La mancata espressa indicazione del termine a comparire legittima la remissione - in termini - del convenuto

Il generico rinvio all’art. 166 c.p.c., senza l’espressa indicazione dei 20 giorni o minor termine previsto per legge o dal giudice per la costituzione in giudizio, comporta un vizio dell’atto, che legittima la remissione in termini del convenuto che l’ha eccepito a tutela dei suoi diritti di difesa ed al contraddittorio.

L’ordinanza del Tribunale di Pavia sez. II civ. dello scorso 18 febbraio analizza un peculiare ‘vizio della citazione’ la mancata espressa indicazione dei termini a comparire comporta un vizio della vocatio in ius , non già una nullità dell’atto e, su eccezione di controparte, legittima la sua remissione in termini. La vicenda. L’attore citava in giudizio il convenuto ed indicava un mero rinvio all’art. 166 c.p.c. con le conseguenti decadenze di legge, ex artt. 38 e 167 c.p.c., per il mancato rispetto dei termini per la comparizione e la costituzione in giudizio 20 giorni . Si noti che questa è una dicitura standard usata dalla maggior parte dei legali e contenuta persino nei comuni formulari reperibili in commercio ed online . Infatti si tratta di un rinvio alla norma che disciplina la costituzione in giudizio del convenuto e che indica espressamente i termini per la costituzione. Non risultano, per quanto a conoscenza dello scrivente, precedenti in materia, poiché il mero rinvio è sempre stato considerato valido e non lesivo dei menzionati diritti. Orbene per il G.I. ciò non è sufficiente, poiché tale termine deve essere indicato espressamente nell’atto, che, altrimenti, risulterà viziato e legittimerà la remissione in termini della controparte. Ha, quindi, parzialmente accolto la richiesta avversaria, negando la nullità, ma riconoscendo la lesione del contraddittorio e del diritto di difesa, sanata come sopra detto. La funzione dell’atto di citazione e dei termini di comparizione. Il primo, oltre ad indicare la materia, le ragioni del contendere e le richieste attoree situazione sostanziale di cui si chiede la tutela instaura, attraverso la notifica della citazione, il contraddittorio col convenuto. Tale diritto è assicurato dalla indicazione di un congruo termine di comparizione 20 giorni salvo riduzione di legge - rito lavoro - o del giudice, su richiesta attorea per preparare la strategia difensiva avversaria e per consentire al giudice di acquisire piena conoscenza degli atti introduttivi prima dell’udienza di trattazione . È ordinatorio ed il mancato rispetto comporta la decadenza dal sollevare eccezioni e proporre domande riconvenzionali etc. Nullità o vizio? Le nullità dell’atto sono indicate categoricamente dal combinato disposto degli artt. 156, 163 e 164 c.p.c., elenco non suscettibile di interpretazione estensiva. Ciò che non è compreso in questa lista, perciò, non può essere considerato ipotesi di nullità per i principi di legalità e tassatività. Alcune nullità, poi, sono sanate dal raggiungimento dello scopo della citazione la costituzione in giudizio del convenuto. È palese che la nostra fattispecie non rientri in nessuno dei due casi esaminati. Non si tratta, quindi, di una nullità, ma di un mero vizio dell’atto. Più precisamente il G.I. ha osservato che la costituzione in giudizio e l’eccezione sollevata ex adverso non hanno sanato il menzionato vizio, sì che è stato necessario rimettere il convenuto in termini per garantirgli di svolgere le sue difese . I vizi della vocatio in ius ed il vuoto normativo. Il codice di rito contempla solo il mancato avvertimento delle decadenze di cui all’art. 163 n. 7 e l’inosservanza del termine a comparire, che, però, non sono ravvisabili e non sono stati eccepiti nel caso in esame. Infatti la lacuna è relativa all’espressa indicazione dello stesso, poiché, secondo il G.I., il mero rinvio all’art. 166 c.p.c. non assolve alle finalità sopra descritte ledendo i diritti del convenuto. Invero la notifica avviene nelle mani di questo ultimo che non ha conoscenza diretta del codice e, quindi, dei termini per nominare un legale ed approntare la propria difesa. Non essendo possibile fissare una nuova udienza ex art. 164 c.p.c. per i motivi sinora descritti e non potendo ricorrere a forzature interpretative, si ricorre all’art. 153 c.p.c. ed alla conseguente richiamata remissione in termini. In realtà sarebbe più corretto un richiamo all’art. 154 c.p.c. la funzione di questa scelta è quella di riequilibrare le posizioni delle parti in causa e, come più volte ripetuto, garantire il contraddittorio tra le stesse ed il diritto alla difesa della controparte.

