Anche se il titolo esecutivo tace sul punto, l’IVA è sempre dovuta

Ove non diversamente esplicitamente o meno statuito nel titolo e salvo il caso in cui ne sia in concreto dedotta la rivalsa o contestata l’esigibilità, compete al creditore, che agisca in via esecutiva, anche l’IVA sulla sorte capitale oggetto di una condanna per prestazioni ad essa soggette, anche in carenza di espressa menzione nel titolo.

La Terza sezione Civile della Cassazione sentenza n. 6111 depositata il 12 marzo 2013 ci ricorda che l’Iva è un accessorio di per sé sempre dovuto dal debitore al creditore, anche se il titolo esecutivo nulla dice esplicitamente a tale proposito. Fatte salve ipotesi particolari. Le parti hanno diritto ad una decisione chiara e comprensibile da parte del giudice . Inoltre, la sentenza in rassegna afferma altresì il diritto delle parti ad una decisione chiara, priva di contraddizioni o di ambiguità. Per cui, chi si rivolge al giudice ha diritto di conseguire una pronuncia chiara e comprensibile, se del caso anche suscettibile di essere messa in esecuzione senza attività integrativa delle eventuali lacune o aporie o contraddizioni del titolo, né in sede di cognizione, né in sede di esecuzione. Il caso. Tre distinti titoli esecutivi. Seguiva una espropriazione presso terzi e una opposizione all’esecuzione con la quale il debitore eccepiva che - gli interessi erano stati conteggiati in eccesso - il capitale era stato pure indicato in modo eccessivo rispetto alla somma indicata nella sentenza di condanna - l’Iva sulle spese legali e sui successivi diritti ed onorari, richiesta con il precetto, non era dovuta. Il creditore procedente si costituiva, da un lato riconoscendo come fondata la contestazione sulla non debenza degli interessi e dell’Iva sulle spese legali liquidate nella sentenze e per le attività successive, contestando tuttavia la doglianza inerente la non spettanza dell’Iva sulla sorte capitale della condanna per canoni di locazione. Il Giudice dell’opposizione dava atto del riconoscimento da parte dell’opposto della non spettanza di alcune somme, ma finiva per rigettare l’opposizione aggiungendo peraltro in termini ambigui, salvo quanto detto . Decisione impugnata in Cassazione sotto diversi profili. L’IVA sempre dovuta anche se il titolo esecutivo non la prevede espressamente? L’obbligo della corresponsione dell’Iva incombe sul condannato in virtù della legge fiscale, quale accessorio indefettibile – beninteso, a certi presupposti e mancandone inesigibilità o rivalsa, la cui sussistenza non era però in contestazione nel caso concreto deciso – della corresponsione del capitale, oggetto specifico della condanna ed in forza della riconosciuta sussistenza della natura o del titolo prestazioni di beni o servizi di quest’ultima. La Cassazione ricorda un proprio precedente sul punto, a tenore del quale la sentenza di condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali in favore della parte vittoriosa, liquidandone l'ammontare, costituisce titolo esecutivo, pur in difetto di un'espressa domanda e di una specifica pronuncia, anche per conseguire il rimborso dell'Iva che la medesima parte vittoriosa assuma di aver versato al proprio difensore, in sede di rivalsa e secondo le prescrizioni dell'art. 18, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, trattandosi di un onere accessorio che, in via generale, ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c., consegue al pagamento degli onorari al difensore. Tuttavia, la deducibilità di tale imposta potrebbe, eventualmente, rilevare solo in ambito esecutivo, con la conseguente possibilità, per la parte soccombente, di esercitare la facoltà di contestare sul punto il titolo esecutivo con opposizione a precetto o all'esecuzione, al fine di far valere eventuali circostanze che, secondo le previsioni del citato d.P.R. n. 633/1972, possano escludere, nei singoli casi, la concreta rivalsa o, comunque, l'esigibilità dell'Iva Cass. Civ., sez. III, 1 aprile 2011 n. 7551 . In conclusione sul punto i Giudici di legittimità affermano il principio per cui, ove non diversamente esplicitamente o meno statuito nel titolo e salvo il caso in cui ne sia in concreto dedotta la rivalsa o contestata l’esigibilità, compete al creditore, che agisca in via esecutiva, pure l’IVA sulla sorta capitale oggetto di una condanna per prestazioni a quella soggette, anche in carenza di espressa menzione nel titolo. Ma se l’opposizione era almeno in parte fondata, perché è stata rigettata? La Cassazione sul punto dà ragione al debitore-opponente cassando e rinviando , e lo fa adoperando toni piuttosto severi nei confronti del giudice dell’opposizione. Infatti, ricordano i giudici di Piazza Cavour, per principio generale, chi si rivolge al giudice ha diritto di conseguire una pronuncia chiara e comprensibile, se del caso anche suscettibile di essere messa in esecuzione senza attività integrativa delle eventuali lacune o aporie o contraddizioni del titolo, né in sede di cognizione, né in sede di esecuzione. In questo quadro, riconoscere la fondatezza di almeno una delle ragioni dell’opponente comporta senza subbio l’accoglimento, in relazione alla censura riconosciuta appunto come fondata, dell’opposizione. Al contrario, rigettare l’opposizione con una formula ambigua ed atecnica, quale quella adoperata salvo quanto detto , con cui si introduce un’eccezione al rigetto, già intrinsecamente contraddittoria, ma per di più con un rinvio ad una argomentazione non corretta, quale la compensazione tra accessori ad una certa data non dovuti e quelli maturati successivamente dal giudice del merito, significa non rispettare quell’esigenza di corrispondenza non solo tra chiesto e pronunciato, ma anche tra quanto deciso e quanto esposto in dispositivo. In definitiva, il giudice del merito ha sbagliato nel rigettare l’opposizione salvo quanto detto , anziché accoglierla in parte qua .

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 31 gennaio - 12 marzo 2013, n. 6111 Presidente Finocchiaro – Relatore De Stefano Svolgimento del processo 1.1. Sulla base di tre distinti titoli esecutivi, la Kon Tiki sas di Lagomarsino Mario e C. ora in liq.ne dapprima precettò ad S.I. il pagamento di Euro 35.295,38 e poi intentò ai suoi danni espropriazione presso terzi, iscr. al n. 1015/05 r.g.e. del tribunale di Chiavari, nei confronti anche della s.comma Solidarietà a r.l. e del Comune di Lavagna. 1.2. A tale esecuzione si oppose l'esecutato, lamentando l'eccessività della somma precettata ed in particolare la non spettanza a di interessi sulla sentenza n. 83/00 del tribunale di Chiavari, essendo dovuti Euro 5.314,24, anziché Euro 6.331,32, con una differenza di Euro 1.017,08 b del capitale di Euro 17.229 meno 14.357,50 = 2.871,50, eccedente l'importo espressamente oggetto della condanna di cui alla medesima sentenza c di quanto chiesto a titolo di IVA Euro 457,44 su spese legali della stessa sentenza e successivi diritti e onorari, oltre contributo CPA sulle stesse d di quanto chiesto a titolo di IVA e CPA Euro 385,28 totali su spese legali della sentenza n. 892/02 della corte di appello di Genova e di quanto chiesto a titolo di IVA e CPA Euro 732,63 sulle spese legali successive relative alla stessa. 1.3. L'opposta si costituì, riconoscendo la fondatezza delle contestazioni sugli interessi e sull'IVA su spese legali liquidate nelle sentenze e per attività successive, ma contestò le doglianze avverse sulla non spettanza dell'IVA sulla sorta capitale della condanna per canoni di locazione. 1.4. Il tribunale, precisate dall'opponente le somme delle quali invocava espressamente dichiararsi la non spettanza in Euro 1.315,43 per IVA su spese legali, Euro 2.871,50 per IVA non dovuta sulla sorta della condanna, nonché la differenza tra Euro 6.331,62 ed Euro 5.314,24 , diede atto del riconoscimento, da parte dell'opposta, della non spettanza di alcune delle somme, ma rigettò l'opposizione con sentenza n. 255 del 7.5.07. 