Magari non piovesse mai: il costruttore deve adoperarsi per convogliare l’acqua piovana del condominio

Il costruttore si era addossato l’onere dell’esecuzione delle opere di convogliamento delle acque meteoriche e del rifacimento della pendenza della strada del condominio. Contestazioni della CTU sull’utilità dell’opera o sulla causalità del ristagno non sono rilevanti.

Con la sentenza n. 23362, depositata il 18 dicembre 2012, la Corte di Cassazione ha deciso sul ricorso di un costruttore che si lamenta della rilevanza data alla CTU eseguita nel giudizio di merito. Dove va a finire l’acqua? Un condominio chiede che venga effettuata l’opera di convogliamento delle acque meteoriche e di quelle derivanti dall’irrigazione dei giardini, così come il costruttore si era impegnato a fare. Avvalendosi di una consulenza tecnica d’ufficio, verificata la situazione di ristagno delle acque, i giudici di merito condannano la ditta edile all’esecuzione delle opere necessarie o a pagarne il controvalore. Quale CT dice la verità quella di parte o quella d’ufficio? Con ricorso per cassazione il costruttore si lamenta che non sia stato motivato il respingimento delle sue censure alla CTU, svolte in base alla propria consulenza tecnica di parte. In particolare, aveva segnalato che l’opera sarebbe stata inutile vista la mancanza dei necessari collettori di smaltimento e che non era dimostrato un nesso causale tra l’assenza di un impianto di raccolta ed il ristagno. Nella valutazione delle CT, il giudice usa il proprio prudente apprezzamento. La Cassazione conferma le valutazioni del giudice di merito. Infatti non gli si può rimproverare di non aver operato valutazioni e raggiunto convincimenti autonomi sugli accertamenti effettuati dal consulente tecnico d’ufficio e d’aver recepito le argomentazioni e le conclusioni rassegnate da quest’ultimo disattendendo quelle di parte . Ha infatti fatto uso del suo prudente apprezzamento, incensurabile in sede di legittimità. Irrilevanti le censure alla CTU. Nel caso specifico, le censure del ricorrente appaiono peraltro irrilevanti, poiché non incidono sulla accertata inesistenza delle opere di convogliamento delle acque meteoriche, non dimostrano l’impossibilità di eseguirle né la loro inutilità, ma si limitano a negare l’esistenza di ristagni e la loro causa, invece accertate dal CTU . Visti questi elementi e visto l’onere di esecuzione dell’opera che il costruttore si era assunto, la Corte rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 4 ottobre – 18 dicembre 2012, n. 23362 Presidente Oddo – Relatore Proto Svolgimento del processo Con citazione del 16/8/1993 l'amministratore del Condominio omissis conveniva davanti al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto la Edil 2 s.r.l. chiedendone, la condanna al risarcimento dei danni per inadempimenti nella realizzazione del lotto 4 e, per quanto qui ancora interessa, per non avere realizzato le opere di convogliamento delle acque meteoriche e di quelle di risulta dalla irrigazione dei giardini. Edil 2 si costituiva e chiedeva il rigetto delle domande. Con sentenza dell'8/8/2001 l'adito Tribunale, dopo l'espletamento di CTU accoglieva parzialmente la domanda attorea condannando Edil 2 all'esecuzione di opere sulla stradella del lotto 4 come indicate in CTU o a pagarne il controvalore. Edil 2 proponeva appello al quale resisteva il condominio. La Corte di Appello di Messina con sentenza dell'8/9/2005 rigettava l'appello rilevando - che il giudice del primo grado aveva fatto proprie le conclusioni del CTU secondo le quali Edil 2 non aveva costruito la strada del lotto 4 a regola d'arte perché mancava l'impianto di raccolta e smistamento delle acque - che il motivo di appello avente ad oggetto la censura delle conclusioni del CTU, poste a fondamento della sentenza appellata era privo di fondamento in quanto le critiche del C.T. di parte, poste a fondamento del motivo di appello, non infirmavano la correttezza delle conclusioni del CTU che aveva accertato e dimostrato come le acque meteoriche non defluivano verso le due strade condominiali e che nel punto di confluenza tra le due strade si creavano, per il mancato deflusso, ristagni che potevano essere eliminati solo con la realizzazione delle opere indicate in consulenza. Edil 2 propone ricorso affidato a due motivi e ha depositato memoria. Il Condominio è rimasto intimato. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione dell'art. 112 c.p.c. in quanto il giudice di appello, rigettando il motivo di gravame fondato sulla contestazione della CTU non ha preso in considerazione tutte le censure con la stessa formulate. 