Tribunale di Pavia, sez. II, ordinanza 18 febbraio 2012, n. 2187 Giudice Fenucci Il giudice sulla eccezione di nullità dell'atto di citazione a giudizio per mancata indicazione del termine a comparire di venti giorni, sollevata da Fc. N. sin dalla costituzione in giudizio avvenuta alla prima udienza in data 6 luglio 2011 così osserva e decide. Con atto di citazione depositato il 25 marzo 2011 S. Sg. e F. PI. citavano N. Fc., G. Mr. E Gb. La Cr. Immobiliare s.r.l. a comparire innanzi al Tribunale intestato, Giudice designato, all’udienza del 6 luglio 2011, ore di rito con l’invito a costituirsi nelle forme e nei termini di cui all’art. 166 c.p.c., con l’espresso avvertimento che la costituzione oltre il predetto termine comporterà le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. con l’avvertenza che in caso di mancata comparizione, si procederà in declaratoria contumacia” Alla prima udienza Fc. N. si costituiva eccependo la nullità dell’atto di citazione per mancata indicazione del termine a comparire di venti giorno, ragione per la quale si costituiva solo in udienza così incorrendo nelle decadenze di cui agli art. 167 e 38 c.p.c Secondo quanto previsto dall'art. 156 c.p.c. Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge. Può tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo. La nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato . Vige quindi nel nostro ordinamento il principio della tassatività delle nullità, derogato o comunque temperato dal comma 2 dell'art. 156 c.p.c. che estende l'area delle nullità a tutti quegli atti che manchino di requisiti formali necessari per il raggiungimento del loro scopo. Il potere del giudice di pronunciare la nullità trova un limite in quanto previsto dall'art. 156 comma 3 c.p.c. In mancanza di una nullità comminata dalla legge, spetta quindi al giudice stabilire se lo scopo dell'atto sia stato o meno raggiunto. Ciò premesso, l'art. 164 c.p.c. indica specificatamente i casi in cui la citazione è nulla e tra dette ipotesi non rientra la mancata indicazione del termine a comparire. Il legislatore ha infatti previsto che l'atto di citazione sia nullo nei seguenti casi omissione o assoluta incertezza di alcuno dei requisiti stabiliti dai numeri 1 e 2 dell'art. 163 mancanza della indicazione della data dell'udienza di comparizione assegnazione di un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge mancanza dell'avvertimento previsto dal numero 7 dell'art. 163. Questo primo gruppo di nullità attiene alla così detta vocatio in ius essendo funzionali tutti i detti requisiti a garantire l'attivazione del contradditorio nei confronti di colui o coloro nei confronti dei quali la domanda giudiziale è proposta. La citazione è poi nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito dal numero 3 dell'art. 163 ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al numero 4 dello stesso articolo, requisiti questi che attengono alla editio actionis e quindi tali da consentire l'identificazione della situazione sostanziale dedotta in giudizio attraverso gli elementi individuatoli dell'azione. Accertato che l'omessa indicazione del termine di venti giorni per la costituzione in giudizio non è prevista dall'art. 164 c.p.c. quale causa di nullità della citazione, si deve verificare se tale mancanza abbia impedito all'atto di raggiungere il suo scopo. Anche tale ipotesi va esclusa là dove si consideri che l'atto di citazione ha il duplice scopo di realizzare il contraddittorio con il convenuto che viene evocato in giudizio attraverso la notifica dell'atto ed individuare la situazione sostanziale di cui si chiede la tutela. L'indicazione della data della udienza a cui comparire è sufficiente al fine di garantire la realizzazione del contradditorio. L'indicazione del termine a