Il nuovo documento poteva essere ammesso? Affermare che fosse opportuno non basta

E’ possibile ammettere nuovi mezzi di prova in appello solo se le parti dimostrano di non averli potuti proporre prima per cause a loro non imputabili o i giudici siano convinti della loro indispensabilità per la decisione.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 21117/12, depositata il 28 novembre. Il caso. A seguito del crollo di un muro, il Tribunale riconosce il concorso di colpa dei due comproprietari del terreno confinante e li condanna al risarcimento in favore della parte attrice nonché alla sostituzione di un tratto di tubazione fognaria causa di infiltrazioni di acqua. La Corte d’Appello dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di condanna degli appellanti, che avevano già pagato quanto di loro spettanza, e, sulla base dei fatti accertati da due consulenti tecnici, conferma che il crollo del muro è da imputarsi a colpa concorrente delle parti. La questione è allora rimessa alla S.C Confermato il concorso di colpa. Con il primo motivo il ricorrente contesta il percorso logico seguito dalla Corte territoriale in merito alla valutazione delle risultanze delle due c.t.u. infatti solo la prima si riferiva al crollo del muro, mentre l’altra riguardava lo scarico delle acque. Inoltre non sarebbe stato considerato che, poiché il muro segnava il confine tra due fondi a dislivello naturale, la conservazione e manutenzione sarebbero a carico dei proprietari del fondo superiore, vale a dire i due convenuti. A giudizio degli Ermellini, però, la sentenza impugnata ha adeguatamente motivato la sussistenza del concorso di colpa il ricorrente avrebbe dovuto accertarsi dello stato del muro di confine prima di iniziare dei lavori di scavo a poca distanza da esso l’attribuzione di tale responsabilità giustifica la condanna al pagamento indipendentemente da ogni questione sulla proprietà del muro. La documentazione poteva essere ammessa? Con un secondo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione di legge relativamente all’ammissione di nuovi mezzi di prova in appello la Corte, infatti, avrebbe pronunciato la cessazione della materia del contendere basandosi sulla sola documentazione prodotta in secondo grado, violando così l’art. 345 c.p.c La Cassazione ricorda che l’ammissione di mezzi di prova nuovi in appello è consentita solo se le parti dimostrano di non averli potuti proporre prima per cause a loro non imputabili o i giudici siano convinti della loro indispensabilità per la decisione. Nel caso di specie gli appellanti non hanno dato alcuna dimostrazione della sussistenza del primo requisito né i giudici hanno verificato l’indispensabilità della documentazione in questione, ritenendo solamente che l’ammissione fosse opportuna per motivi di completezza . Per questi motivi la S.C. cassa con rinvio la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 19 aprile – 28 novembre 2012, n. 21117 Presidente Oddo – Relatore San Giorgio Svolgimento del processo 1. - Con atto di citazione notificato il 23 dicembre 2004 Pa.Ma. e L F. , comproprietari di un terreno con sovrastante fabbricato per civile abitazione sito in omissis , distinto in catasto al fg. 27 p.lla 82, e ricadente parzialmente anche nel territorio del Comune di Tivoli, proposero appello avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento della domanda avanzata nei loro confronti da L P. , proprietario del fondo confinante, distinto in catasto al fg. 27 p.lla 83 - il quale, lamentando il crollo del muro di contenimento del loro fondo, posto a quota superiore, nonché lo scolo di acque meteoriche e l'infiltrazione di acque luride, aveva chiesto la loro condanna al pagamento della somma di lire 47.313.400 a titolo di restituzione di quanto anticipato per la ricostruzione di tale muro, alla eliminazione dello scolo e delle infiltrazioni nonché al risarcimento dei danni ed al pagamento del controvalore del terreno di mq. 36 di sua proprietà occupato per la ricostruzione del muro - li aveva condannati, ritenuto il pari concorso di colpe nella causazione del crollo, al pagamento in favore del P. della somma di Euro 12.218,00 e ad eseguire, secondo le indicazioni del c.t.u., le opere di sostituzione del tratto di tubazione fognaria orizzontale che corre esternamente sotto la pavimentazione dell'abitazione di loro proprietà . Il P. si costituì chiedendo il rigetto dell'impugnazione e proponendo appello incidentale per la dichiarazione di esclusiva responsabilità del Pa. e della F. nella causazione del crollo, essendo a loro esclusivo carico, ai sensi dell'art. 887 cod.civ., le spese di costruzione e conservazione del muro di cinta. 2. - Con sentenza depositata il 15 gennaio 2010, la Corte d'appello di Roma accolse il gravame quanto alla cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di condanna degli appellanti al pagamento di somme per la ricostruzione del muro per avere gli stessi già pagato quanto di loro spettanza. Ciò non solo era desumibile - rilevò il giudice di secondo grado - dai documenti prodotti in appello, la cui ammissibilità appariva alla Corte opportuna per motivi di completezza, ma era già parzialmente provato da quanto riferito dal c.t.u. circa l'affidamento congiunto, da parte del Pa. e del P. , dell'incarico ad un ingegnere di redigere una relazione tecnica e dell'affidamento ad una ditta della esecuzione dei lavori di rifacimento del muro nonché dalla congiunta comunicazione dell'inizio dei lavori al Sindaco di omissis in data 3 luglio 1996. Fu, invece, ritenuto infondato per la parte restante l'appello, risultando anzitutto dalla relazione del c.t.u. che i lavori relativi alla tubazione della rete fognante non erano stati ancora completati e non sussistendo altra prova del completamento. Inoltre, osservò la Corte territoriale che dai fatti oggettivamente accertati dai due consulenti tecnici d'ufficio, l'uno nel procedimento cautelare instaurato dal Pa. e dalla F. , l'altro nel procedimento di primo grado, nonostante la diversità delle opinioni espresse dai tecnici, sembrava potersi ragionevolmente desumere - e ciò comportava il rigetto altresì dell'appello incidentale - che il crollo del muro fosse avvenuto per colpa concorrente delle parti il P. aveva colposamente omesso, prima di iniziare i lavori di scavo e di ripianamento ad una distanza di mt. 1,50 dal muro, di accertarsi delle condizioni del muro, che era realizzato con blocchetti di tufo sovrapposti ad un preesistente muro, pure in tufo, di maggiore spessore. Inoltre, al crollo avevano contribuito le condizioni del terrapieno, non riscontrabili dal P. . 3. - Per la cassazione di tale sentenza ricorre il P. sulla base di quattro motivi. Resistono con controricorso Pa.Ma. e L F. , che hanno anche depositato memoria. Motivi della decisione 1. - Con il primo motivo di ricorso si deduce insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Viene contestato il percorso logico seguito dalla Corte capitolina nel valutare il profilo attinente alla responsabilità del crollo del muro, oggetto di motivo dell'appello principale come di quello incidentale. La motivazione della sentenza impugnata sarebbe inficiata dall'aver comparato le due consulenze tecniche espletate, come se entrambe avessero avuto ad oggetto l'accertamento di detta responsabilità, laddove questo aveva caratterizzato solo la c.t.u. espletata nella fase cautelare, mentre i quesiti posti al c.t.u. nella fase di merito riguardavano lo stato dei luoghi relativamente alla raccolta e convogliamento delle acque meteoriche del piazzale e dello scarico dei liquami della fossa biologica proveniente dalla proprietà Pa. e gli interventi da eseguire per rendere detti scarichi conformi alla normativa vigente. Avrebbe poi errato la Corte di merito nel ritenere che vi fosse una diversità di opinione tra i tecnici in ordine alle cause del crollo del muro, e nell'attribuire ai fatti accertati dal c.t.u. nella fase cautelare una valenza diversa da quella ad essi attribuita dal medesimo, ravvisando il concorso di colpa del P. nel fatto di non essersi costui accertato, prima della esecuzione di opere nel proprio terreno, delle caratteristiche tecniche del muro. Al riguardo si