Ingiunzione inammissibile senza una domanda di merito ed il rispetto dei termini di costituzione

Inammissibile la richiesta di un’ingiunzione ai sensi dell’articolo 186 ter cpc , quale riconvenzionale impropria proposta da un convenuto nei confronti di un altro , in assenza di proposizione della relativa domanda di merito da parte del richiedente e senza il rispetto dei termini imposti dagli artt. 166 e 167 c.p.c

Sono questi i principi di diritto ricavabili dall’ordinanza emessa dal Tribunale di Bologna il 4 settembre 2013. Il caso. Non è ben chiara la lite che ha originato il provvedimento, salvo che verta sull’interpretazione e l’applicazione di una fideiussione bancaria a garanzia di un debito milionario di una società verso una ditta di costruzioni. Quest’ultima chiedeva un’ingiunzione anticipatoria di detta somma, ma non era stata avanzata la relativa domanda di merito, essendone un’anticipazione ed una riconvenzionale impropria non proposta, però, nella comparsa di costituzione e risposta entrambe erano, perciò, inammissibili. Ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c È un’ordinanza che anticipa il pagamento delle somme richieste purchè ricorrano i presupposti dell’art. 633 c.p.c. e può essere richiesta sino alla precisazione delle conclusioni ha natura, quindi, anticipatoria delle pretese di merito. Condicio sine qua non è, quindi, la domanda giudiziale delle stesse merito , non essendo concedibile in sua assenza come nella fattispecie visto che manca nelle rassegnate conclusioni. Riconvenzionale c.d. trasversale. È quella avanzata verso un altro convenuto ed è detta anche impropria. Come tutte le domande e le eccezioni deve essere avanzata nei termini imposti dall’art. 166 c.p.c. a pena di decadenza il convenuto con la comparsa di costituzione e risposta, entro venti giorni prima dell’udienza, salvo abbreviazione dei termini, deve costituirsi in giudizio prendendo posizione e ribattendo alle pretese ed alle contestazioni avversarie, avanzando eventuali riconvenzionali ex art. 167 c.p.c Il G.I. ai sensi dell’art. 183 c.p.c. può rilevare anche d’ufficio la tardività della domanda, dal momento che le preclusioni assertive e istruttorie nel processo civile sono poste a tutela di interessi generali Cass. 7270/08 . L’ingiunzione di cui sopra, quindi, come detto, risulta inammissibile anche sotto questo punto di vista, dato che, come rileva il G.I., essendo rivolta contro un altro convenuto doveva necessariamente essere proposta col dovuto anticipo. Divieto di uso di espressioni offensive e richiesta di cancellazione dagli atti. L’esercizio del diritto di difesa sulla reciproca condotta può investire anche profili di moralità, ma è lecito finché non eccede tali esigenze perché volto a colpire la dignità umana e professionale dell’avversario. La critica può essere dura e graffiante, ma non deve ledere gratuitamente l’immagine altrui è lecito, quindi, in detti termini, censurare la condotta subdola della controparte, purchè la critica non sia fine a se stessa e volta a colpire la scarsa attendibilità delle sue affermazioni. In questi casi, oltre ad agire penalmente, si può chiedere la cancellazione delle parole offensive ai sensi dell’art. 89 c.p.c Nella fattispecie le espressioni contestate sono state ritenute rientranti nell’alveo dei diritti di difesa e di critica e, quindi, prive di intenti offensivi.

Tribunale di Bologna, sez. II Civile, ordinanza 3 – 4 settembre 2013 Giudice Annalisa Spagnolo Fatto e diritto Letti gli atti letta l’istanza di emissione di ordinanza di ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva ai sensi dell’art. 186 ter c.p.c. formulata in sede di prima udienza dalla difesa della convenuta Cave P. S.r.l. contro l’altra convenuta Cassa di Risparmio in Bologna – Carisbo S.p.A., per il pagamento della somma di euro 7.850.000,00 oggetto di fideiussione prestata dalla predetta banca a favore della Cave P. S.r.l. medesima a garanzia del saldo contrattuale dovuto dall’attrice Costruzioni Edili Z. lette le memorie autorizzate delle punti e preso atto della richiesta di parte convenuta Carisbo di cancellazione ex art. 89 c.p.c. di frasi sconvenienti e offensive contenute dell’istanza ex art. 183 ter c.p.c. di parte convenuta Cave P. S.r.l. ritenuto che l’istanza ex art. 186 ter c.p.c. formulata da Cave P. sia inammissibile considerato, infatti, che l’istanza di pagamento in esame abbia natura tipicamente anticipatoria di una pretesa di merito che avrebbe dovuto essere ritualmente e comunque precedentemente proposta – in quanto avanzata da parte di un convenuto nei confronti di un altro convenuto – quale domanda riconvenzionale c.d. trasversale” rilevato che detta domanda on risulta, tuttavia, tempestivamente proposta da Cave P. S.r.l. in sede di comparsa di costituzione ritualmente depositata né comunque successivamente in sede di udienza ex art. 183 c.p.c., non potendo, come allegato dalla difesa, qualificarsi l’istanza ex art. 186 ter c.p.c., quale contestuale domanda di merito, del tutto mancante nelle conclusioni ivi contenute ritenuto, infatti, che nonostante il silenzio del legislatore la domanda riconvenzionale formulata da un convenuto nei confronti di un altro convenuto sia, soggetta all’ordinario regime delle preclusioni dovendo, dunque, essere proposta a, pena di decadenza in comparsa di costituzione e risposta nell’osservanza dei termini di cui all’art. 166 c.p.c. e potendo, comunque, il giudice rilevare d’ufficio la tardività della domanda, da momento che le norme sulle preclusioni assertive e istruttorie nel processo civile sono poste a tutela di interessi generali crf. Cass. , Sez. 3, Sentenza n. 7270 del 18/03/2008 considerato quanto alla domanda di cancellazione ex art. 89 c.p.c. formulata dalla convenuta con riferimento alle espressioni contenute nell’istanza ex art. 186 ter c.p.c. avanzata da cave P. s.r.l. che come afferma la Suprema Corte, in tema di espressioni offensive o sconvenienti contenute negli scritti difensivi, non può essere disposta, ai sensi dell’art. 89 c.p.c., la cancellazione della parola che non risultino dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo, essendo ben possibile che nell’esercizio del diritto di difesa il giudizio sulla reciproca condotta possa investire anche il profilo della moralità, senza tuttavia eccedere le esigenze difensive o colpire la scarsa attendibilità delle affermazioni della controparte. Ne consegue che non possono essere qualificate offensive dell’altrui reputazione le parole come l’avverbio subdolamente” , che, rientrando seppure in modo piuttosto graffiante nell’esercizio del diritto di difesa, non si rivelino comunque lesive della dignità umana e professionale dell’avversario.” Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26195 del 06/12/2011 ritenuto, dunque, che le espressioni in contestazione non paiono in ogni caso eccedere i limiti di un intento offensivo dell’avversario, non ravvisandosi, pertanto, i presupposti per disporre la richiesta loro cancellazione P.Q.M. - dichiara inammissibile l’istanza ex art. 16 ter c.p.c. avanzata da parte convenuta Cave P. S.r.l. - assegna alle parti i termini di cui all’art. 183, comma VI, c.p.c. a decorrere dal 03/02/2014 - rinvia per l’ammissione delle eventuali prove mezzi di prova all’udienza del 03/07/2014 ad ore 10.30.