comparire ha infatti diversi scopi assicurare all'attore un congruo lasso di tempo per preparare le proprie contro difese, consentire al giudice di acquisire piena conoscenza degli atti introduttivi prima dell'udienza di trattazione .garantire al convenuto di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa proponendo le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e sollevare eccezione di incompetenza territoriale che non sia rilevabile d'ufficio. Il termine di giorni venti è infatti meramente ordinatorio ma la costituzione in giudizio senza il rispetto di detto termine importa le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. e 38 c.p.c. Esclusa l'eccepita nullità dell'atto di citazione a giudizio, si ritiene di dover comunque disattendere la valutazione compiuta dal giudice con ordinanza in data 21 luglio 2011 là dove ha ritenuto che la costituzione in giudizio del convenuto avesse sanato il dedotto vizio della citazione. Fc. N., infatti costituendosi in udienza, ha eccepito l'omessa indicazione del termine a comparire chiedendo che fosse dichiarata la nullità dell'atto di citazione e fissata una nuova udienza nel pieno rispetto dei termini ai sensi dell'art. 164 c.p.c. Giova però evidenziare come parte convenuta, costituendosi in udienza non abbia dedotto l'inosservanza del termine a comparire, quanto piuttosto la mancata indicazione di detto termine, né la mancanza dell'avvertimento di cui all'art. 163 n. 7 c.p.c. Secondo quanto previsto dall'art. 164 comma 3 c.p.c. solo in queste due ipotesi il giudice deve fissare una nuova udienza nel rispetto dei termini. In presenza di altri vizi afferenti la vocatio in ius la norma nulla prevede Una piena ed automatica rimessione in termini del convenuto è quindi prevista solo in presenza dei due sopra indicati vizi, quasi che solo l'esistenza di detti vizi possa effettivamente impedire al convenuto di approntare tempestivamente la propria difesa. Come evidenziato anche la mancata indicazione del termine a comparire impedisce al convenuto di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa, non apparendo sufficiente la mera indicazione dell'articolo di legge che detto termine prevede art. 166 c.p.c , ciò che è avvenuto nel caso in esame. L'atto di citazione viene infatti generalmente notificato al convenuto personalmente, quando ancora non ha conferito alcun mandato ad un difensore che solo potrebbe dedurre dalla semplice indicazione di un articolo di legge quali siano i termini a comparire. Ed anzi è solo l'esplicita indicazione del termine che consente alla parte di provvedere tempestivamente al conferimento di una procura al difensore. Senza dover ricorrere a forzature interpretative si ritiene di poter applicare al caso in esame l'art. 153 c.p.c. Il convenuto costituito ha infatti dedotto che il vizio contenuto nell'atto di citazione gli ha impedito l'effettivo svolgimento delle proprie difese con il conseguente maturare delle decadenze previste dalla legge per causa non imputabile allo stesso. In conformità alle argomentazioni esposte, sussistendone i presupposti di legge Visti gli artt. 153 e 294 c.p.c. Rimette Fc. N. nel termine di giorni venti per costituirsi alla nuova prima udienza che viene fissata per il giorno 09.05.2012 ORE 10.10 con l'espresso avvertimento che la costituzione oltre il predetto termine comporterà le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. A tale riattribuzione del potere dal quale Fc. N. era decaduto corrisponde analogo ripristino dei poteri di rezione delle controparti in punto di eccezioni, prova contraria, dovendosi riaprire parzialmente con riguardo ai poteri nei quali Fc.N. è stato restituito in termini quelli delle controparti che siano la conseguenza dell’esercizio dei primi. Si comunichi alle parti costituite.