Titoli sopravvalutati, agenzie di rating sotto accusa. Ma a decidere sul risarcimento è il giudice straniero

Acquisto dannoso compiuto da alcune società italiane, alla luce della valutazione data al rischio dei titoli. Per ottenere una risposta sul fronte patrimoniale, però, bisognerà ‘scavalcare’ l’ambito giudiziario nazionale. Scenda del delitto è il luogo dove la lesione si è verificata in questo caso, la città, Londra, dove i titoli sono stati acquistati ad un valore superiore a quello reale.

Valore completamente errato quello effettivo inferiore, di molto, a quello fissato sulla carta. Così i titoli acquistati si rivelano una bomba ad orologeria, che esplode all’improvviso A subirne le conseguenze alcune società italiane che hanno acquistato i titoli ‘taroccati’, depositati in una banca nazionale, e che chiedono, ora, di essere risarcite dalle famigerate ‘agenzie di rating ’, che hanno completamente ‘bucato’ valutazioni su rischio e valore. Ma a decidere non può essere il giudice italiano Cassazione, ordinanza n. 8076, Sezioni Unite Civili, depositata oggi . Patrimonio a rischio. A scatenare la reazione di alcune società italiane è la ‘scoperta’ che i titoli acquistati da una struttura londinese, alla luce della valutazione di rischio eseguita dalle agenzie Moody’s e S& amp P , sono una emorragia costante, con effetti gravissimi a livello patrimoniale. Difatti, è emerso che il rating iniziale era totalmente errato ma le agenzie tardarono a declassare i titoli che poi avevano un valore di mercato che non superava il 20 per cento di quello iniziale . Evidente, secondo le società, il danno patrimoniale subito, da risarcire tenendo conto l’acquisto e il successivo deprezzamento. E la ‘patata bollente’ è affidata nelle mani delle agenzie di rating Scena del delitto Prima, però, va sciolto un nodo quello del ‘campo di gioco’ in cui collocare la vicenda. E su questo punto si soffermano le società, sostenendo, nel ricorso in Cassazione, la giurisdizione del giudice italiano e richiamando il Regolamento della Comunità Europea su competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale . Appiglio decisivo, secondo i legali delle società, è il riferimento alla giurisdizione del giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto in questa ottica, viene ancora sottolineato che l’ evento danno consiste nell’avere effettuato l’investimento, risultato poi sin dall’origine privo di valore, investimento compiuto nel luogo in cui i titoli sono stati registrati in favore dei titolari , ossia in Italia , da un lato, e nella perdita di valore dei titoli e nella mancata vendita , sempre in Italia, dove i titoli erano depositati , dall’altro. Lesione. Ma l’interpretazione della normativa europea, da parte dei giudici di Cassazione, non è propizia alle società italiane. Perché il locus individuato per l’attribuzione della giurisdizione è quello in cui è avvenuta la lesione del diritto della vittima, senza avere riguardo alle conseguenze future di tale lesione . Tale principio va ovviamente applicato alla vicenda in esame. Ebbene, il luogo in cui è avvenuta la pretesa lesione del diritto delle società italiane, ossia il depauperamento del loro patrimonio , è quello in cui i titoli sono stati acquistati Londra ad un valore superiore all’effettivo valore desumibile dal rating fissato senza avere rilievo né il luogo in cui ha sede la banca depositaria dei titoli, né quello in cui il rating è emesso . Di conseguenza, l’azione proposta contro una agenzia di rating , che non ha sede e non opera in Italia, per il risarcimento del danno conseguente all’ipotizzato errore nella valutazione di titoli finanziari acquistati fuori dal territorio nazionale, è sottratta alla giurisdizione del giudice italiano .

