Il GIP liquida i compensi, ma l’ultima parola spetta alle Sezioni Civili della Cassazione

La trattazione del ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che decide della liquidazione dei compensi ai custodi e agli ausiliari del giudice spetta alle Sezioni Civili della Suprema Corte.

La liquidazione del compensi. Il G.I.P. del Tribunale di Taranto, con decreti del marzo 2008 e del gennaio 2009, ha liquidato i compensi e i rimborsi dovuti ad un uomo per lo svolgimento del compito di custode di beni sottoposti a sequestro nel corso di un procedimento penale. L’opposizione proposta avverso tale provvedimento dalle persone indagate è stata rigettata con ordinanza del settembre 2009, contro la quale i soccombenti hanno proposto ricorso in Cassazione l’uomo ha a sua volta formulato un motivo di impugnazione incidentale. Ricorso alla Corte in sede civile o in sede penale? La contestazione pregiudiziale operata dal soggetto riguarda la procedibilità, l’ammissibilità e la validità dell’impugnazione proposta dai ricorrenti principali non sarebbe infatti chiaro se sia stata rivolta alla Cassazione in sede civile o penale come, a suo dire, sarebbe stato consono , con la conseguenza di non essere posto in grado di svolgere adeguatamente le proprie difese. L’eccezione è infondata. Secondo la Corte paiono evidenti le forme prescritte dalla procedura civile, alle quali l’uomo si è adeguato nel contrastare il ricorso principale. L’utilizzazione di tali forme risulta corretta alla luce della giurisprudenza di legittimità in materia sentenza n. 19161/2009 il procedimento di opposizione al decreto di liquidazione degli ausiliari del giudice introduce una controversia di natura civile, a prescindere dalla circostanza che il decreto stesso sia stato pronunciato in un giudizio penale, spettando quindi l’esame alle Sezioni Civili della Corte di Cassazione. Ricorso incidentale e principale questioni di precedenza. Il custode chiede che il proprio ricorso incidentale – anche se condizionato – venga esaminato prima di quello principale perché attiene a una questione di rito la richiesta non viene accolta dal Giudice. Il ricorso proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, va esaminato con priorità solo laddove le questioni pregiudiziali o preliminari di merito non siano state oggetto di decisione esplicita o implicita. Qualora sia intervenuta detta decisione, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte di Cassazione solo in presenza di attualità dell’interesse. Il custode ha effettivamente svolto la propria attività. Con il motivo addotto a sostegno del ricorso principale, le persone sottoposte a indagine lamentano che la loro opposizione è stata rigettata senza alcuna verifica circa l’attività effettivamente espletata dal custode verifica da compiere acquisendo d’ufficio gli atti, i documenti e le informazioni necessarie. La censura va disattesa poiché la norma richiamata dai ricorrenti, nel disporre la discrezionalità del giudice nell’avvalersi dei poteri istruttori, non può formare oggetto di sindacato ove risulti giustificato da una motivata valutazione di superfluità – come nell’ordinanza impugnata – con la quale i dati acquisiti sono stati ritenuti sufficienti a dimostrare che il custode aveva svolto il compito demandatogli. Rigettato il ricorso principale, viene dichiarato assorbito l’incidentale condizionato.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 20 gennaio - 30 aprile 2012, n. 6600 Presidente Piccialli – Relatore Manna Svolgimento del processo Con decreti del 26 marzo 2008 e del 15 gennaio 2009 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto ha liquidato i compensi e i rimborsi dovuti a C.D L. per lo svolgimento del compito di custode di beni che erano stati sottoposti a sequestro nel corso di un procedimento penale. L'opposizione proposta avverso tale provvedimento dalle persone sottoposte alle indagini Gr Co. , P.G. , L C. , G C. , N.B C. e M A. - è stata rigettata con ordinanza del 27 ottobre 2009, contro la quale i soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione, in base a un motivo. C.D L. si è costituito formulando a sua volta un motivo di impugnazione in via incidentale e ha presentato una memoria. Motivi della decisione C.D L. ha contestato pregiudizialmente la procedibilità, l'ammissibilità e la validità dell'impugnazione proposta dai ricorrenti principali, sostenendo che non è chiaro se sia stata rivolta alla Corte di cassazione in sede civile o in sede penale come a suo dire avrebbe dovuto avvenire , sicché egli non è