Senza verificazione la scrittura privata disconosciuta non è valida

Integra disconoscimento di scrittura privata anche solo una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto sulla non conformità tra l’originale e la copia fotostatica dell’atto, non essendo richiesto dall’ordinamento l’uso di formule sacramentali.

Con la sentenza n. 18349 depositata il 31 luglio 2013, la Seconda sezione Civile della Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in tema di validità della scrittura privata, confermando i principi sulla ripartizione dell’onere della prova e sull’azione di disconoscimento. Il caso. La questione in fatto riguardava una richiesta di condanna al pagamento di euro 20.000,00 avanzata da una donna nei confronti di due coniugi abruzzesi, sulla base di una scrittura privata datata 14.2.1989 e che veniva depositata in copia fotostatica. Interrotto il giudizio per l’intervenuto decesso degli intimati, che si erano costituiti negando il debito, la causa era stata riassunta nei confronti dell’erede testamentaria, che aveva anch’ella resistito alla pretesa attorea e, avvenuta la produzione dell’originale della scrittura, ne aveva disconosciuto la sottoscrizione. L’adito Tribunale di Avezzano, chiamato a pronunciarsi sulla domanda, la aveva accolta integralmente, nonostante le eccezioni dei convenuti. Le sorti del giudizio erano state, tuttavia, ribaltate dalla Corte di appello di L’Aquila, che aveva rilevato come a seguito dell’interposto disconoscimento, non era stata proposta la procedura di verificazione della scrittura privata invocata. La domanda di pagamento era stata, pertanto, rigettata. Disconoscere la conformità tra l’originale e la copia fotostatica di una scrittura implica sempre l’uso di formule sacramentali? Anche la Corte di legittimità è stata chiamata a dirimere la controversia, con ricorso affidato ad un solo motivo di diritto violazione e falsa applicazione degli artt. 214 e 215 c.p.c., concluso con un quesito avente ad oggetto la necessarietà, o meno, di una impugnazione specifica e determinata sull’autenticità della scrittura privata, ai fini del suo disconoscimento. La Corte, tuttavia, non si è discostata dalla decisione dei giudici di appello, riconoscendo la corretta applicazione dei principi di diritto in tema di validità di una scrittura privata, fatta dagli stessi. Più precisamente, ricordando come l’onere di disconoscere la conformità tra l’originale di una scrittura e la copia fotostatica prodotta in giudizio non implichi necessariamente l’uso di formule sacramentali, la Corte di Cassazione ha precisato che esso può ritenersi assolto anche solo mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto in tal senso. E’, dunque, sufficiente che colui che eccepisca il disconoscimento lo faccia in modo inequivoco, negando la genuinità della copia dell’atto prodotta in giudizio, così come avvenuto nel caso di specie e puntualmente rilevato dalla Corte aquilana. Invero, la contestazione della scrittura era avvenuta sin dalla comparsa di costituzione ed il disconoscimento della sottoscrizione era stato sollevato subito dopo il deposito dell’originale dell’atto. Al contrario, la parte che aveva prodotto la scrittura non risultava aver adempiuto all’onere prescritto dall’art. 216 c.p.c. di chiederne la verificazione, di guisa che la domanda era stata rettamente ritenuta non provata. In mancanza del denunciato vizio della sentenza di gravame, il ricorso in Cassazione è stato rigettato, con condanna della soccombente alla refusione delle spese di lite.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 19 marzo - 31 luglio 2013, n. 18349 Presidente Triola – Relatore D’Ascola Svolgimento del processo D.F.I. conveniva in giudizio D.C.S. ed P.E. , chiedendone la condanna al pagamento di Euro ventimila, somma mutuata in più riprese, come riconosciuto in una scrittura privata del 14 febbraio 1989 sottoscritta dai convenuti e depositata in fotocopia. I coniugi D.C. si costituivano in giudizio negando il debito. Tal G.M. , inizialmente indicato quale testimone, interveniva in giudizio adesivamente, senza assumere pertanto la veste di litisconsorte necessario. Interrotta per la morte dei convenuti, la causa veniva riassunta nei confronti dell'erede testamentario D.C.B. , la quale resisteva in giudizio e, avvenuta la produzione dell'originale della scrittura, disconosceva le sottoscrizioni. La domanda veniva accolta dal tribunale di Avezzano. La Corte di appello di L'Aquila il 16 gennaio 2007 capovolgeva la decisione e, rilevato che a seguito del disconoscimento, iniziale e successivo, non era stata proposta la procedura di verificazione, rigettava la pretesa attorea. D.F.I. resisteva con controricorso. Motivi della decisione Il ricorso consta di un solo motivo, che denuncia in rubrica violazione e falsa applicazione degli artt. 214 e 215 c.p.c., condensato da quesito di diritto che qui si riporta Ai fini del disconoscimento di una scrittura privata, nella sua interezza o limitatamente alla sua sottoscrizione, pur non occorrendo alcuna formula sacramentale o speciale, è sempre necessaria una impugnazione specifica e determinata, che contesti chiaramente l'autenticità della stessa, e che non lasci dubbio alcuno sulla sua interpretazione? . Come risulta palese dalla formulazione, il tema della controversia non è il principio di diritto, senza dubbio pacifico, che si vuole affermare cfr. per tutte Cass. 5461/06, secondo la quale l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale della scrittura e la copia fotostatica prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto tale, cioè, che possano da essa desumersi in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia , ma la sussunzione in esso del caso di specie e l'adeguatezza della motivazione con la quale la Corte di appello l'ha sorretta. Nella specie la Corte di appello ha avuto ben presente il ricordato insegnamento della Corte di legittimità, poiché ha ritenuto che fosse stato espresso un chiaro disconoscimento della scrittura prodotta . Lo ha ravvisato nel fatto che in comparsa di risposta fosse stato dedotto testualmente gli attuali convenuti non ebbero a sottoscrivere alcuna scrittura provata e, nel caso, sicuramente estorta con inganno e raggiro . Ha aggiunto che la odierna resistente aveva ribadito la contestazione della scrittura prodotta in copia e, avuta visione dell'originale prodotto in corso di causa, aveva immediatamente disconosciuto la sottoscrizione del de cuius . Ha osservato che detto secondo disconoscimento era tempestivo in relazione alla produzione dell'originale ha concluso traendo le conseguenze della mancata istanza di verificazione. La decisione così assunta è ineccepibile sotto ogni profilo. La motivazione circa la idoneità del primo disconoscimento è congrua e logica, poiché ha dato peso, razionalmente e opportunamente, alla prima manifestazione della comparsa di risposta e non alla subordinata ipotesi di estorsione e vizi della volontà. Questa ultima era formulata in via eventuale nel caso era dunque destinata ad assumere valore e senso autonomo solo ove, a seguito di positiva verificazione, che è mancata, la scrittura fosse risultata di pugno dei convenuti. Inoltre l'inequivoco e tempestivo disconoscimento effettuato dopo la produzione dell'originale valeva a confermare chiaramente l'adempimento dell'onere di disconoscimento. Ai sensi dell'art. 216 c.p.c., la parte che aveva prodotto la scrittura così disconosciuta avrebbe dovuto chiederne la verificazione. In mancanza, è corretta la decisione del giudice di merito, che ha considerato non provata la domanda. Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla refusione a controparte delle spese di lite liquidate in Euro 2.000 per compenso, 200 per esborsi, oltre accessori di legge.