Contatore non funzionante e reddito basso: si riaccendono le luci

Il non corretto funzionamento del contatore ed il basso reddito del consumatore legittimano l’accoglimento del ricorso ex art. 700 c.p.c. volto ad inibire il depotenziamento o il distacco della fornitura di energia elettrica.

Qualora sia stato riconosciuto dalla stessa società di erogazione il non corretto funzionamento del contatore di energia elettrica e sia sorta contestazione in ordine agli importi addebitati in fattura, merita accoglimento il ricorso ex art. 700 c.p.c. volto ad inibire il depotenziamento o il distacco della fornitura di energia elettrica sussistendo entrambi i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora . Ad affermarlo è stato il Tribunale di Reggio Calabria con una ordinanza del 3 dicembre 2012. Il caso. Con l’ordinanza in esame il Tribunale di Reggio Calabria ha accolto il ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato da un utente volto ad inibire il depotenziamento o il distacco della fornitura di energia elettrica. Era accaduto, infatti, che una società di erogazione di energia elettrica aveva emesso una fattura contenente, nei confronti del ricorrente, una richiesta di pagamento di una somma pari ad € 2.437,11. Essendo apparsa immediatamente sproporzionata rispetto al consumo abituale ed effettivo, l’utente contestava immediatamente la pretesa creditoria ed, avendo il fondato timore che nelle more del giudizio di merito, volto a far valere i propri diritti, sarebbe scaturito per lo stesso un grave ed ingente danno, promuoveva una procedura d’urgenza ex art. 700 c.p.c., affinché allo stesso fosse garantita l’erogazione di energia elettrica. Luce fu Il Tribunale di Reggio Calabria, come si è detto, ha accolto il ricorso dell’utente, ravvisando, nella fattispecie in esame, la sussistenza di entrambi i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora . Sussiste il requisito del fumus boni iuris. Appaiono estremamente interessanti le riflessioni, per quanto succinte, del Tribunale calabrese, in merito al fumus boni iuris . Dall’ordinanza de qua , infatti, emerge che il fumus scaturisce da una nota, allegata agli atti di causa, che la società di erogazione aveva inoltrato al consumatore precisando che a causa di un non corretto funzionamento dello stesso nda contatore le quantità di energia fatturata non risultano quelle effettivamente prelevate . Il contatore non funziona correttamente. È, quindi, presumibile, secondo il Tribunale calabrese che l’importo indicato in fattura, oggetto di contestazione da parte dell’utente, sia conseguenza del non corretto funzionamento del contatore e non dell’effettivo consumo di energia elettrica. Al riguardo si segnala un precedente giurisprudenziale registratosi in materia del Giudice di Pace di Grosseto. Il Giudice di Pace toscano con sentenza dell’11 giugno 2009 ha evidenziato la necessità - al fine di valutare la fondatezza della pretesa creditoria indicata in fattura - dell’assolvimento, da parte della società di erogazione, dell’onere della prova relativo al corretto funzionamento del contatore. Non essendo, nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, stata fornita tale prova da parte dell’ente fornitore Il giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con atto di citazione regolarmente notificato alla , in persona del rappresentante legale pro tempore accoglie l’opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 321/08. dichiara che nulla deve alla G.d.P. Grosseto, 11 giugno 2009 . Si tratta di un servizio essenziale per la persona. Per quanto concerne, invece, il periculum in mora il Tribunale di Reggio Calabria individua lo stesso nella circostanza che la fornitura di energia elettrica per uso domestico costituisce un servizio essenziale per la persona. Di conseguenza, l’eventuale distacco o depotenziamento dell’erogazione costituirebbe un danno grave ed irreparabile concernendo la fornitura di energia elettrica un’esigenza primaria di vita. E le precarie condizioni economiche del consumatore non sono di aiuto. Inoltre, nel caso di specie, il danno che il consumatore potrebbe patire sarebbe ancor più grave date le precarie condizioni economiche nelle quali lo stesso verte. Nel corso del giudizio, infatti, è stato dimostrato per tabulas che il ricorrente percepisce un reddito annuo pari ad € 3.897,00. L’utente, pertanto, risulta essere assolutamente impossibilitato a corrispondere essendo, tra l’altro, la stessa oggetto di contestazione la somma di € 2.437,11 pari quasi a 2/3 del reddito annuale .

