Il modesto valore della controversia non è motivazione sufficiente per la compensazione

Il giudice non può basare la decisione di compensare tra le parti le spese di lite solamente facendo riferimento al valore della causa e al fatto che l’opponete abbia scelto di farsi assistere da un legale quando avrebbe potuto stare in giudizio personalmente.

Lo ha stabilito la Cassazione, Sesta sezione civile-2, con l’ordinanza n. 18898/12. Il caso multa e spese. L’impugnazione di un verbale di accertamento di violazione del codice della strada, proposta dalla sanzionata, ha buon esito il Giudice di Pace lo annulla ma dispone la compensazione delle spese tra le pari, nonostante il Comune fosse rimasto contumace. L’attrice impugna la decisione sotto quest’ultimo profilo, ma anche la Corte d’appello conferma la compensazione delle spese di lite. La donna ricorre allora per cassazione, lamentando in particolare l’inconsistenza della sentenza di secondo gravo nel motivare tale compensazione. La compensazione va motivata. La Cassazione accoglie il ricorso, rilevando come in effetti la motivazione offerta dalla Corte territoriale, che aveva ritenuto la compensazione sulla base dello scarso valore della controversia, sia solo apparente . In primo luogo, infatti, il modesto valore della controversia in sé non giustifica affatto la compensazione, casomai solo lo scaglione su cui parametrare la condanna alle spese. Inoltre, argomenta la S.C., il fatto che parte opponente abbia scelto di farsi assistere da un legale quando avrebbe potuto stare in giudizio personalmente non rappresenta un elemento imputabile alla ricorrente a titolo di colpa. Al contrario, il cittadino che adisce il giudice con l’assistenza di un difensore esercita un diritto attribuitogli dall’ordinamento e garantito dalla Costituzione. Sulla scorta di tali ragioni il Collegio cassa con rinvio la sentenza, per una nuove decisione in punto di spese di lite.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 2, ordinanza 15 ottobre – 2 novembre 2012, n. 18898 Presidente Goldoni – Relatore Giusti Fatto e diritto Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 11 giugno 2012, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ. Dinanzi al Giudice di pace di Roma è stato impugnato, da parte di M.A G. , il verbale di accertamento di violazione del codice della strada n. omissis notificato in data 5 agosto 2007. Nella contumacia del Comune di Roma, il Giudice di pace ha accolto la domanda, annullato il verbale opposto e compensato tra le parti le spese di lite. Il capo relativo alle spese è stato fatto oggetto di gravame da parte della G. . Il Tribunale di Roma, con sentenza in data 3 novembre 2010, ha rigettato l'appello e compensato tra le parti le spese del grado. Il Tribunale ha rilevato che i giustificati motivi per la compensazione da parte del giudice di primo grado - non esplicitati nella pronuncia del primo giudice - andavano individuati nella facoltà della parte di stare in giudizio personalmente e nel modesto valore della controversia. Per la cassazione di tale sentenza la G. ha proposto ricorso, sulla base di tre motivi. L'intimato Comune ha resistito con controricorso. Il terzo motivo di ricorso violazione o falsa applicazione degli artt. 91, 92, 118, secondo comma, disp. att. cod. proc. civ., 132, n. 4, cod. proc. civ., 24 e 111 Cost., in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ. il cui esame in ordine logico appare preliminare -appare manifestamente fondato. I giusti motivi di compensazione individuati dal Tribunale sono illogici e privi di consistenza e sono affidati ad una motivazione apparente. Là dove - come nella specie - venga in considerazione la legittimità del procedimento sanzionatorio, il modesto valore della controversia non è di per sé giustificativo della compensazione, determinando questo la scelta dello scaglione di valore della controversia su cui parametrare la condanna alle spese. Inoltre, non può essere imputato a colpa della parte che ha fatto ricorso al giudice proponendo l'opposizione a verbale il mancato esercizio della facoltà di difendersi personalmente, giacché il cittadino, con l'adire il giudice e con il farsi assistere innanzi ad esso da un professionista, esercita dei diritti espressamente attribuitigli dall'ordinamento e garantiti dalla Carta costituzionale Cass., Sez. II, 19 novembre 2007, n. 23993 Cass., Sez. VI-2, 8 aprile 2011, n. 8114 . Resta assorbito l'esame degli altri motivi. In conclusione, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380-bis e 375 cod. proc. civ., per esservi accolto”. Considerato che il Collegio condivide la proposta contenuta nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici che, pertanto, il ricorso deve essere accolto che, cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata ad altra sezione del Tribunale di Roma che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione del Tribunale di Roma.