stato posto in grado di svolgere adeguatamente le proprie difese. L'eccezione è infondata. Il ricorso è stato notificato all'altra parte e depositato nella cancelleria di questa Corte, sicché è evidente che sono state adottate le forme prescritte dalla procedura civile, alle quali peraltro lo stesso C.D L. si è adeguato, nel contrastare il ricorso principale e nell'impugnare a sua volta in via incidentale l'ordinanza di cui si tratta. L'utilizzazione di tali forme risulta d'altra parte pienamente corretta, alla luce della giurisprudenza di legittimità in materia cfr. Cass. s.u. 3 settembre 2009 n. 19161 Il procedimento di opposizione, ex art. 170 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, al decreto di liquidazione dei compensi ai custodi e agli ausiliari del giudice oltre che ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato , introduce una controversia di natura civile, indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale, e deve quindi essere trattato da magistrati addetti al servizio civile, con la conseguenza che la trattazione del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che lo decide spetta alle sezioni civili della Corte di cassazione tuttavia, qualora l'ordinanza che decide l'opposizione sia stata adottata da un giudice addetto al servizio penale, si configura una violazione delle regole di composizione dei collegi e di assegnazione degli affari che non determina né una questione di competenza né una nullità, ma può giustificare esclusivamente conseguenze di natura amministrativa o disciplinare” . C.D L. ha chiesto che il proprio ricorso incidentale, anche se condizionato, venga esaminato prima di quello principale, poiché attiene a una questione di rito vi si deduce che erroneamente il giudice a quo ha respinto l'eccezione di improcedibilità dell'opposizione, eccezione basata sul rilievo che l'atto non era stato notificato entro il termine stabilito dall'art. 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794, richiamato dall'art. 170 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. La richiesta non può essere accolta, in quanto il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di rito, ivi comprese quelle attinenti alla giurisdizione, o preliminari di merito, ha natura di ricorso condizionato, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, e deve essere esaminato con priorità solo se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili d'ufficio, non siano state oggetto di decisione esplicita o implicita ove quest'ultima sia possibile da parte del giudice di merito qualora, invece, sia intervenuta detta decisione, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte di cassazione, solo in presenza dell'attualità dell'interesse, sussistente unicamente nell'ipotesi della fondatezza del ricorso principale” Cass. s.u. 4 novembre 2009 n. 23318 . Con il motivo addotto a sostegno del ricorso principale Co.Gr. , G P. , L C. , C.G. , N.B C. e M A. lamentano che la loro opposizione è stata rigettata, senza alcuna verifica circa l'attività effettivamente espletata da L.C.D. verifica da compiere acquisendo di ufficio, in applicazione dell'art. 170 del D.P.R. 30 maggio 2001, n. 151, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione. La censura va disattesa, poiché la norma richiamata dai ricorrenti, nel disporre che il giudice dell'opposizione può” avvalersi dei poteri istruttori officiosi di cui si tratta, gli attribuisce una facoltà eminentemente discrezionale, il cui mancato esercizio, pur se sollecitato dall'interessato, non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità, ove risulti giustificato da una motivata valutazione di superfluità, come nell'ordinanza impugnata, con la quale i dati acquisiti sono stati ritenuti sufficienti, a fronte delle generiche contestazioni mosse dagli opponenti, a dimostrare che in effetti il custode aveva svolto il compito demandatogli. Rigettato pertanto il ricorso principale, va dichiarato assorbito l'incidentale condizionato. Alla soccombenza dei ricorrenti principali consegue la loro condanna - in solido, stante il comune loro interesse nella causa - a rimborsare al resistente le spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in 200,00 Euro, oltre a 1.000,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale dichiara assorbito il ricorso incidentale condanna i ricorrenti principali in solido a rimborsare al resistente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 200,00 Euro, oltre a 1.000,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge.