Notifica effettuata presso la sede effettiva? La parte attrice deve dimostrarlo

E’ onere della parte attrice, quale soggetto interessato, dimostrare che il luogo in cui è stata effettuata la notifica costituisce la sede effettiva della società.

Lo ha sottolineato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 23200/2012, depositata il 17 dicembre. Il caso. Il Tribunale di Torino accoglieva la richiesta di parte attrice una s.a.s. di dichiarare la risoluzione del contratto per l’inadempimento della società convenuta una s.r.l. , altra parte contraente, condannando quest’ultima alla restituzione degli acconti ricevuti. Tale decisione, tuttavia, veniva dichiarata nulla visto che la notifica dell’atto di citazione di primo grado alla convenuta, che non si era costituita in giudizio, era stata tentata senza successo presso la sede legale della società e poi nella sede dove risultava essersi trasferita. La persona che aveva ricevuto l’atto non era identificata. I giudici territoriali motivavano la decisione precisando che l’ultima notifica era nulla, in quanto la parte attrice non aveva provato che la comunicazione era avvenuta presso la sede effettiva della convenuta. Il ricevente deve presumersi incaricato dalla società? Il ricorso per cassazione viene proposto dalla s.a.s., la quale sottolinea che a dover dimostrare l’assenza di qualsiasi rapporto tra la convenuta e la persona che aveva ricevuto l’atto è proprio la società destinataria, dovendosi presumere che il soggetto che si trova nei locali della società e riceve l’atto sia un dipendente della società o comunque sia stato incaricato dalla stessa di ricevere la corrispondenza . Se l’atto viene recapitato presso la sede effettiva. Non è dello stesso avviso la Corte di legittimità. Infatti, ritiene che, nel caso di specie, risultando la notifica eseguita in un luogo diverso da quello in cui aveva sede legale la società, quale risultava dalla visura della locale Camera di Commercio, e non risultando dalla relata in alcun modo che in tale luogo la società aveva la sua sede effettiva e che colui che aveva ricevuto l’atto fosse stato incaricato dalla società di riceverlo, era onere della parte attrice, quale soggetto interessato, dimostrare che tale luogo costituiva la sede effettiva della società . La prova grava sulla parte attrice. In sintesi, la persona che ha ricevuto l’atto deve presumersi incaricata dalla società a ricevere la corrispondenza se lo stesso viene recapitato presso la sede effettiva della società, ed è proprio tale situazione che deve essere provata dalla società attrice, cosa che, nella fattispecie, secondo i giudici di merito, non risulta dimostrata.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 27 novembre – 17 dicembre 2012, n. 23200 Presidente Triola – Relatore Bertuzzi Svolgimento del processo Con sentenza n. 1825 del 16 novembre 2005 la Corte di appello di Torino, dichiarò la nullità, con rimessione della causa al giudice di primo grado, della sentenza del 24 aprile 2002 con cui il Tribunale di Torino, in accoglimento della domanda proposta dalla Samig di Franco Romana & amp C. s.a.s. nei confronti della ST Design Engineering s.r.l., aveva dichiarato la risoluzione del contratto intercorso tra le parti nel marzo 1996 per inadempimento della società convenuta e condannato quest'ultima alla restituzione degli acconti ricevuti. Premesso che la notifica dell'atto di citazione di primo grado alla convenuta, che non si era costituita in giudizio, era stata dapprima tentata senza successo presso la sede legale della società, in omissis , quale risultante anche dalla visura camerale, e poi eseguita presso lo studio omissis , ove dalla prima relata risultava essersi trasferita, il giudice distrettuale motivò la decisione affermando che tale ultima notificazione doveva dichiarasi nulla non avendo la parte attrice dimostrato che essa era avvenuta presso la sede effettiva della convenuta, non potendo tale dato ricavarsi dalla relata dell'ufficiale giudiziario, risultando la persona che aveva ricevuto l'atto non identificata per tale ragione ritenne quindi fondato il motivo di appello con cui la società ST Design Engineering aveva dedotto la nullità del procedimento di primo grado per non essere mai venuta a conoscenza della causa promossa nei suoi confronti. Per la cassazione di questa decisione, con atto notificato il 21 novembre 2006, ricorre la società Samig, affidandosi a due motivi, illustrati da memoria. L'intimata società