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, ordinanza 3 aprile – 22 maggio 2012, n. 8076 Presidente Vittoria – Relatore Spirito La Corte rilevato che la Simgest spa, la Coop Adriatica a r.l. e la Coop Consumatori Nordest convennero in giudizio risarcitorio le società statunitensi di rating Moody’s Investors Service Inc. e Standard & amp Poor’s Rating Service, sostenendo di avere acquistato, nel gennaio 2007, dalla Citigroup Global Market Limited dì Londra titoli di una società denominata Cookson, poi registrati sui conti della Simgest presso la Banca depositaria e ceduti in parte alla FIN.AD Bologna spa poi fusa per incorporazione in Coop Adriatica soc. coop. e per il resto alla Coop Consumatori Nordest soc. coop. che l’acquisto dei menzionati titoli avvenne sulla base della valutazione di rischio eseguita dalle menzionate Moody’s e S& amp P che successivamente emerse che il rating iniziale era totalmente errato ma le agenzie tardarono a declassare i titoli, i quali nel luglio 2007 avevano un valore di mercato che non superava il 20% di quello iniziale che i primi declassamenti avvennero solo tra l’agosto ed il dicembre 2007 che la condanna delle convenute doveva comprendere il risarcimento del danno patrimoniale subito in seguito all’acquisto ed il successivo deprezzamento dei titoli acquistati costituitesi, le convenute proposero eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano le società attrici hanno, dunque, proposto regolamento preventivo di giurisdizione, sostenendo la giurisdizione del giudice italiano con riferimento all’art. 5, n. 3, del Reg. CE 44/2001 che, in materia di illeciti civili dolosi o colposi, sancisce la giurisdizione del giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto, in aggiunta al criterio generale dello stato del domicilio convenuto precisano quanto alla prima condotta illecita denunziata avere attribuito ai titoli un rating superiore al loro effettivo valore che l’evento dannoso consisterebbe nell’avere effettuato l’investimento risultato poi sin dall’origine privo di valore, investimento compiuto nel luogo in cui i titoli sono stati registrati in favore dei titolari ossia, in Italia presso la Banca Popolare dell’Emilia Romagna in Bologna aggiungono quanto alla seconda condotta illecita denunziata non avere tempestivamente declassato i titoli in ragione della loro perdita di valore che l’evento dannoso andrebbe individuato nella perdita di valore dei titoli e nella mancata vendita degli stessi, verificatosi in Italia, dove i titoli erano depositati resistono la Moody’s Investors Service Inc. nonché la The McGraw-Hill Companies Inc. attraverso separati controricorsi il P.G. ha chiesto dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice italiano tutte le parti hanno depositato memorie per l’udienza osservazione l’eccezione di inammissibilità per tardività del ricorso è infondata. Anche con riguardo alla trattazione della causa innanzi al giudice monocratico, ex art. 281 sexies c.p.c., la preclusione all’esperibilità del regolamento preventivo di giurisdizione, ai sensi dell’art. 41 cod. proc. civ., per effetto di una decisione nel merito in primo grado, si verifica non dal momento della pubblicazione mediante deposito di tale decisione, ma da quello precedente in cui la causa viene trattenuta per la sentenza, momento che, segnando il radicamento dei poteri decisori del giudice, osta a che il regolamento medesimo possa assolvere lo scopo di una sollecita definizione della questione di giurisdizione investendone in via preventiva la Suprema Corte Cass. SU 1° dicembre 2009, n. 2.5256 nella specie, il ricorso ex art. 41 c.p c. risulta notificato in data 21 luglio 2011, mentre l’udienza per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. era stata fissate per il giorno successivo deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano questa Corte, in conformità a quanto affermato in più occasioni dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, ha già avuto modo di spiegare che l’art. 5, n. 3, del Regolamento CE n. 14 del 2001 - il quale stabilisce il criterio di collegamento per individuare la giurisdizione in materia di illeciti civili dolosi o colposi nel luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire” - va interpretato nel senso che per tale luogo deve intendersi quello in cui è avvenuta la lesione del diritto della vittima, senza avere riguardo al luogo dove si sono verificate o potranno verificarsi le conseguenze future di tale lesione cfr. Cass. S.U. 27 dicembre 2011, n. 28811 S.U. 5 luglio 2011, n. 14654 S.U. 5 maggio 2006, n. 10312 s’è visto che le società attrici prospettano come comportamenti illeciti produttivi di danno l’avere le società convenute attribuito ai titoli in questione un rating ossia, una valutazione di capacità di credito errato, in quanto superiore a quello reale, così da indurre ad acquistarli, nonché per avere poi tardato nel declassare i titoli stessi, così da non consigliarne la tempestiva vendita tenendo conto, dunque, di questa prospettazione, della disposizione normativa di riferimento e della giurisprudenza sopra richiamata alla quale occorre dare continuità , il luogo in cui è avvenuta la pretesa lesione del diritto delle ricorrenti ossia il depauperamento del loro patrimonio è quello in cui i titoli sono strati acquistati Londra ad un valore superiore all’effettivo valore desumibile, appunto, dal rating fissato dalle società intimate , senza che al riguardo assuma alcun rilievo né il luogo in cui ha sede la banca depositaria dei titoli stessi Bologna , né quello in cui il rating è emesso in conclusione, va affermato il principio secondo cui l’art. 5, n. 3, del Regolamento CE n. 44 del 2001 il quale stabilisce il criterio di collegamento per individuare la giurisdizione in materia di illeciti civili dolosi o colposi nel luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire” va interpretato nel senso che per tale luogo deve intendersi quello in cui è avvenuta la lesione del diritto della vittima, senza avere riguardo al luogo dove si sono verificate o potranno verificarsi le conseguenze future di tale lesione ne consegue che l’azione proposta contro una società di rating”, che non ha sede e non opera in Italia, per il risarcimento del danno conseguente, all’ipotizzato errore nella valutazione di titoli finanziari acquistati fuori dal territorio nazionale è sottratta alla giurisdizione del giudice italiano la particolarità e la novità del caso consigliano l’intera compensazione tra tutte le parti delle spese per il regolamento preventivo di giurisdizione, P.Q.M. La Corte dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano e compensa interamente tra tutte le parti le spese del giudizio per il regolamento preventivo di giurisdizione.