La parte muore prima della costituzione in giudizio: il suo decesso rende nulli tutti gli atti del processo, compresa la sentenza che lo definisce

Ai sensi dell’art. 299 c.p.c., applicabile anche nel giudizio di appello, sono nulli di tutti gli atti del processo, compresa la sentenza che lo definisce, se la morte della parte avviene nel lasso di tempo che intercorre tra la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio ma prima della scadenza del termine per la costituzione, comportando suddetto evento l’automatica interruzione del processo.

A nulla importa che dell’evento medesimo abbiano avuto contezza l’altra parte o il giudice, in quanto l’effettiva conoscenza rileva ai soli fini della decorrenza del termine per la riassunzione, mentre, invece, per il resto, la sentenza o tutti gli altri atti del processo rimangono, comunque, insuscettibili di produrre effetti nei riguardi della parte da detto evento investita. Così reputando, la Seconda sezione Civile di Cassazione, con sentenza n. 18351, depositata il 31 luglio 2013, ha accolto il ricorso presentato dal ricorrente, erede della appellata, deceduta dopo la notifica del ricorso in appello e prima della costituzione in giudizio della controparte. Il caso. Con ricorso per cassazione, il ricorrente, erede della convenuta in appello, ha chiesto che venga riconosciuta la nullità della sentenza della Corte di merito, in quanto è stata resa proseguendo il giudizio, ancorché fosse sopravvenuta, dopo la notifica dell’atto di citazione ma prima della costituzione in giudizio, la morte dell’appellata. Il procedimento, incardinato presso il Tribunale di Torre Annunziata/Sorrento da una ditta di lavori per ottenere il pagamento dello sbancamento e sistemazione di un fondo agricolo commissionati nei confronti di due soggetti, tra cui la deceduta appellata, trovava quest’ultima soccombente in secondo grado e condannata, pertanto, alla refusione di quanto richiesto dalla convenuta impresa, oltre interessi. Con un unico motivo di ricorso, il ricorrente, in base al dettato di cui all’art. 299 c.p.c., chiede, appunto, la nullità di tutti gli atti del processo, così compresa la sentenza, in quanto la morte della parte, se avvenuta – come accaduto nel caso de quo – dopo l’indicato lasso di tempo che intercorre tra la notificazione della dell’atto introduttivo del giudizio ma prima della scadenza del termine per la costituzione, comporta l’automatica interruzione del processo. All’uopo, l’erede allega e prova come l’atto di appello fosse stato notificato alla de cuius in data 23 dicembre 2003 e che il decesso della stessa fosse avvenuto quindici giorni dopo, l’8 gennaio 2004. Sentenza nulla? Con sentenza n. 18351, depositata il 31 luglio 2013, la Seconda Sezione civile di Cassazione accoglie il motivo di ricorso, reputando fondata la censura e rivelando come a nulla valga che dell’evento stesso abbiano avuto contezza l’altra parte o il giudice, in quanto l’effettiva conoscenza rileva ai soli fini della decorrenza del termine per la riassunzione, mentre, invece, per il resto, la sentenza o tutti gli altri atti del processo rimangono, comunque, insuscettibili di produrre effetti nei riguardi della parte da detto evento investita. Così ritenendo, la Suprema Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di merito per la ripetizione del giudizio di appello e la liquidazione delle spese dello stesso giudizio.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 16 aprile - 31 luglio 2013, n. 18351 Presidente Triola – Relatore D’Ascola Svolgimento del processo Con sentenza n. 169/02 il tribunale di Torre Annunziata/Sorrento rigettava la domanda proposta da Foredil snc nei confronti di Me.El. ved. V. e di B.E. , per ottenere il pagamento del corrispettivo di lavori di sbancamento e sistemazione di un fondo agricolo, lavori commissionati dalla convenuta tramite il B. . La Corte di appello, contumaci i convenuti, il 21 dicembre 2006 ha rigettato il gravame nei confronti di B.E. , ma lo ha accolta quanto a Me.El. , condannata al pagamento della somma di Euro 4.840,23 oltre interessi. V.P. , al quale Foredil ha notificato la sentenza in data 26 marzo 2007, quale erede della convenuta, ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 18/19 maggio 2007. Foredil e i difensori di essa, citati in quanto distrattari del credito per spese, sono rimasti intimati. È stata depositata memoria. Motivi della decisione Con unico motivo di ricorso, corredato da quesito ex art. 366 bis c.p.c., il ricorrente chiede che sia dichiarata la nullità della sentenza impugnata, perché resa proseguendo il giudizio, sebbene fosse sopravvenuta la morte della appellata, avvenuta dopo la notifica dell'atto di citazione, ma prima della costituzione in giudizio. La censura è fondata. L'art. 299 cod. proc. civ. è applicabile anche nel giudizio di appello e, verificandosi la morte della parte dopo la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio ma prima della scadenza del termine per la costituzione, comporta l’automatica interruzione del processo, a prescindere sia dalla conoscenza che dell'evento abbiano avuto l'altra parte o il giudice, sia da qualsiasi attività diretta a determinarla, giacché l'effettiva conoscenza dell'evento interruttivo rileva ai soli fini della decorrenza del termine per la riassunzione. Cass 16020/04 3725/06 . Ne consegue che tutti gli atti del processo, non esclusa la sentenza con la quale lo stesso venga definito, posti in essere dopo l'evento interruttivo e la mancata previa attivazione degli strumenti previsti per consentire la prosecuzione o la riassunzione, restando insuscettibili di produrre effetti nei riguardi della parte da detto evento investita, vanno considerati nulli così Cass. 842/98 v. anche 6984/88 . Dalla sentenza impugnata risulta che l'atto di appello fu notificato a Me. il 23 dicembre 2003. È documentato con certificato anagrafico che il decesso dell'appellata avvenne quindici giorni dopo, l' omissis . È evidente che la morte, tenuto conto dei termini a comparire previsti dall'art. 342 comma secondo, che richiama l'art. 163 bis novanta giorni , intervenne tra la notifica e la prima udienza. Il ricorso è quindi da accogliere. La sentenza impugnata va cassata e la cognizione rimessa ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per la ripetizione del giudizio di appello e la liquidazione delle spese di questo giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, che provvedere anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.