non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione Il primo motivo di ricorso, che denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 145, 148 e 160 cod. proc. civ. e degli artt. 2697 e 2700 cod. civ., censura la sentenza impugnata per non avere dichiarato che la notifica dell'atto di citazione era avvenuta presso la sede della società, disattendendo in tal modo il contenuto della relata dell'ufficiale giudiziario, che aveva indicato nello Studio omissis il luogo in cui la società si era trasferita e che, avendo fede privilegiata, avrebbe potuto essere disatteso solo mediante querela di falso. L'affermazione della Corte torinese secondo cui era la società attrice a dover dimostrare che in tale luogo la convenuta avesse la sua sede effettiva contrasta inoltre con il dato di fatto che l'atto era stato ricevuto da persona per conto della destinataria, sicché era semmai quest'ultima a dover dimostrare che tale persona non aveva alcun rapporto con la destinataria della notificazione, dovendosi presumere che il soggetto che si trova nei locali della società e riceve l'atto sia un dipendente della società o comunque sia stato incaricato dalla stessa di ricevere la corrispondenza. Il secondo motivo di ricorso denunzia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, lamentando che la Corte di appello abbia ritenuto che la sede legale della società convenuta fosse, sulla base della visura camerale prodotta, in OMISSIS , nonostante che dalla prima relata risultasse che essa si era trasferita da tale luogo, circostanza da cui avrebbe dovuto dedurre che la notificazione dell'atto presso la sede legale era divenuta impossibile. I due motivi, che possono esaminarsi congiuntamente, sono infondati. La Corte di merito ha correttamente applicato l'art. 145 cod. proc. civ., nella sua versione in vigore ratione temporis prima della modifica introdotta dalla legge 28 dicembre 2005, n. 263 , secondo cui la notifica alle persone giuridiche si esegue presso la loro sede, da identificarsi, ai sensi dell'art. 46 cod. civ., nella sede legale o, in caso di divergenza tra questa e la sede effettiva, in quest'ultima Cass. n. 3516 del 2012 Cass. n. 12754 del 2005 . Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che, risultando la notifica eseguita in un luogo diverso da quello in cui aveva sede legale la società, quale risultava dalla visura della locale Camera di Commercio, e non risultando dalla relata in alcun modo che in tale luogo la società aveva la sua sede effettiva e che colui che aveva ricevuto l'atto fosse stato incaricato dalla società di riceverlo, era onere della parte attrice, quale soggetto interessato, dimostrare che tale luogo costituiva la sede effettiva della società. Sostiene al riguardo la ricorrente che tale dato risultava in realtà dalla prima relata negativa dell'ufficiale giudiziario, il quale, dopo avere tentato la notifica presso la sede legale, aveva riferito che la società si era trasferita all'indirizzo presso cui l’atto era stato poi consegnato, aggiungendo che tale dichiarazione avrebbe potuto essere contestata solo con la querela di falso. L'argomentazione non ha pregio, atteso che il valore fidefacente delle dichiarazioni rese dall'ufficiale giudiziario va riconosciuto con riferimento alle sole operazioni compiute personalmente dal pubblico ufficiale o avvenute in sua presenza, laddove la dichiarazione in parola riporta all'evidenza null'altro che le informazioni assunte in loco, senza aggiungere nulla sulla loro veridicità Cass. n. 25860 del 2008 Cass. n. 9826 del 1998 . La censura secondo cui l'atto sarebbe stato ricevuto da persona che deve presumersi sia stata incaricata dalla società a ricevere la corrispondenza trascura il dato fondamentale che la presunzione invocata opera purché l'atto venga recapitato presso la sede effettiva della società e che è proprio tale ultima situazione, la cui prova gravava sulla società attrice Cass. n. 17519 del 2003 , che nella specie il giudice a qua ha ritenuto non dimostrata. Il rilievo, infine, secondo cui, atteso l'acclarato trasferimento della sede legale, la notificazione dell'atto alla società sarebbe divenuta impossibile non considera che, ai sensi dell'art. 145, ultimo comma, la notificazione, nel caso in cui non sia possibile presso la sede della società, può essere fatta alla persona fisica rappresentante dell'ente. Il ricorso va pertanto respinto. Nulla si dispone sulle spese di giudizio, non avendo la società intimata svolto attività difensiva. P.Q.M. rigetta il ricorso.