1.5. Per la cassazione di tale pronuncia ricorre oggi lo S. , affidandosi a quattro motivi, illustrati da memoria ai sensi dell'art. 378 cod. procomma civ. resiste con controricorso la Kon Tiki sas in liq.ne di Lagomarsino Mario e C Motivi della decisione 2. Il ricorrente sviluppa quattro motivi ed in particolare si duole 2.1. con un primo rubricato violazione ed errata applicazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.comma in relazione agli artt. 2909 c.c., 132 c.p.c., 324 c.p.comma e 474 c.p.c. , dell'avvenuto riconoscimento della spettanza di somme a titolo di IVA, a dispetto della carenza di quello nel titolo esecutivo, limitato alla sorta capitale di L. 27.800.000, oltre interessi e concludendo col seguente quesito di diritto se la condanna al pagamento di una somma di denaro liquidata e precisamente quantificata nell'ammontare - senza alcuna riserva o previsione di pagamento di accessori od integrazioni - nel dispositivo di una sentenza passata in giudicato,, delimiti - in forza dell'immutabilità del titolo esecutivo – l’ammontare anche quantitativo del diritto di credito azionabile in via esecutiva sulla base dello stesso titolo, non legittimando l’istante a pretendere esecutivamente il pagamento di ulteriori somme anche se accessorie, ovvero se lo legittimi a richiedere - in via esecutiva - il pagamento di una somma maggiore indicando - direttamente nell'intimazione contenuta nell'atto di precetto - ulteriori importi accessori non previsti nella statuizione di condanna ed a procedere esecutivamente per ottenere il pagamento di tali ulteriori somme 2.2. con un secondo rubricato violazione ed errata applicazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.comma in relazione agli artt. 2907 c.c., 113, comma 1 e 615 c.p.c. , dell'erroneità del rigetto dell'opposizione anche in ordine alle contestazioni riconosciute espressamente fondate dalla controparte IVA su spese legali e maggiori interessi e concludendo col seguente quesito di diritto se nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.comma proposto dall'intimato/esecutato per contestare l’erroneità per eccesso - della somma per cui si procede esecutivamente nei suoi confronti e quindi perché sia accertata l’inesistenza del diritto del creditore di procedere per tale importo contestato, qualora sia accertata la fondatezza dei motivi di opposizione - anche per il riconoscimento della stessa da parte dell'esecutante il Giudice dell'opposizione debba accogliere l’opposizione e quindi accertare l’inesistenza del diritto dell'istante a procedere esecutivamente per la parte contestata e risultata non dovuta, riducendo conseguentemente la somma domandata nei limiti di quella dovuta, ovvero possa invece esimersi dall'accogliere l'opposizione e comunque dal ridurre l'importo precettato e per cui il creditore procede in via esecutiva, respingendo l’opposizione e limitandosi a dare atto nel dispositivo della decisione del riconoscimento da parte del creditore del fondamento delle eccezioni opposte dall'esecutato 2.3. con un terzo, del vizio motivazionale consistente nel mancato accoglimento dell'opposizione da lui proposta in relazione all'eccezione di non debenza della somma di Euro 2.871,50 oltre l'importo capitale di Euro 14.357,50 Lire 27.800.000 dovuto secondo il disposto della sentenza n. 82/00 del tribunale di Chiavari , riproponendo la tesi della non spettanza di tale accessorio, a causa del carattere onnicomprensivo da riconoscersi alla condanna 2.4. con un quarto, del vizio motivazionale consistente nel mancato accoglimento dell'opposizione da lui proposta in relazione all'eccezione di non debenza della somma pretesa dalla Kon Tiki sas per IVA sulle spese legali e per l'erroneità - per eccesso - degli interessi legali richiesti dalla stessa Kon Tiki sas , riproponendo la tesi della necessità, pure dinanzi al riconoscimento della fondatezza di almeno alcune delle doglianze di esso opponente da parte dell'opposta, dell'accoglimento della dispiegata opposizione, con espressa riduzione ed indicazione della somma effettivamente dovuta. 3. Dal canto suo, la controricorrente quanto al primo motivo, in via preliminare eccepisce la violazione dell'art. 366-bis cod. procomma civ., non riferendosi il quesito alla peculiarità della fattispecie e cioè alla spettanza dell'IVA quale accessorio fiscale immancabile, per poi sostenerne l'infondatezza, non essendo limitato al tenore testuale del titolo la sua portata precettiva e comunque essendo già in giurisprudenza pacificamente ammessa la spettanza automatica dell'IVA sui diritti ed onorari di causa quanto al secondo motivo, ribadita la preliminare censura di inammissibilità in rapporto alla modalità di formulazione del quesito, argomenta per la correttezza del dispositivo, da integrarsi con il richiamo alla parte di motivazione in cui da atto dell'avvenuto riconoscimento di fondatezza di almeno parte delle doglianze quanto al terzo ed al quarto, oltre a negare in concreto i dedotti vizi motivazionali, deduce l'inammissibilità delle doglianze oltretutto ripropositive di quelle di violazione di legge di cui ai motivi precedenti , non consentite in sede di ricorso straordinario per cassazione. 