Se si vuole ricusare il Giudice, meglio andare a colpo sicuro. Altrimenti, nessuna impugnazione è possibile

È inammissibile il ricorso straordinario in Cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. contro l’ordinanza con la quale viene rigettata la richiesta di ricusazione del giudice, perché detta decisione per legge non impugnabile , pur avendo natura decisoria, non ha carattere definitivo.

La sentenza in rassegna Cassazione civile, III sezione, n. 10721 del 27 giugno 2012 , affronta il tema della eventuale impugnabilità in cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. dell’ordinanza che decide una questione di ricusazione. La Suprema Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ribadisce il proprio orientamento in materia. La questione. Banalmente, veniva rigettava una istanza di ricusazione. Tuttavia, il Collegio, oltre a rigettare l’istanza, condannava la parte istante al pagamento delle spese a favore della controparte. Avverso questa ordinanza di rigetto e di condanna alle spese , l’interessato proponeva ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost Ma, come vedremo tra poco, il ricorso veniva dichiarato inammissibile. Il punto di partenza. Secondo il codice di rito, l’ordinanza che decide una richiesta di ricusazione del giudice non è impugnabile. Il dubbio interpretativo, quindi, si sposta sul fronte della possibilità di utilizzare il rimedio straordinario del ricorso per cassazione previsto dall’art. 111 Cost La Cassazione prende in esame due distinti profili quello del possibile ricorso contro l’ordinanza che decide sulla proposta ricusazione quello del possibile ricorso contro la consequenziale condanna alle spese, ovvero, contro la sanzione pecuniaria che pure il giudice potrebbe infliggere quando rigetta o dichiara inammissibile l’istanza di ricusazione. La nozione sostanziale di sentenza . Per i giudici di Piazza Cavour, il ricorso è inammissibile perché proposto contro un provvedimento che in nessun caso può essere qualificato sentenza” agli effetti dell’art. 111 Cost Infatti, secondo il costante orientamento della Corte, nel termine sentenza , inteso in senso sostanzialista, rientrano anche i provvedimenti giurisdizionali che hanno forma diversa dalla sentenza, purché presentino questi due requisiti la decisorietà nel senso che essi devono risolvere una controversia su un diritto soggettivo o su uno status la definitività nel senso che l’ordinamento non deve prevedere rimedi diversi contro il provvedimento decisorio, così idoneo a pregiudicare irrimediabilmente quel diritto o quello status. L’ordinanza che decide sulla ricusazione esiste la decisorietà ma non la definitività. La legge, come ricordato poco fa, dichiara ‘non impugnabile’ l’ordinanza con la quale viene decisa la ricusazione. Tuttavia, contro detta ordinanza, la Suprema Corte è ferma nel ritenere inammissibile il ricorso straordinario, per la considerazione che essa, pur avendo natura decisoria in quanto decide sul diritto soggettivo, pieno ed assoluto, di far decidere la controversia ad un giudice imparziale, non ha però carattere definitivo, in quanto non è idonea a passare in giudicato autonomamente, ma è destinata a confluire nell’atto finale che definisce il procedimento nel quale la ricusazione è stata proposta. Un precedente isolato e difforme in tema di spese. La Cassazione esamina anche la censura secondo la quale il ricorso straordinario deve essere ammesso quanto meno in relazione alla condanna alle spese, ovvero per il caso in cui il giudice, nel rigettare o dichiarare inammissibile la ricusazione proposta, infligga una pena pecuniaria. A questo proposito, la Suprema Corte dà atto, peraltro, di un suo precedente favorevole alle ragioni del ricorrente, risalente al 1994. In quella occasione, infatti, era stato affermato un principio invero differente, essendo stato ritenuto ammissibile il ricorso ai sensi dell’art. 111 Cost. avverso l'ordinanza di rigetto della ricusazione del giudice unicamente per il capo relativo alla condanna alle spese e alla multa a carico del ricusante, incidendo tale statuizione in maniera altrimenti definitiva su diritti soggettivi delle parti. Ma anche contro la condanna alle spese non è percorribile il ricorso straordinario per cassazione per il principio di inscindibilità”. Tuttavia, dato atto del proprio isolato precedente più permissivo in tema di spese, la Cassazione tronca ogni speranza anche a tale proposito. Viene infatti affermato che l’inammissibilità del ricorso straordinario avverso il provvedimento sulle spese o sull’eventuale condanna ad una pena pecuniaria, discende dal carattere accessorio e dipendente delle statuizioni previste dal terzo comma dell’art. 54 c.p.c Di conseguenza, in base al principio dell’inscindibilità della pronuncia ai fini dell’impugnazione, la pronuncia sulle spese o sulla pena pecuniaria segue la sorte del provvedimento principale, ivi inclusa quella della scrutinabilità di eventuali censure nel corso del giudizio di merito. In pratica, anche a tale proposito, non sussiste il requisito della definitività, per cui il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. non è praticabile.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 11 – 27 giugno 2012, n. 10721 Presidente Finocchiaro – Relatore Ambrosio Svolgimento del processo e motivi della decisione 1. Con ordinanza in data 02.12.2010 la Corte di appello de L’Aquila ha rigettato l’istanza di ricusazione proposta dalla s.r.l. B. nel giudizio di opposizione all’ingiunzione, pendente innanzi alla stessa Corte tra la suddetta società e la SAIES di C.S. & amp C. s.n.c. oggi Le Ninfee di B.S. & amp C. s.a.s. con la stessa ordinanza ha condannato la s.r.l. B. al rimborso delle spese in favore della controparte in ragione di € 1.000,00 di cui € 750,00 per onorario. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso ex art. 111 Cost. la s.r.l. B. deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 54 cod. proc. civ. e illogicità manifesta relativamente alla statuizione di condanna al rimborso delle spese in favore della controparte ciò in quanto - a suo dire - il procedimento di ricusazione non riguarda le parti del processo, ma l’istante per la ricusazione e l’amministrazione della Giustizia. Nessuna attività difensiva è stata svolta da parte intimata. 3. Il ricorso è inammissibile perché proposto contro un provvedimento che in alcun modo può essere qualificato sentenza agli effetti dell’art. 111, comma 7 Cost. 3.1. Secondo il costante orientamento di questa Corte, nel termine sentenza” usato dall’art. 111 Cost., inteso in senso sostanzialista, rientrano anche i provvedimenti giurisdizionali che hanno forma diversa dalla sentenza, purchè presentino ambedue i seguenti requisiti la decisorietà, nel senso che essi risolvono una controversia su un diritto soggettivo o su uno status”, e la definitività, nel senso che l’ordinamento non prevede rimedi diversi contro il provvedimento decisorio, che così è idoneo a pregiudicare irrimediabilmente quel diritto o quello status” cfr. Sez. Un. 15 luglio 2003 n. 11026 . Orbene - con specifico riguarda all’ordinanza non impugnabile” che decide sulla ricusazione ai sensi dell’art. 53 cod. proc. Civ. - questa Corte è costante nel ritenere inammissibile il ricorso straordinario per cassazione, per la considerazione che detta ordinanza, sebbene a seguito delle modifiche all’art. 111 cost. apportate dalla l. cost. 23 novembre 1999 n. 2, abbia assunto natura decisoria in quanto decide sul diritto soggettivo, pieno ed assoluto, di far decidere la controversia da un giudice imparziale, non ha tuttavia carattere di definitività, in quanto non è idonea a passare autonomamente in giudicato, ma confluisce nell’atto finale che definisce il procedimento in cui la ricusazione è stata proposta ex multis Cass. civ., Sez. III, 27/07/2002, n. 11131 . Invero la non impugnabilità in via autonoma dell’ordinanza non esclude che il contenuto di essa possa essere riesaminato nel corso del processo, attraverso il controllo sulla pronuncia resa dal o con il concorso del index suspectus”, l’eventuale vizio causato dalla incompatibilità del giudice ricusato risolvendosi in motivo di nullità dell’attività svolta dal giudice stesso e, quindi, di gravame della sentenza da lui emessa Cass. civ., Sez. III, 12/07/2006, n. 15780 . 3.2. Parte ricorrente sostiene che l’ordinanza di rigetto dell’istanza di ricusazione sarebbe impugnabile almeno per la parte relativa alla condanna alle spese deduce, a tal riguardo, che l’ammissibilità del ricorso straordinario consegue al contenuto decisorio della statuizione e all’assenza di altri mezzi di impugnazione richiama a sostegno di tale assunto un lontano precedente di questa Corte sent. 15 ottobre 1984 n. 5162 . Si tratta, peraltro, di un precedente attinente ad un fattispecie del tutto peculiare, che risulta isolato nella giurisprudenza di questa Corte, altrimenti costante nell’affermare il principio dell’inammissibilità del ricorso straordinario avverso l’ordinanza che decide sulla ricusazione sia in toto, sia per la sola parte relativa alla condanna al pagamento delle spese o di una pena pecuniaria sent. 18 febbraio 1982 n. 1017 sent. 3 marzo 1998 n. 2330 sent. 10 gennaio 2000 n. 155 sent. 1 febbraio 2002 n. 1285 . Invero l’inammissibilità del ricorso straordinario avverso il provvedimento sulle spese o all’eventuale condanna ad una pena pecuniaria discende dal carattere accessorio e dipendente delle statuizioni di cui al comma 3 dell’art. 54 cod. proc. civ., che, in base al principio dell’inscindibilità della pronuncia ai fini dell’impugnazione, segue la sorte del provvedimento principale, ivi inclusa quella della scrutinabilità di eventuali censure nel corso del giudizio di merito. 3.3. Siffatto principio ha, del resto, avuto l’avallo delle SS.UU. che - seppur chiamate nello specifico a risolvere la questione dell’impugnabilità della condanna alla pena pecuniaria che, ai sensi dell’art. 54 co. 3 per effetto della sentenza Corte Cost. n. 78/2002, recepita dall’art. 45 L. n. 69/2009 , il giudice della ricusazione può” emettere - nel rimarcare la peculiarità del provvedimento esaminato dalla sentenza n. 5162/1094 richiamata dall’odierno ricorrente ascrivibile alla categoria dei provvedimenti anomali” in quanto vi era stata condanna alle spese nei confronti di un soggetto estraneo al giudizio di merito, che era intervenuto nel solo procedimento incidentale di ricusazione hanno riaffermato l’orientamento tradizionale che considera la condanna alle spese non diversamente da quella alla pena pecuniaria un provvedimento accessorio al rigetto della ricusazione e quindi inscindibile da esso ai fini dell’impugnazione, concludendo per l’inammissibilità del ricorso straordinario in quanto proposto contro proposto contro un’ordinanza che, nell’interno suo contenuto, pure avendo natura decisoria, non ha carattere definitivo” sent. 20/11/2003, n. 17636 in motivazione . In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità non avendo parte intimata svolto attività difensiva. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso.