Il calcolo si basa sulla sopraelevazione eseguita

Per il calcolo delle distanze tra edifici non deve considerarsi l’intera estensione verticale del fabbricato, ma la sola altezza della sopraelevazione eseguita.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 23016/2012, depositata il 14 dicembre. Il caso. La proprietaria di un edificio conveniva in giudizio altre quattro persone, proprietarie dei due appartamenti posti all’ultimo piano di un vicino edificio condominiale, per ottenere la condanna a demolire, o comunque arretrare a distanza legale, la sopraelevazione che essi avevano realizzato, oltre al risarcimento danni. I giudici di merito, tuttavia, ritenevano legittima la sopraelevazione, visto il rispetto delle distanze, con la conseguenza che non era neppure ravvisabile un danno ingiusto suscettibile di solo risarcimento per equivalente. La parte attrice si rivolge così alla Corte di Cassazione. Come si calcola la violazione delle distanze? La ricorrente, come già fatto nei giudizi di merito, chiede lumi sulla misurazione da prendere a base dell’accertamento dell’eventuale violazione della distanza tra fabbricati l’intera estensione verticale del fabbricato o la sola altezza della sopraelevazione eseguita? Riferendosi alla sola parte di edificio da realizzare. La S.C., rigettando il ricorso, precisa che la disposizione dell’art. 17, comma 1 lett. c , l. n. 765/1967 legge ponte , il quale prevede che la distanza tra edifici vicini non può essere inferiore all’altezza di ciascun fronte dell’edificio da costruire, si riferisce per la determinazione dell’altezza alla parte dell’edificio da realizzare non anche all’intero corpo di fabbrica sopraelevato .

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 17 ottobre – 14 dicembre 2012, numero 23016 Presidente Mazzacane – Relatore Manna Svolgimento del processo D.C.L. , proprietaria di un edificio sito in XXXXXXX, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale i coniugi L.F. e Ia.Da. e B.D. e I.M. , proprietari dei due appartamenti posti all'ultimo piano di un vicino edificio condominiale, ubicato in via omissis , per ottenerne la condanna a demolire, o comunque arretrare a distanza legale, la sopraelevazione che essi avevano realizzato. Chiedeva, inoltre, il risarcimento dei danni. Esteso il contraddittorio a A.V. , dante causa dei L. - Ia. , e al condominio di via omissis , in virtù di chiamate, rispettivamente, in garanzia e iussu iudicis , il Tribunale condannava quest'ultimo al risarcimento del danno, che liquidava in lire 3.000.000, e rigettava ogni altra domanda. Provvedendo sull'impugnazione principale della D.C. , e per quanto ancora rileva in questa sede - incidentale del condominio, la Corte d'appello dell'Aquila respingeva anche la domanda estesa nei confronti di quest'ultimo. La Corte territoriale osservava che, essendo stato annullato dal giudice amministrativo il piano regolatore generale, il rispetto delle distanze doveva essere valutato a stregua dell'art. 17 della legge numero 765/67, introduttivo dall’art. 41- quinquies della legge urbanistica, in base al quale la distanza tra edifici vicini non può essere inferiore all'altezza di ciascun fronte dell'edificio da costruire. Riteneva, quindi, che con riguardo alla sopraelevazioni, la lett. c del primo comma dell'art. 17 cit. dovesse essere interpretata nel senso che, ai fini della determinazione dell'altezza da porre a base del calcolo delle distanze, fosse da considerare la sola parte sopraelevata e in caso di successive sopraelevazioni la somma delle stesse , e non anche l'intero corpo di fabbrica preesistente, attesa non solo la lettera della norma, ma anche la ratio legis , diretta a non incidere sui diritti quesiti, in applicazione del principio per cui l'attività edilizia è regolata dalla legge vigente al momento in cui essa è realizzata. Osservava, quindi, che nella specie la sopraelevazione era stata di cm. 43, mentre la distanza tra i due fabbricati era di m. 3,80. Con l'ulteriore conseguenza che, essendo legittima la sopraelevazione, non era neppure ravvisabile un danno ingiusto suscettibile di solo risarcimento per equivalente. Per la cassazione di quest'ultima sentenza ricorre D.C.L. , con due motivi di impugnazione. Tutte le parti intimate resistono con controricorso. L'amministratore del condominio di via omissis , ha provveduto a depositare l'autorizzazione dell'assemblea a proporre il controricorso, nel termine che gli era stato concesso da questa Corte. Motivi della decisione 1. - Col primo motivo parte ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 17, primo comma lett. c legge numero 765/67 c.d. legge ponte , in relazione all'art. 360, primo comma, numero 3 c.p.c., e conclude la censura con il seguente quesito accerti, quindi, se in ipotesi di sopraelevazione di un fabbricato, fronteggiante ad altro, la cui distanza risulta disciplinata dall'art. 17, comma 1, lett. c L. 765/67, la misurazione da prendere a base dell'accertamento dell'eventuale violazione della distanza tra fabbricati è quella dell'intera estensione verticale del fabbricato interessato ai lavori di sopraelevazione, oppure della sola altezza della sopraelevazione eseguita, da rapportare alla larghezza dell'intercapedine esistente fra i due edifici fronteggianti al fine di verificare l'eventuale violazione della richiamata disciplina legislativa. 2. - Il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, numero 5 c.p.c., l'omessa e insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per la controversia, riguardante la domanda di riduzione in pristino e di risarcimento del danno. Premesso di aver inteso chiedere la demolizione della sola porzione sopraelevata dell'edificio e che, al più, il principio di diritto richiamato nella sentenza d'appello sarebbe applicabile per la sola parte preesistente del fabbricato, sicché la sopraelevazione si può senz'altro ritenere illegittima senza intaccare la regola di diritto enunciata dalla Corte territoriale, parte ricorrente sostiene che la pronuncia impugnata è errata anche alla luce di quanto esposto dal c.t.u., il quale ha accertato che al momento in cui le costruzioni in oggetto sono state realizzate, il piano regolatore generale vigente in allora non era stato ancora annullato dal giudice amministrativo, e dunque esso era ancora applicabile alla fattispecie. Pertanto, secondo quanto accertato dal c.t.u., risultano in eccesso, e dunque illecite, le volumetrie meglio precisate nella relazione tecnica. 3. - Il primo motivo è infondato. Ed infatti, con riguardo alle sopraelevazioni l'art. 17, comma primo lett. c della legge 6 agosto 1967 numero 765 cosiddetta legge ponte prevedendo che la distanza tra edifici vicini non può essere inferiore all'altezza di ciascun fronte dell'edificio da costruire, si riferisce per la determinazione dell'altezza alla parte dell'edificio da realizzare non anche all'intero corpo di fabbrica sopraelevato, considerato l'intento del legislatore di non incidere su diritti quesiti, derivanti da una costruzione realizzata in precedenza nel rispetto delle distanze legali, in applicazione del principio secondo cui l'attività edilizia è regolata dalla legge vigente nel momento in cui essa è realizzata. Tale principio, peraltro, non comporta che in caso di successive sopraelevazioni ciascuna sia soggetta a separato computo dell'altezza, dovendo la relativa detenni nazione essere effettuata con riferimento a tutte le sopraelevazioni Cass. numero 4799/92 sul principio per cui in tema di edilizia quando nel tempo si succedono una pluralità di norme regolatrici, la legittimità o meno di ciascuna attività edificatoria e le relative conseguenze vanno accertate con riferimento alla normativa vigente all'epoca della realizzazione dell'attività stessa, v. anche Cass. nnumero 3771/01 e 14022/99 . 4. - La reiezione del primo motivo assorbe l'esame della seconda censura. Inammissibile la tutela sia ripristinatoria, in difetto di un'accertata violazione delle distanze legali art. 872 c.c. , sia risarcitoria, trovando applicazione la sola legge c.d. ponte per effetto dell'annullamento con efficacia ex tunc del piano regolatore generale del comune, resta irrilevante ogni questione circa la volumetria assentibile in base a quell'atto di governo del territorio. 5. - In conclusione il ricorso va respinto. 6. - Le spese del presente giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della ricorrente. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese, che liquida in Euro 2.500,00, di cui 200,00 per esborsi, per A.V. , e in Euro 2.200,00, di cui 200,00 per esborsi, per tutti gli altri controricorrenti, il tutto oltre IVA e CPA come per legge.