4. Va premesso che alla fattispecie si applica l'art. 366-bis cod. procomma civ. 4.1. tale norma è stata introdotta dall'art. 6 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 e resta applicabile - in virtù del comma secondo dell'art. 27 del medesimo decreto - ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, cioè dal 2 marzo 2006, senza che possa rilevare la sua abrogazione - a far tempo dal 4 luglio 2009 - ad opera dell'art. 47, comma 1 lett. d , della legge 18 giugno 2009, n. 69, in virtù della disciplina transitoria dell'art. 58, comma quinto, di quest'ultima con ultra-attività ritenuta conforme a Costituzione, tra le altre, da Cass., ord. 14 novembre 2011, n. 23800 4.2. i criteri elaborati per la valutazione della rilevanza dei quesiti vanno applicati anche dopo la formale abrogazione, nonostante i motivi che l'avrebbero determinata, attesa l'univoca volontà del legislatore di assicurare ultra-attività alla norma per tutte, v. espressamente Cass. 27 gennaio 2012, n. 1194 Cass. 24 luglio 2012, n. 12887 4.3. quanto ai quesiti previsti dal primo comma di tale norma, in linea generale tra le molte e per limitarsi alle più recenti, v. Cass. Sez. Un., ord. 5 febbraio 2008, n. 2658 Cass., ord. 17 luglio 2008, n. 19769, Cass. 25 marzo 2009, n. 7197 Cass., ord. 8 novembre 2010, n. 22704 , essi devono compendiare e tanto che la carenza di uno solo di tali elementi comporta l'inammissibilità del ricorso Cass. 30 settembre 2008, n. 24339 a la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito b la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice c la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie 4.4. quanto poi al capoverso dell'art. 366-bis cod. procomma civ., va rilevato che per le doglianze di vizio di motivazione, occorre la formulazione - con articolazione conclusiva e riassuntiva di uno specifico passaggio espositivo del ricorso - di un momento di sintesi o di riepilogo come puntualizza già Cass. 18 luglio 2007, ord. n. 16002, con indirizzo ormai consolidato, a partire da Cass. Sez. Un., 1 ottobre 2007, n. 20603 v., tra le ultime, Cass. 30 dicembre 2009, ord. n. 27680 il quale indichi in modo sintetico, evidente ed autonomo rispetto al tenore testuale del motivo, chiaramente il fatto controverso in riferimento al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, come pure - se non soprattutto - le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione Cass., ord. 18 luglio 2007, n. 16002 da ultimo, v. Cass., ord. n. 27680 del 2009 tale requisito non può ritenersi rispettato quando solo la completa lettura dell'illustrazione del motivo - all'esito di un'interpretazione svolta dal lettore, anziché su indicazione della parte ricorrente - consenta di comprendere il contenuto ed il significato delle censure Cass., ord. 18 luglio 2007, n. 16002 4.5. non è consentita la congiunta proposizione di doglianze ai sensi del n. 3 e del n. 5 dell'art. 360 cod. procomma civ. se non accompagnate tanto dal quesito di diritto previsto per il primo vizio che dal momento di sintesi o riepilogo imposto per il secondo per tutte, a contrario Cass. Sez. Un., 31 marzo 2009, n. 7770 4.6. in applicazione dei criteri di cui al precedente paragrafo 4, i motivi di vizio motivazionale, cioè il terzo e il quarto, sono inammissibili, perché non corredati da alcun momento di sintesi o di riepilogo dai rigorosi requisiti di cui al precedente punto 4.4. 