Se il fatto costituisce reato l’opposizione alla sanzione amministrativa può avere ad oggetto solo questioni formali

L’impugnativa in sede giurisdizionale del provvedimento di sequestro del veicolo e del decreto di sospensione della patente di guida non dà luogo a un giudizio volto all’accertamento, in sede civile, dell’esistenza del fatto reato ai fini della valutazione della legittimità dei provvedimenti stessi.

Ciò significa che l’opposizione ai provvedimenti ha ad oggetto unicamente l’accertamento dell’esistenza dei requisiti formali per la loro adozione essendo preclusa ogni indagine nel merito anche incidenter tantum. Il caso. Un camionista, dopo essere stato coinvolto in un incidente stradale, è stato sottoposto all’esame etilometrico dagli agenti intervenuti della Polizia Locale. Tuttavia, a seguito della comprovata patologia asmatica e dello spavento subito, il precitato non è riuscito a effettuare il test nonostante i molteplici tentativi e, all’uopo, si è disponibile a recarsi presso la più vicina struttura ospedaliera onde effettuare il prelievo ematico. Gli intransigenti Agenti della Polizia Locale non hanno avuto alcun dubbio l’esame ematico non può essere disposto in assenza di lesioni e, non essendo il soggetto riuscito a effettuare il test, deve essere contestata la violazione dell’art. 186, settimo comma, Codice della Strada con conseguente sequestro del veicolo e sospensione della patente di guida. Lo sfortunato conducente non ha avuto altra scelta che difendersi nel radicato procedimento penale e impugnare le misure cautelari avanti al competente Giudice di Pace confidando nella rapida sospensione di queste. E’ stato osservato, nel ricorso, che il nostro Ordinamento non prevede l’ipotesi criminosa del rifiuto colposo e, pertanto, viene meno il presupposto in fatto su cui si fonda sia il sequestro del veicolo sia la sospensione della patente. Si è argomentato, altresì, che il Giudice di Pace può incidenter tantum sindacare nel merito le contravvenzioni non avendo, l’emananda sentenza, alcun effetto sul procedimento penale. Verifica dei requisiti formali. Il Giudice di Pace non è stato di quest’avviso. In primo luogo il Magistrato civile ha sostenuto che l’impugnazione del verbale di accertamento è inammissibile in quanto, trattandosi di un fatto penalmente rilevante, detto non può essere oggetto di impugnazione avanti al Giudice di Pace. Per quel che concerne le misure cautelari la sentenza afferma che qualora venga radicato un procedimento penale il Magistrato civile può valutare unicamente l’esistenza dei requisiti formali per l’emissione del sequestro del veicolo e della sospensione della patente essendo preclusa ogni valutazione nel merito anche incidenter tantum . In altre parole qualora venga radicato un procedimento penale al Giudice di Pace spetta, unicamente, il potere di verificare i requisiti formali dei provvedimenti adottati.

Giudice di Pace di Cassano d'Adda, sentenza 26 aprile - 16 maggio 2012, n. 121 Dott. Mario Gesualdi Svolgimento del processo Con ricorsi ritualmente prodotti il sig. B.V., rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre si trovava alla guida del proprio autocarro, ha presentato opposizione avverso il a verbale in data 13.2.2012, redatto dalla Polizia Locale di S., con il quale gli è stata contestata la violazione dell'art. 186, comma 7, c.d.s. per essersi rifiutato di sottoporsi all'accertamento dello stato di ebbrezza alcolica attraverso la determinazione del tasso alcolemico b provvedimento di sequestro amministrativo del veicolo di sua proprietà Iveco 180 tg. , disposto in pari data dalla Polizia Locale di S. c decreto del Prefetto della Provincia di Milano in data 23.2.2012, con il quale gli è stata sospesa la patente di guida, in via provvisoria e cautelare per anni uno, deducendone l'illegittimità, per infondatezza del rifiuto di sottoporsi all'esame etilometrico, e chiedendone l'annullamento. Acquisita la copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento nonché alla contestazione della violazione preso atto del contenuto delle memorie di costituzione in giudizio fatte pervenire dalla Polizia Locale di S. e dalla Prefettura di Milano sentita la parte ricorrente e precisate infine le conclusione come indicato in epigrafe, le cause, riunite ex art. 274 c.p.c. sono state decise all'udienza del 26.4.2012, dandosi quindi pubblica lettura del dispositivo. Motivi della decisione 1 Verbale di accertamento. Con verbale del 13.2.2012, redatto dalla Polizia Locale di S., è stata contestata al ricorrente la violazione dell'art. 186, comma 7, c.d.s. cui consegue, in caso di condanna, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, per un periodo da sei mesi a due anni, e della confisca del veicolo . La condotta contemplata da detto articolo costituisce un fatto penalmente rilevante e, pertanto, esula dall'ambito del procedimento disciplinato dalla legge 689/1981, e dei relativi poteri del Giudice di Pace, l'annullamento del verbale di accertamento concernente tale condotta, redatto a fini penali, così come l'accertamento del reato ipotizzato nel verbale stesso. Ne discende che nei confronti del ricorso proposto avverso l'anzidetto verbale di contestazione va pronunciata declaratoria di inammissibilità. 2 Verbale di sequestro e decreto prefettizio di sospensione della patente di guida. Va premesso che l'impugnativa in sede giurisdizionale del provvedimento di sequestro del veicolo e del decreto di sospensione della patente di guida non da luogo ad un giudizio volto all'accertamento, in sede civile, della esistenza del fatto reato, ai fini della valutazione della legittimità dei provvedimenti stessi, bensì ad un giudizio limitato nel suo oggetto al riferirsi a provvedimenti amministrativi, meramente cautelari, connessi con l'accertamento di un reato che è di competenza del giudice penale al quale è demandata l'irrogazione della sanzione principale e, in via definitiva, della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e della confisca del veicolo . Ciò significa che l'opposizione ai provvedimenti ha ad oggetto unicamente l'accertamento dell'esistenza dei requisiti formali e sostanziati per la sua adozione. Nel caso in esame gli impugnati provvedimenti, di sequestro e di sospensione della patente di guida, risultano essere stati assunti nel rispetto dei presupposti a tal fine richiesti dalla norma e cioè dell'accertamento da parte degli organi a ciò legittimati di un fatto, imputato all'opponente, che rientra tra i reati per i quali il codice della strada prevede le anzidette misure cautelari. Peraltro, qualora il provvedimento di sospensione provvisoria della patente debba essere adottato, come nel caso, con riferimento alle altre ipotesi di reato richiamate dal'art. 223, comma 3, c.d.s., al Prefetto è preclusa ogni valutazione in ordine alla sussistenza di fondati elementi di un'evidente responsabilità , come richiede invece il precedente comma 2, relativamente al reato di lesioni personali colpose previste dall’art. 222, commi 2 e 3. Sì è in presenza, in altri termini, di un atto dovuto. In conclusione gli impugnati provvedimenti devono ritenersi legittimamente adottati ed i ricorsi proposti avverso gli stessi vanno di conseguenza respinti. Quanto alle spese di giudizio si ritiene di doverle compensare tra le parti, rientrando la difesa della P.A., svolta in proprio, nell'ordinario svolgimento dei compiti di istituto. P.Q.M. Il Giudice di Pace di Cassano d'Adda, definitivamente decidendo - dichiara inammissibile il ricorso proposto avverso il verbale di accertamento - respinge il ricorso proposto avverso il provvedimento di sequestro del veicolo - respinge il ricorso proposto avverso il provvedimento di sospensione della patente di guida - compensa tra le parti le spese di giudizio.