, sono assoluti ed intrasmissibili il diritto dei congiunti di provvedere alla destinazione della salma opera, quindi, solo in via sussidiaria, quando non risulti la volontà del defunto e al riguardo prevale lo ius coniugii sullo ius sanguinis , e quest’ultimo sullo ius successionis cfr. Cass., 1527/1978 . Secondo la giurisprudenza di legittimità Cass. 12143/2006 , poi, la volontà del de cuius – consistente nella espressione di una volontà precisa, univocamente finalizzata alla indicazione del luogo di sepoltura dei resti mortali del dichiarante – può essere manifestata in qualsiasi forma e può risultare anche indirettamente, in base ad elementi indiziari presuntivi. All’odierna udienza sono stati sentiti due informatori indotti dalla ricorrente e un’informatrice di parte resistente. Tra le deposizioni sussiste un oggettivo contrasto che non può essere attribuito ad una maggiore o minore credibilità degli informatori le cui dichiarazioni, anzi, appaiono intrinsecamente attendibili , né risolto in base al dato puramente numerico due per la TIZIA, uno per CAIO-MEVIA altri sono gli elementi che inducono a ritenere – nel sommario giudizio da svolgere in fase cautelare e valutando tutti gli indizi acquisiti – che il defunto SEMPRONIO abbia, in vita, inteso destinare la propria salma alla sepoltura nella cappella e, segnatamente, nel loculo più in alto, il quarto concessa alla ricorrente nel cimitero di Cavriago. In particolare oltre che dotate di intrinseca coerenza, le dichiarazioni di V.G. e di R.M. trovano conferma reciproca anche nei dettagli entrambi fanno riferimento a conversazioni avute, in momenti diversi, con SEMPRONIO riguardo alla cappellina nel cimitero di Cavriago Circa 5-6 anni fa, durante un incontro a casa della mamma di TIZIA, io e SEMPRONIO andammo al cimitero di Cavriago e lui mi mostrò la cappellina all’interno del cimitero Mi disse che era contento che TIZIA avesse realizzato quella cappellina e che gli avrebbe fatto piacere essere sepolto lì. Tornammo sull’argomento soltanto un’altra volta, in seguito non so come si iniziò a parlare dell’argomento ma rammento che SEMPRONIO parlò della cappellina ” V. Nel 2007-2008 presso il ristorante OMISSIS era una festa di capodanno SEMPRONIO mi parlò di una cappellina presso il cimitero di Cavriago dove era stato individuato un posto anche per lui oltre che per i familiari di TIZIA Successivamente, durante un’altra cena di Capodanno mi accennò nuovamente alla cappellina ma fu proprio un accenno e l’argomento non fu trattato se non per pochi minuti” R. entrambi sono stati condotti dal de cuius a vedere la cappella io e SEMPRONIO andammo al cimitero di Cavriago e lui mi mostrò la cappellina all’interno del cimitero” V. mi chiese di andare con lui a vederla 15-20 giorni dopo o forse un mese dopo accettai il suo invito ad andare a vedere la cappella e c’andammo insieme ” R. l’individuazione del loculo destinato ad ospitare le spoglie del CAIO è uniforme in quell’occasione disse che la cappellina conteneva quattro loculi, uno per il padre di TIZIA, uno per la madre di TIZIA, uno per TIZIA e quello più in alto era per lui ” V. mi disse che l’ultimo loculo il quarto era destinato a lui ” R. risale al 12/5/1999 l’atto di concessione di area nel cimitero di Cavriago, documento che contempla il nominativo di SEMPRONIO tra gli utilizzatori della cappellina de qua concede in uso settantacinquennale, rinnovabili, alle Signore C.N. e TIZIA, che accettano e da utilizzare per loro medesime ed esclusivamente per la salma del defunto Sign. G.G. già tumulato in altro loculo del Cimitero di Cavriago e per la futura salma del Sig. SEMPRONIO nato a Reggio Emilia il 22.03.1961 e residente a Bagnolo in Piano, in via Pioppa n. 5, un’area nel Civico Cimitero ” se è vero che il documento non reca una sottoscrizione del defunto, è altrettanto certo, però, che lo stesso abbia successivamente manifestato di aderire a tale destinazione delle sue spoglie e le dichiarazioni degli informatori trovano ulteriore conforto nel testo del documento con riguardo al numero dei loculi e ai loro beneficiari il legame tra la ricorrente e SEMPRONIO non sembra venuto meno in un momento successivo circostanza che avrebbe potuto far pensare a un mutamento dei desideri del de cuius intervenuto per effetto di interruzione della relazione con la TIZIA , atteso che nel documento nr. 3 la lettera di SEMPRONIO datata 21/8/2013, la cui veridicità non può essere disaminata in questa sede cautelare e alla quale, dunque, occorre provvisoriamente attribuire patente di genuinità sono contenute