2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce il vizio di motivazione in quanto giudice di appello non avrebbe specificamente motivato in merito alle singole censure alla CTU formulate con il motivo di appello mediante richiamo alla C.T. di parte relative a all'inutilità dell'esecuzione nella strada del lotto 4 di opere da convogliamento delle acque meteoriche per la mancanza di collettori per il loro smaltimento b alla mancanza di un nesso causale tra i ristagni e l'assenza di impianto di raccolta delle acque meteoriche,come risulterebbe dalla dichiarazioni dell'amministratore del condominio secondo le quali i ristagni erano dovuti ai lavori di bitumazione della zona di confluenza della strada del lotto 4 sulla strada del condominio generale. 3. I due motivi si risolvono nell'unica doglianza di mancata considerazione delle questioni specifiche sottoposte all'esame della Corte territoriale, sintetizzate ai punti a e b del paragrafo che precede. Il motivo, con riferimento all'omessa pronuncia, è manifestamente infondato in quanto il giudice di appello ha esattamente esaminato e valutato le censure oggetto del motivo di gravame e le ha ritenute infondate privilegiando le conclusioni del CTU rispetto ai le conclusioni del C.T. di parte. Con riferimento al vizio di motivazione sulle singole censure alla CTU formulate con il motivo di appello mediante richiamo alla C.T. di parte, si osserva quanto segue. La ricorrente formula critiche alla CTU imputando ai giudici del merito, di primo e secondo grado, di avere recepito la consulenza nonostante gli errori nei quali era incorso, a suo avviso l'ausiliare. Tuttavia, non si può fondatamente rimproverare al giudice del merito, come fa parte ricorrente, di non aver operato valutazioni e raggiunto convincimenti autonomi sugli accertamenti effettuati dal consulente tecnico d'ufficio e d'aver recepito le argomentazioni sviluppate e le conclusioni rassegnate da quest'ultimo disattendendo quelle di parte in materia che richiede un elevato livello di cognizioni tecniche specifiche, è rimesso al prudente apprezzamento del giudice del merito, nella cui esclusiva competenza rientra pervenire a siffatta determinazione, incensurabile in questa sede, astenersi dall’effettuare considerazioni personali determinanti e valutazioni comparative che mancherebbero del supporto d'un'appropriata preparazione scientifica, tanto più ove le argomentazioni dell' esperto nominato dall'ufficio, assistite dalla presunzione d'imparzialità, si contrappongano a quelle degli esperti di parte, comunque meno attendibili se non altro in quanto influenzate dall'esigenza di sostenere le ragioni del preponente. Nel caso di specie, con il motivo di appello si era sostenuta l'erroneità della CTU quanto alla mancanza dell'impianto di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, richiamandosi testualmente le conclusioni dei CT di parte secondo le quali - le opere di convogliamento delle acque non potevano essere realizzate per la mancanza di collettori dove convogliare le stesse - le pendenze necessarie per lo scorrimento delle acque nelle strade condominiali erano state realizzate - nelle foto non si notano vistosi allagamenti fatta eccezione per una piccola zona all'altezza dell'innesto con la strada B, nella quale il ristagno è causato dalla bitumazione realizzata successivamente dal condominio generale che ha impedito il normale deflusso, come riconosciuto dallo stesso amministratore della Comunione Generale con dichiarazione prodotta in udienza dalla difesa di Edil 2. Come è reso evidente dalle censure, ritrascritte nel motivo di ricorso, le stesse appaiono del tutto irrilevanti in quanto non incidono sulla accertata inesistenza delle opere di convogliamento delle acque meteoriche, non dimostrano l'impossibilità di eseguirle né la loro inutilità, ma si limitano a negare L'esistenza di ristagni e la loro causa invece accertate dal CTU. In particolare, il giudice di appello aveva rilevato che Edil 2 si era addossato l'onere dell'esecuzione delle opere di convogliamento delle acque meteoriche e del rifacimento della pendenza della strada del lotto 4 v. pag. 12 della sentenza di appello e questa ratio decidendi non è stata impugnata diventa, quindi, del tutto marginale e addirittura irrilevante la circostanza che il ristagno nella zona della strada del lotto 4 possa essere causato dall'innalzamento della quota di strada del condominio generale per effetto della bitumazione, così come irrilevante risulta la mancanza di collettori. 3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato non v'è luogo a provvedere sulle spese stante la mancata costituzione dell'intimato condominio. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.