Appello fondato solo su vizi di rito? È inammissibile

I ricorrenti devono necessariamente dedurre come il vizio di rito abbia influito sulla fondatezza della domanda .

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16272/2012 depositata il 25 settembre, ha dichiarato inammissibile l’appello fondato esclusivamente su vizi di rito. La fattispecie. La questione nasce da una concessione in comodato di un immobile dall’usufruttuaria, previo consenso della proprietaria. Infatti, una volta che il Tribunale aveva accolto la domanda di restituzione del bene alla legittima proprietaria, nonché quella di risarcimento danni, e la Corte territoriale aveva dichiarato inammissibili gli appelli proposti dai 2 beneficiari del comodato, la questione arriva in Cassazione. Appello fondato esclusivamente su vizi di rito I giudici di legittimità, però, non accolgono il ricorso e affermano che i ricorrenti si sono limitati a denunciare il vizio di rito senza assolutamente indicare che esso aveva influito sulla fondatezza della domanda, quale ritenuta dal giudice di primo grado . è inammissibile. La S.C. chiarisce altresì che nelle ipotesi in cui il vizio di rito denunciato non rientri in uno dei casi tassativamente previsti dagli artt. 353 e 354 c.p.c. è necessario, in virtù di una loro lettura costituzionalmente orientata, stante l’art. 111 Cost., così come interpretato in modo concorde da dottrina e giurisprudenza, l’appellante deduca ritualmente anche le questioni di merito, con la conseguenza che in tale ipotesi, l’appello fondato esclusivamente sui vizi di rito è inammissibile oltre che per carenza di interesse anche per mancata corrispondenza al modello legale di impugnazione .

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 12 luglio – 25 settembre 2012, numero 16272 Presidente Trifone – Relatore Uccella Svolgimento del processo In data 1 aprile 2004 il Tribunale di Castrollivari accoglieva la domanda proposta da G B. , quale proprietaria di un immobile concesso in comodato con il suo consenso da G.M. , usufruttuaria dello stesso, a D.S.V. e N T. il 25 agosto 1991 e, per l’effetto, condannava il D.S. e la T. alla restituzione del bene alla legittima proprietaria, nonché al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede. Su gravame principale del D.S. e della T. e incidentale della B. la Corte di appello di Catanzaro il 14 gennaio 2006 confermava la sentenza di prime cure, dichiarando inammissibili gli appelli. Avverso siffatta decisione propongono ricorso per cassazione il D.S. e la T. , affidandosi ad un unico articolato motivo di natura processuale. Resiste con controricorso la B. . Motivi della decisione In via preliminare va affermato che, contrariamente a quanto dedotto dalla resistente, il ricorso non è inammissibile per le argomentazioni che ella svolge a p.2-3 del controricorso, ossia per genericità del motivo, nonché per mancata indicazione dei motivi per i quali si chiede la cassazione violazione dell'articolo 360 numero 4 c.p.c. . 1. - Ciò premesso, va rilevato che nella censura violazione e falsa applicazione di norme di diritto-nullità ex articolo 164 c.p.c. dell'atto di citazione di primo grado per violazione dell'articolo 163 numero 7 c.p.c. - error in procedendo per violazione dell'articolo 354 c.p.c. i ricorrenti, in estrema sintesi, lamentano che il giudice dell'appello, una volta accolta la eccezione di nullità, avrebbe dovuto dichiarare la nullità della citazione introduttiva del giudizio di primo grado e annullare la sentenza appellata, rimettendo gli atti al Tribunale ed al riguardo richiamano Cass. numero 7227/00. In merito a questa censura il Collegio osserva che la dedotta nullità concerneva il mancato avvertimento di cui all'articolo 163 numero 7 c.p.c. e non già la mancata indicazione della data di all'udienza nella copia del ricorso notificato al resistente comparizione. Il giudice dell'appello ha riconosciuto fondata la eccezione, ma, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, che richiama e che va ribadita, correttamente ha ritenuto che tale invalidità non comportasse la rimessione degli atti al primo giudice ex articolo 354 c.p.c., che prevede ipotesi tassative non passibili di applicazione analogica. Infatti, in linea di principio va affermato che nelle ipotesi in cui il vizio di rito denunciato non rientri in uno dei casi tassativamente previsti dagli artt. 353 e 354 c.p.c. è necessario, in virtù di una loro lettura costituzionalmente orientata, stante l’articolo 111 Cost., così come interpretato in modo concorde da dottrina e giurisprudenza, l’appellante deduca ritualmente anche le questioni di merito, con la conseguenza che in tale ipotesi, l'appello fondato esclusivamente sui vizi di rito è inammissibile oltre che per carenza di interesse anche per mancata corrispondenza al modello legale di impugnazione. Del resto, l’orientamento di questa Corte, espresso già da Cass.S.U.numero 12541/98, che ha trovato adesione nella giurisprudenza successiva tra le tante Cass. numero 2053/10 era ed è già in tal senso, anche perché, assume rilievo il principio cardine del processo civile, ossia quello della necessaria corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, a meno che la nullità non importi una distorsione della stessa struttura del giudizio, in modo da incidere sulla parità delle armi di cui al c.d. giusto processo. Nel caso in esame, gli appellanti non hanno fatto seguire, alla questione di nullità, alcuna deduzione sugli aspetti di merito della controversia, ad eccezione di una indicazione di infondatezza della domanda di controparte, priva di qualsiasi contenuto giuridicamente apprezzabile ed assolutamente generica p.6 sentenza impugnata , ossia si sono limitati a denunciare il vizio senza assolutamente indicare che esso aveva influito sulla fondatezza della domanda, quale ritenuta dal giudice di primo grado. Conclusivamente, il ricorso va respinto e le spese, che seguono la soccombenza, vanno liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Eurol.200, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.