dichiarazioni di amore e di fedeltà rivolte alla TIZIA in senso contrario l’informatrice B.C. moglie del resistente CAIO e, quindi, cognata di SEMPRONIO ha asserito mia suocera si rivolse ai figli c’era anche mio marito e disse loro che non avrebbero avuto il problema della sepoltura in terra in quanto mio suocero aveva sistemato una tomba ereditata dai cugini presso il cimitero di Massenzatico dove sarebbero stati sepolti i genitori, mentre per i figli mio suocero aveva comprato due loculi al cimitero di Bagnolo a quel punto, entrambi i figli dissero che non avrebbero fatto uso dei loculi perché era loro intenzione farsi cremare e mio marito disse che aveva fatto un testamento biologico dando disposizione di gettare le ceneri in mare SEMPRONIO disse che alle sue ceneri avrebbero pensato i familiari presenti alla sua morte.” come detto, non vi sono ragioni per dubitare della credibilità personale della teste, ma occorre considerare che la deposizione riguarda una fugace conversazione svoltasi durante un pranzo e poco dopo un evento luttuoso che aveva colpito la B. Di ritorno dal funerale di una mia cugina, deceduta nel settembre 2010 e tumulata a Coviolo, diedi a mia suocera, che stava pranzando con SEMPRONIO, la foto ricordo di mia cugina sua conoscente mia suocera mi chiese come mai era stata sepolta in terra, cosa che a lei appariva triste le risposi che era volontà di mia cugina, che così aveva lasciato detto al marito e al figlio ” questa ha affermato che entrambi i figli dissero che non avrebbero fatto uso dei loculi perché era loro intenzione farsi cremare” è improbabile che la frase, attribuita al marito e al cognato, possa essere stata pronunciata all’unisono da entrambi e, anzi, il fatto che CAIO abbia dato concretezza a tale intendimento redigendo un testamento biologico” lascia presumere che la cremazione fosse una chiara decisione dell’odierno resistente, piuttosto che del fratello defunto il quale, non risulta aver mai più parlato di cremazione o espresso volontà, oralmente o per iscritto, in quel senso le circostanze in cui la frase attribuita a SEMPRONIO sarebbe stata pronunciata inducono ad immaginare un rapido scambio di battute, il quale non sembra idoneo ad inficiare la volontà di tumulazione nel cimitero di Cavriago che, invece, era stata manifestata agli altri informatori, anche con visite alla cappellina. In definitiva, gli elementi indiziari raccolti nel corso della sommaria istruttoria, lasciano presumere la volontà di SEMPRONIO di essere sepolto nel quarto loculo quello più in alto della cappellina del cimitero di Cavriago, concessa alla TIZIA l’esistenza di un mandato post mortem all’odierna ricorrente trova supporto probatorio nell’atto di concessione dell’area cimiteriale. L’esigenza di provvedere alle esequie di SEMPRONIO previo nulla-osta dell’Autorità Giudiziaria inquirente, è ovvio e la dichiarata intenzione dei resistenti di procedere a cremazione costituiscono sufficiente periculum in mora per l’emissione del provvedimento cautelare richiesto, data l’evidente irreparabilità del pregiudizio che potrebbe derivare dalla concretizzazione degli intendimenti dei prossimi congiunti. Il provvedimento adottato contiene sia l’inibitoria – nei confronti dei resistenti – a procedere alla cremazione, sia il riconoscimento alla ricorrente del potere di assumere decisioni inerenti alla sepoltura di SEMPRONIO in difetto di tale attribuzione si verificherebbe un’inaccettabile situazione di stallo l’accertamento del diritto della TIZIA, invocato nel ricorso introduttivo, non può costituire oggetto di un procedimento cautelare per sua natura inidoneo ad accertare definitivamente, pur potendosi/dovendosi compiere una valutazione sulla sussistenza del fumus boni iuris , qui effettuata . La decisione di compensare le spese considera sia la novità o comunque la rarità della questione giuridica esaminata, sia la difficoltà in fase cautelare di dare compiuta prova degli assunti di ciascuna delle parti, sia la natura degli interessi non economici sottesi alle difese dei contendenti. P.Q.M. CONFERMA il decreto del 30/8/2013 e, quindi, INIBISCE ai congiunti di SEMPRONIO – i resistenti MEVIA e CAIO – l’adozione di qualsivoglia decisione riguardante la cremazione della salma di SEMPRONIO o le modalità e il luogo di sua sepoltura e riconosce a TIZIA il potere di assumere le decisioni inerenti alla sepoltura di SEMPRONIO presso il Cimitero di Cavriago, nella cappellina concessa in uso alla ricorrente COMPENSA interamente le spese di lite MANDA la Cancelleria per le comunicazioni.