5. Del primo motivo - in disparte il serio dubbio sull'adeguatezza del quesito di diritto a suo corredo, in ordine alla peculiarità della fattispecie, consistente nel fatto che la somma accessoria, che si vorrebbe esclusa dalla condanna recata dal titolo esecutivo, integra un accessorio fiscale, quale l'IVA sulla somma da corrispondere al beneficiario della condanna recata dal titolo medesimo - deve rilevarsi l'infondatezza 5.1. è infine sostanzialmente pacifico, nonostante qualche incertezza iniziale, che la somma di Euro 2.871,50 corrisponda, nella prospettazione del precettante, a quanto chiesto da questi a titolo di IVA sulla sorta di Euro 14.357,50 della quale rappresenta il 20% 5.2. orbene, la condanna al pagamento di una somma, la cui spontanea corresponsione, in virtù della causale espressamente accertata nella condanna, obbligherebbe il debitore al pagamento anche di un accessorio indefettibile di natura fiscale, quale l'imposta sul valore aggiunto, deve estendersi necessariamente anche a quest'ultimo non potendo ritenersi, salvo il caso in cui sia insorta questione sulla spettanza o sulla ripetibilità di tale imposta e che sulla medesima il giudice - anche implicitamente - abbia pronunciato formando il titolo, che la mancata domanda o la mancata menzione espresse di quest'ultima nella formula di condanna comportino un accertamento negativo sulla sua non spettanza o ne precludano la pretesa in sede di coattiva esecuzione 5.3. l'obbligo della corresponsione di tale imposta incombe infatti sul condannato in virtù della legge fiscale, quale accessorio indefettibile - beninteso, a certi presupposti e mancandone inesigibilità o rivalsa, la cui sussistenza non è però esplicitamente contestata nella specie - della corresponsione del capitale, oggetto specifico della condanna ed in forza della riconosciuta sussistenza della natura o del titolo prestazione di beni o servizi di quest'ultima è il principio generale ricavabile, ad es., in tema di IVA sulle spese legali sul quale, per tutte e da ultimo, v. Cass. 1 aprile 2011, n. 7551, a mente della quale è possibile per l'esecutato contestare, nel singolo caso, la concreta possibilità di rivalsa o di esigibilità dell'imposta , in relazione all'altro principio vigente in materia fiscale, per il quale una spesa è addebitabile al debitore solo se sussista il costo corrispondente e non anche qualora quest'ultimo venga normalmente recuperato, come nel caso di rivalsa o detrazione, poiché non può essere considerata legittima una locupletazione da parte di un soggetto altrimenti legittimato a conseguire due volte la medesima somma di denaro tra le altre, v. Cass. 21 febbraio 2012, n. 2474 5.4. in sostanza, l'obbligo di corresponsione dell'imposta sul capitale, appunto purché non vi sia stata come non pare esservi stata nella specie prospettazione di questione sulla stessa in sede cognitiva o non vi sia in sede esecutiva questione sulla non spettanza o sulla rivalsa o deducibilità, non è un'impropria distorsione od estensione del contenuto del giudicato, ma soltanto la produzione autonoma di un effetto legale dovuto ad una normativa pubblicistica, che si aggiunge, in quanto da essa indipendente, a quello generale della vincolatività del giudicato si tratta di due fonti diverse, che appunto coesistono e reciprocamente si integrano, non violando la corresponsione di un dovuto accessorio fiscale il principio generale dell'intangibilità e dell'estensione oggettiva stessa del giudicato sulla domanda relativa alla sorta capitale 5.5. pertanto, la tesi della limitazione intrinseca del titolo sola ad essere sviluppata in questa sede e non facendosi, in particolare, questione su altre cause specifiche di non spettanza o recuperabilità dell'imposta non può essere condivisa, giacché, ove non diversamente esplicitamente o meno statuito nel titolo e salvo il caso in cui ne sia in concreto dedotta la rivalsa o contestata l'esigibilità, compete al creditore, che agisca in via esecutiva, pure l'IVA sulla sorta capitale oggetto di una condanna per prestazioni a quella soggette, anche in carenza di espressa menzione nel titolo. 