Gratuito patrocinio concesso e revocato: sì all’impugnazione per ottenere di nuovo il beneficio

Il provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato deliberato dal giudice civile è sempre impugnabile, prima di fronte al Tribunale o alla Corte d’appello, poi alla Corte di Cassazione.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 12719/12 della Prima sezione Civile. Il caso. Nell’ambito di un giudizio per la riduzione dell’assegno di mantenimento destinato al figlio, promosso dal padre nei confronti della madre, la convenuta chiedeva ed otteneva l’ammissione al gratuito patrocinio, concessa con decreto dalla commissione. Terminato il giudizio, il difensore della donna presentava istanza di liquidazione del compenso ex art. 83, D.P.R. n. 115/2002, ma il Tribunale respingeva la richiesta, avendo revocato l’ammissione al beneficio e denunciando la donna per falsità od omissione di dichiarazioni nel certificato sostitutivo ex art. 95 T.U Il Tribunale aveva, invero, ritenuto che in sede di dichiarazione non fossero stati indicati alcuni redditi e proprietà immobiliari, né la reale composizione del nucleo familiare. Il reclamo proposto in seguito veniva dichiarato inammissibile, con ordinanza presidenziale, perché ritenuto proponibile nei soli casi di gratuito patrocinio in procedimento penale. La donna propone, quindi, ricorso per cassazione, Quale opposizione? Viene perciò in rilievo con il ricorso la qualificazione del ricorso ai sensi dell’art. 99 T.U. sulle spese di giustizia, ossia se tale ricorso sia sempre esperibile ovvero la sua proponibilità si limiti ai casi di patrocinio a spese dello Stato nel corso di un giudizio penale. La Suprema Corte accoglie il gravame e di conseguenza cassa con rinvio il provvedimento impugnato, argomentando sulla base del percorso legislativo che ha portato alla formazione del Testo Unico. Riferimenti normativi. Il T.U. è il frutto della delega legislativa, operata dalla l. n. 59/99, finalizzata all’armonizzazione delle norme precedenti in materia. Ebbene, la legge istituiva del gratuito patrocinio l. n. 217/90 consentiva all’interessato che avesse visto rigettare la sua istanza di proporre ricorso innanzi al Tribunale che aveva emesso il decreto di rigetto – come avvenuto nel caso di specie – consentendo poi l’impugnazione di tale provvedimento in Cassazione. L’impugnazione è ammissibile. Seguendo il ragionamento degli Ermellini, dato che occorre rimanere nell’ambito della portata della legge delega, non è consentita un’interpretazione delle norme in argomento che escluda la possibilità di ricorso avverso i provvedimenti di rigetto, causando così una riduzione delle tutele sostanziali e procedimentali riconosciute dal testo di legge ‘originario’. Di conseguenza, come già hanno stabilito alcune sentenze della S.C., l’opposizione ai sensi dell’art. 170 D.P.R. n. 115/02 è estensibile ai provvedimenti di revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio deliberati dal giudice civile, configurandosi come rimedio generale in materia di liquidazione o di rifiuto di liquidazione del compenso .

