La comunità vuole il rimborso per il mantenimento della minore: il Comune deve pagare

Il Comune è obbligato a sostenere le spese per l’assistenza ai minori in esecuzione dei provvedimenti del Tribunale per i minorenni.

Nel caso di specie, l’ente obbligato è stato correttamente individuato in base al parametro del domicilio di soccorso previsto dalla legge n. 6972/1890. Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 22787/12, depositata il 12 dicembre. Il caso. Una cooperativa sociale ONLUS chiede la condanna del Comune di Portici, quale ente sede del domicilio di soccorso, al pagamento dell’importo dovuto per il mantenimento di una minore collocata dal Tribunale per i minorenni presso una struttura gestita dalla cooperativa stessa. Il nodo della normativa sulle IPAB. La domanda viene rigettata in primo grado, ma la decisione non è condivisa dai giudici di appello la causa, infatti non sarebbe di competenza del giudice amministrativo in base alla normativa sulle IPAB richiamata dal Tribunale, stante la indiscutibile natura privatistica della cooperativa appellante. Le funzioni amministrative riguardanti l’assistenza dei minorenni competono al Comune, e nel caso specifico i giudici hanno individuato quale domicilio di soccorso cioè il Comune dimora di fatto della minore il Comune di Portici, condannandolo pertanto a pagare la somma dovuta. Avverso tale sentenza l’ente propone ricorso per cassazione. Con un primo motivo il comune contesta l’errata applicazione della legge n. 6972/1890 in materia di IPAB, non avvedendosi, però, che la Corte d’appello aveva già affermato la non applicabilità della normativa in questione. Le spese toccano al Comune. L’ente censura poi l’attribuzione di rimborso delle spese di degenza, che, a suo dire, gli sarebbe stata imposta sempre sulla base della legge n. 6972/1890 ancora una volta, però, il ricorrente non coglie nel segno, in quanto la corte di merito ha radicato l’obbligazione nel disposto degli artt. 23 e 25, d.P.R. n. 616/1977, che impongono al Comune di sostenere le spese per l’assistenza ai minori in esecuzione dei provvedimenti del Tribunale per i minorenni. Il parametro del domicilio di soccorso. Anche la contestata interpretazione del domicilio di soccorso quale parametro normativo idoneo ad individuare il Comune obbligato alla prestazione viene confermata dai giudici di legittimità, che ritengono ineccepibile l’operato della Corte di merito. L’obbligazione, infatti, è stata individuata sulla base del richiamato d.P.R. n. 616/1977 poi integrata dal canone legale di rinvenimento del Comune obbligato ex art. 72, l. n. 6972/1890 la disposizione è oggi abrogata, ma doveva ritenersi vigente ed efficace con riguardo alla vicenda in esame. Quanto alla pretesa inapplicabilità alla specie del parametro legale così individuato, la sentenza di appello ha correttamente presunto la dimora nel luogo di residenza anagrafica della minore dimostrare la fittizietà della dimora anagrafica sarebbe stato onere del Comune, ma nulla si rinviene in merito. Per questi motivi la Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 4 – 12 dicembre 2012, numero 22787 Presidente Preden – Relatore Macioce Svolgimento del processo Con citazione del 19.10.1994 la Cooperativa Sociale XXIV Luglio Handicappati e non soc. a r.l. - ONLUS convenne innanzi al Tribunale di L'Aquila il Comune di Portici e, sull'assunto di aver sostenuto gli oneri di mantenimento della minore A D.P. che il Tribunale per i Minorenni di Napoli aveva disposto fosse ricoverata presso la Comunità gestita in L'Aquila dalla esponente Cooperativa Sociale, ne ha chiesto la condanna, quale Ente individuato ex lege come sede del domicilio di soccorso, al pagamento dell'importo di Euro 8.552,52. Costituitosi il Comune, eccipiente l'incompetenza territoriale, la carenza di propria legittimazione passiva, la decadenza del diritto e l'incongruità della sua quantificazione, il Tribunale adito con sentenza 14.2.2006 dichiarò improponibile la domanda per mancato previo esperimento del procedimento amministrativo imposto nelle controversie tra Enti e IPAB dall'art. 80 della legge 6792 del 1890. La sentenza venne appellata dalla Cooperativa Sociale e si costituì il Comune di Portici, che, in via incidentale, reiterò le eccezioni già formulate, e la Corte di L'Aquila con sentenza 4.11.2009 accolse la domanda della Cooperativa Sociale e condannò il Comune a versare la chiesta somma di Euro 8.555,52 oltre interessi dalla domanda al saldo. La Corte di merito ha in motivazione affermato che la giurisdizione del G.A. discendeva - alla stregua delle norme - dalla esistenza di una controversia per rimborso spese di spedalità, soccorso ed assistenza vertente tra IPAB ed ente obbligato che anche in difetto di una IPAB di diritto pubblico e pur in presenza, dopo la decisione 386 del 1988 della Corte Costituzionale, di un soggetto di diritto privato, era predicabile la sussistenza di un Istituto