6. Il secondo motivo è invece fondato 6.1. è pacifico che la stessa opposta abbia riconosciuto, nel giudizio di opposizione, quanto meno la non spettanza di una parte degli interessi e dell'IVA sulle spese legali liquidate nelle sentenze e per le attività successive, sicché i primi non potevano, alla data indicata in precetto 30.12.04 , superare Euro 5.314,24 e la seconda, per Euro 1.315,45, non poteva essere riconosciuta 6.2. non può valere che l'importo degli interessi possa essere sicuramente incrementato rispetto a quello precettato il precettante ha liberamente scelto di quantificarli ad una certa data ed è la correttezza di tale importo, a tale data, che va verificata con la conseguenza che, se a tale epoca l'importo indicato non corrisponde a quanto effettivamente dovuto, l'intimato ha diritto, da un lato, a vedersi riconosciuta tale specifica scorrettezza e, dall'altro, a conseguire declaratoria di non spettanza della somma eccedente 6.3. quanto agli interessi successivi che fossero eventualmente maturati, essi beninteso spettano di per sé considerati o perché già previsti dal titolo esecutivo azionato, o perché in ogni modo spettanti dopo la pronuncia di esso, o perché oggetto di riserva nel precetto stesso , ma non possono dar luogo ad una sorta di inconcepibile compensazione con altra quota, non dovuta, dei medesimi interessi del resto, con la contorta espressione del giudice di merito non si è in grado di stabilire, se non con - inutilmente successive - complicazioni in sede cognitiva o inammissibili integrazioni in sede esecutiva, quale sia l'esatta entità di quelli maturati fino alla data indicata in precetto e quale quella dei successivi 6.4. poiché, per antico insegnamento, l'eccesso della somma per la quale viene intimato un precetto, rispetto a quella per cui il creditore ha diritto di procedere, non importa la nullità del precetto stesso, ma da soltanto luogo alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta Cass. 15 giugno 1964, n. 1512 , incombeva al giudice dal debitore adito con tale doglianza correttamente qualificata come opposizione ad esecuzione tra le ultime, v. Cass. 3 maggio 2011, n. 9698 appunto accogliere l'azione, limitatamente alla somma ritenuta eccessiva, da quantificare con espressa declaratoria di non spettanza 6.5. infatti, per principio generale di sistema, colui che si rivolge al giudice ha diritto a conseguire una pronuncia chiara e comprensibile, se del caso anche suscettibile di essere messa in esecuzione senza attività di supplenza integrativa delle eventuali lacune o aporie o contraddizioni del titolo, né in sede di cognizione, né in sede di esecuzione insomma, riconoscere la fondatezza di almeno una delle ragioni dell'opponente comporta senza dubbio l'accoglimento, in relazione alla censura riconosciuta appunto fondata, dell'opposizione al contrario, rigettare l'opposizione con una formula ambigua ed atecnica, quale quella adoperata salvo quanto detto , con cui si introduce un'eccezione al rigetto, già intrinsecamente contraddittoria, ma per di più con un rinvio ad un'argomentazione non corretta, quale la compensazione tra accessori ad una certa data non dovuti e quelli maturati successivamente dal giudice del merito, significa non rispettare quell'esigenza di corrispondenza non solo tra chiesto e pronunciato, ma anche tra quanto deciso e quanto esposto in dispositivo 6.6. pertanto, erra il giudice del merito nel rigettare, salvo quanto detto , anziché accogliere in parte qua la dispiegata opposizione, come pure nel ritenere irrilevante l'eccessività degli interessi precettati per la sopravvenuta maturazione di ulteriori accessori. 7. Dichiarati inammissibili o rigettati i motivi diversi dal secondo, la fondatezza di quest'ultimo comporta allora l'accoglimento del ricorso, con cassazione della gravata sentenza limitatamente alla censura qui riconosciuta fondata e cioè nella parte in cui non ha accolto l'opposizione, rideterminando puntualmente quanto effettivamente dovuto a seguito del riconoscimento, da parte della medesima opposta, della non spettanza di alcune delle somme indicate in precetto. Tuttavia, la non linearità dei calcoli da operarsi e la conseguente non immediata evidenza dell'incidenza della relativa decurtazione sul totale impediscono una decisione del merito ed impongono il rinvio al medesimo ufficio giudiziario, in persona - beninteso - di diverso giudicante, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte rigetta il primo motivo di ricorso ed accoglie il secondo, dichiarati inammissibili il terzo ed il quarto cassa, in relazione alla censura accolta, la gravata sentenza e rinvia al tribunale di Chiavari, in persona di diverso giudicante, anche per le spese del giudizio di legittimità.