osserva nel ricorso che - a prescindere dalla difficoltà di accertare visivamente le caratteristiche costruttive di un muro se non dopo la sua parziale rimozione - era stata totalmente trascurata la considerazione che la conservazione e manutenzione di un muro di confine tra fondi a dislivello naturale, quale quello di cui si tratta, fanno carico al proprietario del fondo superiore nella specie, i signori Pa. -F. ai sensi dell'art. 887 cod.civ., fino al piano di campagna di tale fondo, del quale il muro ha funzione di contenimento. Inoltre, si sottolinea che la presunzione di comunione del muro divisorio art. 880 cod.civ. non si estende al muro di contenimento tra fondi a dislivello che non si elevi al di sopra del livello del fondo sovrastante. Infine, si rileva che, in tema di condotta dannosa, il principio dell'equivalenza delle cause, alla stregua del quale, se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni, di esse rispondono gli autori di ciascuna di esse, dovendosi riconoscere ad ognuna uguale efficacia causativa, trova il suo necessario temperamento nel principio della causalità efficiente, desumibile dal secondo comma dell'art. 41 cod.pen., in base al quale, se un evento è riferibile a più azioni colpose, ma tra di esse una sola risulta, per la sua efficacia causale, tale da rendere giuridicamente irrilevante le altre cause, dell'evento dannoso risponde solo l'autore dell'azione alla quale deve riconoscersi esclusiva rilevanza giuridica rispetto alla produzione dell'evento. 2.1. - La censura è immeritevole di accoglimento. 2.2. - La sentenza impugnata ha adeguatamente e logicamente motivato il proprio convincimento in ordine alla sussistenza del concorso di colpa dell'attuale ricorrente facendo riferimento alla spettanza a suo carico dell'obbligo di accertarsi delle condizioni del muro prima di procedere ai lavori di scavo e ripianamento del terreno ad una distanza di mt. 1,50 da esso, ed alla instabilità del terrapieno sostenuto dal muro a causa delle infiltrazioni di acque nere traboccanti dalla fissa biologica dei Pa. -F. . In tal modo è stato risolto il contrasto tra le due relazioni tecniche, la prima delle quali aveva affermato che lo sbancamento eseguito dal P. non era stato determinante per il crollo, essendo il muro caratterizzato da una debolezza statica dovuta alle sue caratteristiche costruttive ed alla natura del materiale del terrapieno ed alle infiltrazioni in esso di acque nere provenienti dalla fossa biologica degli appellanti mentre la seconda aveva affermato che il crollo era stato determinato da smottamento del terreno, causato dalla sbancamento eseguito con mezzi meccanici. 2.3. - Quanto al richiamo, operato dalla Corte di merito, dell'art. 887 cod.civ., l'attribuzione della responsabilità del crollo nella misura del cinquanta per cento al P. ne giustifica la condanna al pagamento nonostante la proprietà del muro in questione in capo in tutto o in parte in capo ai Pa. -F. . 3. - Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 345 cod.proc.civ. La Corte di merito, nel ritenere cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di condanna dei signori Pa. -F. al pagamento delle somme, basandosi sulla documentazione prodotta solo nel giudizio di secondo grado, avrebbe violato il dettato dell'invocato art. 345 cod.proc.civ. ritenendo ammissibile detta produzione, avente ad oggetto documenti - risalenti agli anni 1996 e 1997 ed attinenti al contributo degli appellanti per il cinquanta per cento ai costi di realizzazione del nuovo muro - in precedenza non prodotti dalla difesa degli stessi ammissibilità ritenuta opportuna per motivi di completezza”. Né era stata prospettata alcuna presunta impossibilità di produzione di detti documenti in primo grado, sicché nella specie sarebbe stata operativa la regola della inammissibilità dell'acquisizione documentale sancita dal terzo comma dell'art. 345 cod.proc.civ. nella formulazione in vigore all'epoca del giudizio. 4.1. - La doglianza coglie nel segno. 