Compensa le spese del giudizio per “giuste ragioni”: la motivazione è insufficiente

Il codice di rito prevede che, affinché il giudice possa disporre in tal senso, occorrono la previa individuazione e l’esplicita e puntuale descrizione in motivazione di gravi ed eccezionali ragioni diverse dalla soccombenza reciproca.

Il caso. Il procedente e l’interventore in una espropriazione presso terzi vedono riconosciute le proprie ragioni. La loro opposizione agli atti esecutivi avverso una precedente ordinanza viene accolta e viene fissato il termine per l’inizio del giudizio di accertamento. Tuttavia, le spese vengono compensate con la motivazione sussitono gravi ragioni”. La motivazione è insufficiente. I due non ci stanno e ricorrono in Cassazione lamentando la carenza assoluta di specificazione delle gravi ed eccezionali ragioni che giustifichino la disposta compensazione. Ci vuole un puntuale riferimento a specifiche circostanze della controversia. La Suprema Corte, con la sentenza n. 6279/12, depositata il 20 aprile scorso, accoglie il ricorso e ricorda come, in materia, si sia consolidato l’orientamento per il quale le gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione ed in presenza delle quali - o, in alternativa alle quali, della soccombenza reciproca - il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio, devono trovare puntuale riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e comunque devono essere appunto indicate specificamente . Il giudice del rinvio dovrà adeguarsi al principio indicato dalla Cassazione. Di conseguenza,la sentenza gravata deve essere cassata con rinvio al tribunale che dovrà attenersi al principio secondo il quale non è consentito, alla stregua del testo attualmente vigente dell'art. 92 cod. proc. civ., al giudice compensare le spese del giudizio con la mera asserzione della sussistenza di giuste ragioni”, occorrendo invece la previa individuazione e l'esplicita e puntuale descrizione in motivazione di gravi ed eccezionali ragioni , diverse dalla soccombenza reciproca .

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 27 marzo – 20 aprile 2012, n. 6279 Presidente Massera – Relatore De Stefano Svolgimento del processo 1.1. A L. e l'avv. Roberto Buonanno, rispettivamente procedente ed interventore in un'espropriazione presso terzi ai danni dell'ASL NA X Nord e nei confronti del suo tesoriere Banco di Napoli spa, ricorrono per la cassazione della sentenza n. 300 del 3.5.10 del tribunale di Napoli - sez. dist. di Pozzuoli, con la quale, nonostante sia stata accolta la loro ordinanza opposizione agli atti esecutivi avverso precedente ordinanza con cui erano stati loro negata l'assegnazione nonostante la positiva dichiarazione del terzo benché per somma oltre il limite dell'art. 546 cod. proc. civ. e fissato il termine per l'inizio del giudizio di accertamento ai sensi dell'art. 548 cod. proc. civ., le spese del giudizio sono state compensate con la motivazione sussistono giuste ragioni 1.2. che gli intimati ASL NA X Nord e Banco di Napoli non svolgono attività difensiva in questa sede, mentre, per la successiva pubblica udienza del 27.3.12, i ricorrenti illustrano le loro posizioni con memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ., insistendo sulla questione di illegittimità costituzionale dell'art. 360-bis cod. proc. civ Motivi della decisione 2. I ricorrenti, sviluppando due motivi 2.1. con il primo, lamentano violazione dell'art. 92 cod. proc. civ. nel testo applicabile alla specie cioè, quello risultante dall'art. 45, comma undicesimo, della legge 18 giugno 2009, n. 69, essendo stata la controversia intrapresa con ricorso del 29.1.10, avverso ordinanza resa in data 15.1.10 , in mancanza di quelle gravi ed eccezionali ragioni sole a giustificare la compensazione delle spese 2.2. con il secondo, si dolgono di omessa motivazione ed ai sensi dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., essi evidenziano la carenza assoluta di specificazione delle gravi ed eccezionali ragioni, da indicare invece esplicitamente nella motivazione, a giustificazione della pure disposta compensazione 2.3. e comunque argomentano per l'ammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 360-bis cod. proc. civ., nonostante in precedenza la giurisprudenza di legittimità si sia sempre orientata in senso opposto ad ogni buon conto dispiegando pure questione di legittimità costituzionale della norma di rito da ultimo richiamata, per contrarietà del filtro con essa introdotto agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nonché 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ritenendo appunto che il c.d. filtro introdotto con tale norma, nel caso di mancanza di precedenti difformi e comunque per l'inesistenza o l'inaffidabilità di sistemi di ricerca sugli stessi, limiterebbe oltremodo l'effettivo esercizio del diritto di difesa in sede di impugnazione. 3. Va, preliminarmente, esclusa la rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 360-bis cod. proc. civ., visto che il medesimo non potrebbe trovare applicazione alla fattispecie infatti, la giurisprudenza di legittimità addotta dagli stessi ricorrenti come contraria alla tesi da loro sostenuta si riferisce al testo dell'art. 92 cod. proc. civ. applicabile alle cause iniziate prima delle riforme del 2005 - con l'art. 2, comma primo, lett. a , della legge 28 dicembre 2005, n. 263 - e del 2009 - con l'art. 45, comma undicesimo, legge 18 giugno 2009, n. 69 - e pertanto non pregiudica affatto, attesa la necessità di valutare la questione alla stregua proprio delle richiamate riforme, l'interpretazione della norma invocata, come modificata da queste ultime. 4. Infatti, già prima delle richiamate riforme l'orientamento di questa Corte si era modificato nel senso della necessità di un adeguato supporto motivazionale a sostegno della disposta compensazione Cass. Sez. Un., 30 luglio 2008, n. 20598 e, nel frattempo, anche in ordine al nuovo testo dell'art. 92 cod. proc. civ. si è consolidato l'orientamento per il quale le gravi ed eccezionali ragioni , da indicarsi esplicitamente nella motivazione ed in presenza delle quali - o, in alternativa alle quali, della soccombenza reciproca - il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio, devono trovare puntuale riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa Cass., ord. 15 dicembre 2011, n. 26987 e comunque devono essere appunto indicate specificamente Cass., ord. 13 luglio 2011, n. 15413 Cass. 20 ottobre 2010, n. 21521 . 5. Pertanto, i due motivi di gravame, unitariamente considerati ed a prescindere dalla correttezza o meno dei richiami alle fattispecie di cui all'art. 360 cod. proc. civ., sono fondati ne segue la necessità di cassare la sentenza quanto alle statuizioni sulle spese di lite, con rinvio al giudice del merito da indicarsi genericamente nel tribunale di Napoli, restando la sezione distaccata di Pozzuoli una sua mera articolazione interna e rilevando la medesima direttamente in sede di riassunzione , in persona di diverso giudicante, al fine di una nuova valutazione al riguardo e della regolamentazione complessiva delle spese di lite, comprese quelle del giudizio di legittimità, che si atterrà al seguente principio non è consentito, alla stregua del testo attualmente vigente dell'art. 92 cod. proc. civ., al giudice compensare le spese del giudizio con la mera asserzione della sussistenza di giuste ragioni , occorrendo invece la previa individuazione e l'esplicita e puntuale descrizione in motivazione di gravi ed eccezionali ragioni , diverse dalla soccombenza reciproca. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa la gravata sentenza in relazione alla censura accolta, con rinvio al tribunale di Napoli, in persona di diverso giudicante, anche per le spese del giudizio di legittimità.