al quale applicare la normativa sulla beneficenza pubblica che la natura dell'Istituto era però dirimente ai fini della individuazione della competenza giurisdizionale e che nella specie la indiscutibile natura privatistica della Cooperativa Sociale a r.l., una ONLUS, faceva affermare la giurisdizione del giudice ordinario che sulla base degli artt. 22, 23 e 25 del dPR 616 del 1977 le funzioni amministrative afferenti l'assistenza ai minorenni secondo i provvedimenti dei Tribunali minorili competevano ai Comuni che con provvedimento del T.M. di Napoli la minore A D.P. era stata ricoverata in Istituto idoneo scelto dai Servizi Sociali del Comune di Napoli a cura e spese dell'Ente tenuto all'assistenza, autorizzato a rivalersi sugli esercenti la potestà genitoriale che l'obbligato era l'Ente presso il quale dovevasi individuare il domicilio di soccorso del minore, e cioè il Comune della sua dimora di fatto, come previsto dagli artt. 72 della legge 6972 del 1890 e 109-110 del R.D. 99 del 1891, con la precisazione che il domicilio di soccorso si perdeva solo decorso un biennio dalla perdita per emigrazione che la D.P. era emigrata da OMISSIS in data 8.5.1992 si che al termine del biennio quando aveva acquisito domicilio di soccorso in Napoli 8.5.1994 , si era interamente completato il periodo di ricovero presso la Cooperativa Sociale a L'Aquila da 30.10.1993 a 16.3.1994 al quale si riferiva la pretesa di rimorso di rette che era stata provata la ospitalità resa ed il CTU in primo grado aveva attestato la ragionevolezza del quantum preteso, che andava quindi riconosciuto alla Cooperativa con i soli interessi moratori. Per la cassazione di tale sentenza il Comune di Portici ha proposto ricorso in data 11.11.2010 articolato su quattro motivi, ai quali la Cooperativa non ha opposto difese. Motivi della decisione Ritiene il Collegio che - nessuna delle proposte censure meritando condivisione - il ricorso debba essere rigettato. Primo motivo con esso il ricorrente Comune si duole del fatto che la domanda non sia stata ritenuta inammissibile - come di contro rettamente fatto dal Tribunale - essendosi la Corte di merito prodotta in una errata applicazione della legge 6972 del 1890 art. 80, disposizione che non poteva essere applicata altro che alle IPAB, quantunque di diritto privato, e non certo alla società Cooperativa intimata una ONLUS . Il motivo, che in realtà neanche pone espressamente una questione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario ma censura radicalmente la decisione negando la spettanza del credito di rimborso verso l'Ente per la carenza di titolarità della pretesa posizione di creditrice, non mostra di aver compreso la statuizione della Corte di L'Aquila. Questa, infatti, era stata sollecitata a decidere su di una censura avverso la decisione del Tribunale che aveva adottato declaratoria di improponibilità temporanea dell'azione di rimborso, implicitamente assumendo che l’azione comunque sarebbe stata spettante alla cognizione del giudice amministrativo ex art. 80 legge 6972 del 1890 modificato dall'art. 3 della legge 251 del 1954, e ciò nell'inespressa ipotesi che la Cooperativa fosse un IPAB. Ebbene la Corte di merito ha preso le mosse dalla sentenza 396 del 1988 della Corte Costituzionale, che aveva ritenuto illegittima la esclusione della possibilità che permanessero IPAB i soggetti che avevano assunto la personalità giuridica di diritto privato vd. S.U. 12377 del 2008, 10356 del 2009, 1151 del 2012 , per evidenziare che, non essendo la Cooperativa Sociale accostabile alle IPAB di diritto pubblico ed essendo invece una società cooperativa a r.l. di diritto privato, non sussisteva alcuna ragione di inammissibilità e di conseguente carenza di giurisdizione come erroneamente affermato dal primo giudice. Orbene il motivo in disamina, che nulla obietta sulla conferma di statuizione della giurisdizione del giudice ordinario, contesta la applicabilità della legge 6972 del 1890 alla domanda di rimborso delle spese sostenute dalla Cooperativa prospettando pertanto una violazione riconducibile all'art. 360 numero 3 c.p.c., ma non si avvede che la Corte di Appello aveva accolto proprio - e solo - la censura che contestava la applicazione fatta dal primo giudice della improponibilità di cui all'art. 80 della legge, normativa che l'appellante Cooperativa vd. pag. 3 sentenza affermava non essere in alcun modo applicabile alla controversia tra ente locale e società cooperativa. E poiché la Corte di Appello ha escluso l'applicazione del predetto art. 80, la censura in disamina deve essere ritenuta affatto fuor di segno. Secondo motivo con esso ci si duole della attribuzione al Comune della obbligazione di rimborso delle rette e spese di degenza sulla base della normativa ex lege 6972 del 1890 interamente abrogata dall'art. 21 del d.lgs. 207 del 2001 normativa che, di contro, come affermato nel primo motivo e sopra riportato, dovevasi ritenere