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 30 maggio – 20 luglio 2012, numero 12719 Presidente Fioretti – Relatore Bernabai Svolgimento del processo Con istanza al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Chieti depositata in data 22 maggio 2009 la signora S.A. chiedeva l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato per resistere alla domanda proposta nei suoi confronti dal sig. M.A. , volta ad ottenere la riduzione dell'assegno di mantenimento del figlio naturale N. , nato dalla loro relazione. Con decreto 17 giugno 2009 la commissione del gratuito patrocinio accoglieva l'istanza ed il giudizio si concludeva con ordinanza 26 maggio 2009 del Tribunale di Chieti in camera di consiglio. A seguito della presentazione del ricorso per la liquidazione del compenso da parte del difensore, ex art. 83 del Testo unico sulle spese giudiziali, il medesimo tribunale con ordinanza 12 ottobre 2010 revocava il provvedimento di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio, denunziava la signora S. per il reato di falsità od omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 95 del Testo unico numero 115/2002 e, per l'effetto, A respingeva l'istanza di liquidazione degli onorari formulata dal difensore. Il Tribunale di Chieti motivava che dalle indagini esperite dalla Guardia di Finanza erano risultati redditi e proprietà immobiliari, nonché una composizione del nucleo familiare diversi da quelli dichiarati dalla signora S. . Il successivo reclamo di quest'ultima era dichiarato inammissibile dal presidente del Tribunale di Chieti, perché limitato dall'art. 99 d.P.R. 115/2002 ai soli casi di gratuito patrocinio in un procedimento penale. Avverso il provvedimento la signora S. proponeva ricorso per cassazione, articolato in tre motivi e notificato il 15 dicembre 2010. Deduceva 1 l'erronea qualificazione del ricorso ai sensi dell'art. 99 del Testo unico sulle spese di giustizia - che prevedeva la diversa ipotesi di impugnazione dei provvedimenti di rigetto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio 2 la violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, nonché dell'articolo 99 del Testo unico 115/2002 per inosservanza del principio di uguaglianza del diritto di difesa nell'applicare il rimedio del reclamo al solo processo penale 3 la falsa applicazione degli artt. 76, 79 e 92 del Testo unico 115/2002 ed il difetto di motivazione per insussistenza dei presupposti della revoca del beneficio del gratuito patrocinio. Il Ministero della Giustizia ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze intimati non svolgevano attività difensiva. All'udienza del 30 maggio 2012 il Procuratore generale precisava le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate. Motivi della decisione Con il primo motivo la ricorrente deduce l'erronea qualificazione del ricorso ai sensi dell'art. 99 del Testo unico sulle spese di giustizia. Il motivo è fondato. Questa corte ha già statuito l'esperibilità dell'opposizione ex art. 170 d.P.R. 3 maggio 2002, numero 115 Testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di spese di giustizia avverso il provvedimento di revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato, nonostante il silenzio sul punto del predetto Testo unico oposizione, che pur letteralmente prefigurata contro decreti di pagamento in favore dell'ausiliario, del custode e delle imprese private incaricate della demolizione e riduzione in pristino, deve ritenersi estensibile ai provvedimenti di revoca della stessa ammissione al patrocinio deliberati dal giudice civile, configurandosi come rimedio generale in materia di liquidazione, o di rifiuto di liquidazione del compenso Cass., sez. 1, 23 giugno 2011, numero 13.807 . A tale precedente si ritiene di aderire solo adducendo, a titolo di argomentazione integrativa, il rilievo della natura meramente compilativa del predetto Testo unico, emesso su delega contenuta all'art. 7, legge 8 marzo 1999, numero 50, come modificato dall'art. 1, sesto comma, legge 24 novembre 2000, numero 340, che assegnava al legislatore delegato il mandato di coordinare e armonizzare la legislazione previgente con un puntuale vincolo per le innovazioni apportabili, informate alla coerenza logica e sistematica della normativa da coordinare Corte costituzionale 389/2002 Corte costituzionale 458/2002 Corte costituzionale 212/2003, Corte costituzionale 304/2003 . Ne consegue che in nessun modo le singole norme del Testo unico possono essere interpretate nel senso di modificare la disciplina in senso riduttivo delle tutele sostanziali e procedimentali già riconosciute dalla normativa precedente. Al riguardo, la legge 30 luglio 1990, numero 217 Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti all'art. 10 Modifica o revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato richiamava, ai fini delle impugnazioni, l'art. 6, commi 4 e 5 Procedura per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato , che consentiva all'interessato che avesse visto rigettata la sua istanza di proporre ricorso davanti al tribunale o alla corte d'appello ai quali apparteneva il giudice che aveva emesso il decreto di rigetto il cui provvedimento era poi ricorribile per cassazione, per violazione di legge. Tale sistema, come detto, non può ritenersi abrogato per effetto dell'omessa reiterazione nel Testo unico vigente di un analogo sistema di impugnazioni nell'ambito del processo civile. Pertanto, non appare decisivo il riferimento a tale omissione contenuto nell'ordinanza del presidente del Tribunale di Chieti, reiettiva del reclamo della S. avverso il diniego di liquidazione degli onorari del suo difensore a spese dello Stato. Il primo motivo di ricorso va quindi accolto, assorbite le residue censure e per l'effetto, dev'essere cassato il provvedimento impugnato, con rinvio, anche per il regolamento delle spese della fase di legittimità, al presidente del Tribunale di Chieti, in persona di altro magistrato. P.Q.M. - Cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Chieti, in persona di altro magistrato dirigente, che deciderà anche sul regolamento delle spese della fase di legittimità.