4.2. - Le Sezioni Unite di questa Corte, nel comporre il contrasto sulla questione della producibilità o meno di documento per la prima volta in appello, hanno interpretato l'art. 345 c.p.c., comma 3, nel senso che esso fissa, sul piano generale, il principio dell'inammissibilità di mezzi di prova nuovi , la cui ammissione non sia stata richiesta in precedenza, e quindi anche delle produzioni documentali, indicando nello stesso tempo i limiti di tale regola, con il porre in via alternativa i requisiti che tali documenti, al pari degli altri mezzi di prova, devono presentare per poter trovare ingresso in sede di gravame sempre che siano prodotti, a pena di decadenza, mediante specifica indicazione degli stessi nell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado, a meno che la loro formazione non sia successiva e la loro produzione non sia stata resa necessaria in ragione dello sviluppo assunto dal processo requisiti consistenti nella dimostrazione che le parti non abbiano potuto proporli per cause a loro non imputabili ovvero nel convincimento della indispensabilità degli stessi per la decisione Cass. S.U. sentenza n. 8203 del 20 aprile 2005 . 4.3. - Orbene, la decisione impugnata non si è attenuta agli esposti principi, che si condividono con convinta adesione, per avere preso in considerazione la documentazione anzidetta risalente agli anni 1996-1997, depositata per la prima volta in appello senza alcuna dimostrazione da parte degli appellanti di non averla potuto presentare per causa ad essi non imputabile. 4.4. - Né la Corte di merito ha verificato la indispensabilità della documentazione in questione. È pur vero che questa Corte ha chiarito che il requisito per l'ammissibilità della produzione di nuovi documenti in appello a norma dell'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ., e cioè la verifica da parte del giudice della indispensabilità dello stesso - requisito posto dalla legge per escludere che il potere del giudice venga esercitato in modo arbitrario - non richiede necessariamente un apposito provvedimento motivato di ammissione, essendo sufficiente che la giustificazione dell'ammissione sia desumibile inequivocabilmente dalla motivazione della sentenza di appello, dalla quale risulti, anche per implicito, la ragione per la quale tale prova sia stata ritenuta decisiva ai fini del giudizio Cass., sent. n. 23963 del 2011 . Tuttavia, nella specie, la valutazione di indispensabilità manca del tutto, avendo la Corte di merito esplicitamente ritenuto solo opportuna per motivi di completezza” l'ammissione della documentazione di cui si tratta, valutando come già parzialmente provato l'avvenuto pagamento pro quota da parte degli appellanti i lavori di ricostruzione del muro. 5. - Resta assorbito dall'accoglimento del secondo motivo l'esame della tersa censura, avente ad oggetto la insufficiente e contraddittoria motivazione circa la prova dell'avvenuto pagamento dei lavori, che, secondo la Corte sarebbe emersa parzialmente dalla documentazione prodotta in appello illegittimamente, per quanto sopra chiarito, laddove dalla stessa sarebbe emerso solo l'affidamento congiunto dell'incarico di rifacimento del muro nonché della quarta doglianza, con la quale si denuncia ancora omessa motivazione, rilevandosi la mancata pronuncia in ordine alla eccezione, tempestivamente dedotta in grado di appello, di inammissibilità delle domande nuove formulate in secondo grado rispetto a quelle precisate dalla difesa dei signori Pa. -F. in primo grado, e richiamandosi, sul punto, le argomentazioni precedenti. 6.- Conclusivamente, deve essere rigettato il primo motivo del ricorso, di cui deve, invece, essere accolto il secondo, assorbiti il terzo ed il quarto. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata ad un diverso giudice - che viene individuato in altra sezione della Corte d'appello di Roma, cui è demandato altresì il regolamento delle spese del presente giudizio - che riesaminerà la controversia tenendo conto del principio di diritto enunciato sub 4.2. P.Q.M. La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo, assorbiti il terzo ed il quarto. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d'appello di Roma.