affatto inapplicabile. Il motivo non ha fondamento. Il ricorso neanche si avvede del fatto che la Corte di merito ha radicato l'obbligazione del Comune, correttamente, non già nella legge 6972 del 1890 bensì nel disposto degli artt. 23 lett. C e 25 del dPR 616 del 1977 là dove imponeva ai Comuni di sostenere le spese per l'assistenza ai minori in esecuzione dei provvedimenti del T.M. la censura, pertanto, appare priva di pertinenza con il decisum. Terzo motivo con tale motivo il ricorrente Comune censura l'interpretazione data del domicilio di soccorso art. 72 legge 6972 del 1890 abrogato dalla legge 8.11.2000 numero 328 art. 30 inteso quale parametro normativo idoneo ad individuare il Comune obbligato alla prestazione dovuta ed applicabile alla specie da un lato l'inapplicabilità della normativa alla quale appartiene la disposizione in discorso e dall'altro la carenza dei presupposti fattuali per rendere tale disposizione operativa rendevano errato, ad avviso del ricorrente, il decisum del giudice di appello. Il motivo non è fondato. La obbligazione di rimborso, individuata non già nella previsione della legge del 1890 bensì ai sensi del predetto disposto degli artt. 23 lett. C e 25 dPR 616 del 1977, è stata dalla Corte di Appello correttamente integrata dal canone legale art. 72 legge 6972 del 1890 di rinvenimento del Comune obbligato ed il parametro del domicilio di soccorso appare ineccepibile sul piano sistematico. Queste Sezioni Unite, infatti vd. Cass. S.U. 12024 del 1990 vd. poi Cass. 4420 del 2008 ebbero modo di affermare che essendo state attribuite ai Comuni le funzioni di assistenza in favore dei minori soggetti a provvedimenti dell'A.G. minorile art. 118, comma 1, Cost. e artt. 22 - 25 del d.P.R. numero 616 del 1977 cit. - e dovendo ritenersi ancora in vigore, come legge dello Stato, la legge 17 luglio 1890 numero 6972 sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, e quindi il relativo art. 72, comma 1 numero 1, modificato in un primo momento dall'art. 6, comma 1, del testo unico 14 settembre 1931 numero 1175 e quindi dall'art. 5 della legge numero 251 del 1954 cit. , dovevasi ritenere gravato dei detti oneri il Comune nel quale potevasi individuare il domicilio di soccorso. Né, osserva il Collegio, a diversa conclusione potevasi nella specie pervenire sol perché all'epoca della decisione della Corte di L'Aquila, sebbene non a quella ben anteriore di insorgenza del credito, l'art. 72 in discorso era stato certamente abrogato ad opera dell'art. 30 della legge 328 del 2000, alla quale è succeduta l'abrogazione dell'intera disciplina delle IPAB ad opera dell'art. 21 d.lgs. 207 del 2001 , la disposizione in parola essendo vigente ed efficace con riguardo alla vicenda sottoposta e solo dovendosi in questa sede correggere la statuizione in diritto della sentenza impugnata pag. 8 relativa alla pretesa attuale vigenza della legge 6972 del 1890. Quanto alla pretesa inapplicabilità alla specie del parametro legale, giova rilevare che i dubbi di ragionevolezza della prevista protrazione biennale della sfera relazionale correlata alla residenza ultima, là dove sarebbe stato preferibile il canone della ospitalità effettiva del minore per il periodo di riferimento, sono non ricevibili in questa sede la chiarezza del dato normativo come interpretato dalla sentenza di appello, che fa presumere la dimora nel luogo di residenza anagrafica, sarebbe stata revocabile in dubbio ove fosse stato allegato in questa sede che in realtà presso il Comune di Portici nessun domicilio di soccorso si sarebbe potuto rinvenire perché ivi sarebbe stata solo una residenza anagrafica e giammai un continuativo dimorare effettivo nella specie dal 1978 sino all'8,5.1992 . E non si scorge chi altri, se non il Comune, sarebbe stato onerato di addurre e comprovare la fittizietà della residenza anagrafica della minore ricoverata ed ospitata presso la Cooperativa intimata, al fine di superare la presunzione rettamente adottata dalla Corte di Appello per applicare la disposizione più volte citata. Quarto motivo con esso si lamenta come violazione dell'art. 2697 c.c. l'avere i giudici del merito fatto ricorso ad una CTU e condiviso i suoi esiti, rassegnati in termini di mera verosimiglianza delle spese, là dove esse si sarebbero dovute provare per tabulas ad onere della richiedente. La censura appare priva di pertinenza. La Corte di merito, sulla premessa che l'essere stata la D.P. ospitata presso la struttura di assistenza della Cooperativa nel periodo indicato era dato incontestato, ha poi condiviso motivatamente le valutazioni peritali di corrispondenza dei dati sulle spese sostenute con quelli mediamente praticati nella zona per consimili ospitalità. La doglianza sfugge al confronto su detti passaggi ed è come tale inammissibile. Respinto il ricorso, non è luogo a regolare le spese, in difetto di alcuna attività difensiva della parte intimata. P.Q.M. Rigetta il ricorso.