Tribunale di Reggio Calabria, sez. II Civile, ordinanza 3 dicembre 2012 Ordinanza Con ricorso depositato il 03.09.2012, chiedeva che venisse ordinata all’ l’inibizione del depotenziamento o del distacco della fornitura di energia elettrica in favore della stessa ricorrente. Con provvedimento del 06.09.2012 il Giudice Feriale ordinava il mantenimento dell’erogazione dell’energia in relazione all’utenza della ricorrente Reggio Calabria, , e fissava udienza di comparizione delle parti per il 21.09.2012, assegnando termine per la notifica del ricorso e del decreto sino al 14.09.2012. Fissata l’udienza di comparizione delle parti e notificato il ricorso, in data 25.09.2012 si costituiva la resistente depositando memoria in cui chiedeva il rigetto del ricorso per insussistenza di fumus boni iuri e di periculum in mora . Alla udienza del 29.11.2012 il Giudice riservava la decisione. Tanto premesso, il Giudicante ritiene che il ricorso sia fondato e possa perciò trovare accoglimento. Come è noto, presupposti per l’emanazione del provvedimento ai sensi dell’art. 700 c.p.c. sono la probabile esistenza del diritto che il ricorrente vanta, ed il fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere tale diritto in via ordinaria questo sia minacciato da un pregiudizio imminente d irreparabile. In primo luogo sussiste il fumus boni iuris , vale a dire la verosimiglianza dell’esistenza del diritto fatto valere dal ricorrente. In particolare, la ricorrente lamenta che gli importi pari ad euro 2.437m,11 richiesti con la fattura n. del 21.01.2012 siano derivati da un errore nel calcolo dei consumi, dovuto alla cattiva funzionalità dell’impianto di misurazione contatore , vetusto ed obsoleto, come tale inidonea ad una esatta rilevazione dei consumi effettivi. Orbene, basta a fondare un fumus di fondatezza dell’assunto della ricorrente la missiva del 24.12.2011 allegata al fascicolo di parte ricorrente , indirizzata a , in cui la stessa v ammetteva che in riferimento alla verifica effettuata da in data 19.12.2011, sul gruppo di misura della fornitura in oggetto, [Le comunichiamo che,] a causa di una non coretto funzionamento dello stesso funzionamento dello stesso le quantità di energia fatturata non risultano quelle effettivamente prelevate. Con successiva comunicazione le forniremo i dati riguardanti la ricostruzione dei consumi e la modalità con cui è stata determinata, in applicazione delle direttive emanate dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas con Delibera 200/99 – artt. 9, 10 e 11, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31.12.1999”. E ciò nonostante i tecnici avessero in sede di verifica in data 19.12.2011 accertato il regolare funzionamento del contatore” v. verbale di verifica, allegato n. 11 fascicolo di parte resistente . Appare, quindi, allo stato presumibile che la fattura contestata n. del 21.01.2012. di importo elevato parti ad euro 2.437m11 , sia conseguenza dell’evidenziato non corretto funzionamento” del contatore, posto che nella predetta missiva l’ riconosce proprio che le quantità di energia fatturata non risultano quelle effettivamente prelevate”. Sussiste, poi, il requisito del periculum in mora , giacché la fornitura di energia elettrica nel caso di specie è per uso domestico, , e costituisce quindi un servizio essenziale per la persona, essendo tesa a soddisfare esigenze di vita primarie. Né si può comunque sostenere nel caso in esame che l’utente potrebbe evitare il distacco della fornitura o il depotenziamento della stessa tramite il pagamento della somma richiesta, fatta salva la possibilità di agire giudizialmente per ripetere quanto eventualmente versato indebitamente. Invero, risulta in concreto documentata se non l’impossibilità, quanto meno la rilevante difficoltà per la ricorrente di procedere al pagamento della fattura contestata, posto che in atti vi è attestazione dell’Agenzia dell’Entrate di Reggio Calabria del 22.11.2012, dalla quale risulta per la nell’anno d’imposta 2011 un redito di euro 3.897,00. Orbene, è agevole rilevare che l’importo richiesto in fattura, pari ad euro 2.437,11, è pari quasi ai 2/3 del reddito annuale anno 2011 della ricorrente. Per le ragioni sopra esposte il ricorso merita l’accoglimento, e va quindi ordinato a il mantenimento dell’erogazione dell’energia in relazione all’utenza intestata alla ricorrente, in Reggio Calabria, , così confermando il decreto del 06.09.2012. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, si liquidano, secondo il nuovo regime introdotto con D.M. 20 luglio 2012 n 140, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 1/2012 Cass. SS.UU. 12 ottobre 2012 n. 17406 , nel modo seguente trattandosi di procedimento cautelare, lo si ritiene compreso nel primo scaglione euro 300,00 per la fase di studio, euro 150,00 per la fase introduttiva, euro 170,00 per la fase istruttoria, ed euro 0,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di euro 620,00. P.Q.M. Il Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, nella persona del ,Giudice Designato alla trattazione del presente procedimento, pronunciandosi su ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da nei confronti di s.p.a. 1 in accoglimento del ricorso, ordina a in persona del legale rappresentante pro tempore, il mantenimento dell’erogazione dell’energia elettrica in relazione all’utenza intestata a , in Reggio Calabria, , numero cliente 2 condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al rimborso in favore di delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 695,32, di cui euro 75,32 per spese e euro 620,00 per compenso, oltre c.p.a. e i.v.a. nelle misure di legge.