Esito della causa non totalmente vittorioso? Sì alla compensazione delle spese

Se l'iniziativa processuale dell'opponente non ha avuto un esito totalmente vittorioso, è possibile che il giudice decida per la parziale compensazione delle spese processuali.

Il caso. Il Giudice di Pace intimava il pagamento di 667 euro ad una condomina, a favore del condominio, a titolo di quote condominiali non versate. La donna proponeva opposizione al decreto che, però, il giudice di primo grado rigettava, condannandola al pagamento delle spese di giudizio. Fifty, fifty La donna allora appellava la decisione, ottenendo - in parziale accoglimento della proposta impugnazione - la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Il parziale accoglimento scaturiva dalla considerazione del fatto che la condomina aveva comunque pagato, in epoca successiva alla notificazione del provvedimento monitorio e del relativo precetto, la minor somma dovuta a titolo di oneri condominiali come da lei stessa riconosciuto. Risultato? Il condominio veniva condannato a restituire più di 1.900 euro, ma le spese del doppio grado di giudizio venivano poste a carico di entrambe le parti in ugual misura. è la questione delle spese di giudizio che la condomina non digerisce. Per questo propone ricorso per cassazione. In primis , contestando l’arbitraria imposizione a carico della parte totalmente vittoriosa di quota delle spese processuali . E, con il secondo motivo del ricorso, denunziando l’arbitraria e immotivata compensazione parziale delle spese legali liquidate in sentenza . La donna non è totalmente vittoriosa. La S.C. Cass., sent. n. 6616/2012 depositata il 30 aprile ritiene entrambi i motivi privi di fondamento. Nella fattispecie, la ricorrente non può ritenersi totalmente vittoriosa in quanto è stata costretta comunque a corrispondere al Condominio una parte della somma ingiunta pari agli oneri condominiali che erano effettivamente dovuti . La Corte di legittimità sottolinea che la fase di presentazione del ricorso, che si chiude con la notifica del decreto ingiuntivo, non costituisce processo autonomo rispetto a quello che si apre con l’opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio . Di conseguenza, ove la somma chiesta con il ricorso sia riconosciuta solo parzialmente dovuta, non contrasta con gli artt. 91 e 92 c.p.c. la pronuncia di parziale compensazione delle spese processuali, in quanto l’iniziativa processuale dell’opponente, pur rivelandosi necessaria alla sua difesa, non ha avuto un esito totalmente vittorioso, così come quella dell’opposto, che ha dovuto ricorrere al giudice per ottenere il pagamento della parte che gli è riconosciuta Cass. n. 19120/2009 . Ora, dunque, la ricorrente, visto il rigetto del ricorso, dovrà anche farsi carico delle spese del giudizio di legittimità.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 22 marzo – 30 aprile 2012, n. 6616 Presidente Felicetti – Relatore Bursese Svolgimento del processo T P. con atto notificato in data 11.6.85 proponeva opposizione avverso il decreto ing. n. 8204/2005 con il quale il G.d.P. di Roma le aveva intimato il pagamento della somma di Euro 667,27, oltre accessori e spese in favore del Condominio di via omissis a titolo di quote condominiali non versate deduceva di non aver ricevuto il verbale assembleare e relative convocazioni concernenti l’approvazione delle menzionate quote, nonché i documenti giustificativi delle spese condominiali asseritamente dovute, come espressamente richiesto all'amministratore dello stesso condominio. Si costituiva quest'ultimo chiedendo il rigetto dell'opposizione deduceva l'infondatezza delle deduzioni avversarie e chiedeva in via riconvenzionale il pagamento della somma di Euro 381,89 a titolo di maggior danno. Con sentenza n. 39830/2006 l'adito Giudice di Pace rigettava l'opposizione ritenendola infondata, e condannava la P. alle spese del giudizio. Avverso tale sentenza ricorreva in appello la P. riproponendo le domande ed eccezioni già formulate in precedenza e chiedendo la condanna del Condominio alla restituzione dell'importo di Euro 1.961,36 che aveva dovuto nel frattempo corrispondere a fronte della pronuncia de qua e del relativo precetto. Si costituiva il Condominio chiedendo il rigetto dell'impugnazione e l'adito Tribunale di Roma, con sentenza n. 17178/09 depositata il 6.8.2009, in parziale accoglimento della proposta impugnazione revocava il d.i. opposto, in considerazione del fatto che la P. aveva comunque pagato in epoca successiva alla notificazione del provvedimento monitorio e del relativo precetto la minor somma dovuta a titolo di oneri condominiali come da lei stessa riconosciuto riformava la decisione per quanto riguardava le spese liquidate nel decreto e nel precetto, attesa la notevole discrasia tra gli importi richiesti in via stragiudiziale con sollecito Euro 1.105,67 e quelli con il provvedimento monitorio Euro 667,27 , per cui condannava il Condominio a restituire all'appellante la somma di Euro 1.961,36, con gli interessi legali dalla data dell'esborso compensava le spese del doppio grado in ragione di 1/2 ponendo la residua metà che liquidava, a carico della S. . Avverso la predetta decisione la P. ricorre in cassazione sulla base di 2 mezzi illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c. il condominio resiste con controricorso. Motivi della decisione Con il 1 motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. per l'arbitraria imposizione a carico della parte totalmente vittoriosa di quota delle spese processuali Con il 2 motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c. per l'arbitraria e immotivata compensazione parziale delle spese legali liquidate in sentenza . Entrambe i motivi - congiuntamente esaminati stante la loro connessione - sono privi di fondamento. Le doglianze invero partono entrambe da un presupposto chiaramente erroneo e cioè che la P. possa ritenersi parte totalmente vittoriosa . Nella fattispecie la S. non può ritenersi totalmente vittoriosa in quanto è stata costretta comunque a corrispondere al Condominio una parte della somma ingiunta pari agli oneri condominiali che erano effettivamente dovuti, come riconosciuto dalla stessa odierna ricorrente. Al riguardo ha ritenuto questa Corte che nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto, non costituisce un processo autonomo rispetto a quello che si apre con l'opposizione, ma da luogo ad un unico giudizio, nel quale il regolamento delle spese processuali, che deve accompagnare la sentenza con cui è definito, va effettuato in base all'esito della lite ne consegue che, ove la somma chiesta con il ricorso sia riconosciuta solo parzialmente dovuta, non contrasta con gli artt. 91 e 92 c.p.c. la pronuncia di parziale compensazione delle spese processuali, in quanto l'iniziativa processuale dell'opponente, pur rivelandosi necessaria alla sua difesa, non ha avuto un esito totalmente vittorioso, così come quella dell'opposto, che ha dovuto ricorrere al giudice per ottenere il pagamento della parte che gli è riconosciuta Cass. n. 19120 del 03/09/2009 . Quanto alla valutazione dell'opportunità della compensazione totale o parziale delle stesse, essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito Cass. n. 22541 del 20/10/2006 . Conclusivamente il ricorso dev'essere rigettato. Le spese, per il principio della soccombenza sono poste a carico della ricorrente. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 600,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.