Multe a ripetizione, accuse per l’autovelox mimetico. Ma le scelte organizzative legittimano il Comune

Ben sei contravvenzioni in appena due mesi. Secondo la società a cui sono stati recapitati i verbali il problema è la scarsa visibilità dell’apparecchiatura, finalizzata più ad aumentare le multe che a garantire la sicurezza. Confermata, invece, l’autonomia dell’operato della pubblica amministrazione.

A velocità eccessiva lungo la strada statale. Almeno secondo quanto acclarato dall’autovelox, strumento di rilevazione odiatissimo dagli automobilisti. Non si tratta, però, di un singolo episodio ben sei le violazioni al Codice della strada in appena due mesi. Come giustificazione la mancata visibilità dell’apparecchiatura, che, secondo la società titolare dei veicoli ‘segnalati’, era perfettamente mimetizzata. Ma tale considerazione non salva dall’obbligo di provvedere al pagamento perché – come afferma la Cassazione, con ordinanza numero 2897/2012, Sesta sezione Civile, depositata oggi – le scelte organizzative della pubblica amministrazione – un Comune, in questo caso – sono pienamente legittime. Sorpresa! L’autovelox lungo la strada statale ‘incriminata’ rappresenta un incubo per una società per sei volte i suoi veicoli sono stati ‘segnalati’ per il superamento del limite di velocità, in appena due mesi. Pagamento scontato dei verbali? Assolutamente no, perché la società contesta a più riprese le sanzioni amministrative comminate, ottenendo, però, un riscontro negativo prima da parte del Giudice di pace e poi da parte del Tribunale. Mimetizzazione. Eppure la questione non si chiude così arriva fino alla Cassazione, con un ricorso ad hoc presentato dalla società. Per sostenere la propria tesi difensiva, in sintesi, due elementi l’irregolarità della segnaletica che riduceva i limiti di velocità perché priva della data di apposizione e collocata a breve distanza dall’apparecchiatura l’illegittimità delle rilevazioni collocate fuori dalle sedi stradali, nascoste, insufficientemente segnalate e, quindi, non fondate sulle funzioni pubbliche di prevenzione e di sicurezza . Più precisamente, su quest’ultimo punto, viene chiarito che le macchinette di rilevazione erano state poste, dal Comune, non a bordo strada ma fuori della carreggiata, in cima a pali, nascosti dietro un tronco d’albero , addirittura curando il più possibile il loro mimetismo e rendendole così invisibili . Secondo la società, una sorta di trucco per gabbare il conducente, non certo per tutelare la sicurezza sulla strada Scelte organizzative. A dover finire sotto accusa, quindi, secondo la società ricorrente, è, al di là degli episodi, la gestione da parte del Comune. Ma, su questo punto, i giudici, richiamando giurisprudenza ad hoc , respingono ogni istanza le scelte organizzative del servizio, da parte della pubblica amministrazione , difatti, sono sottratte al sindacato del giudice di merito . Allo stesso tempo, viene condivisa la valutazione sulla correttezza e visibilità della segnaletica e della cartellonistica stradale , anche tenendo presente che la società ricorrente aveva ‘bucato’ sul passaggio decisivo, ovvero dimostrare la mancata presenza o invisibilità della segnaletica agli automobilisti . Ecco perché il ricorso della società viene rigettato contravvenzioni legittime, pagamento doveroso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 2 – 24 febbraio 2012, n. 2897 Presidente Goldoni – Relatore Bursese Fatto e diritto Rilevato che li Consigliere relatore dott. G.A. Bursese con ordinanza del 6.10. 2011 ha depositato la relazione ex articolo 380 bis che qui si trascrive 1- La ICET INDUSTRIE spa ricorreva per la cassazione della sentenza n. 152/10 con la quale il Tribunale di Livorno - sez. distaccata di Cecina, aveva rigettato l'appello da essa proposto avverso la decisione del G.d.P. di Cecina n. 1435/09, che aveva disatteso l'opposizione avanzata avverso le sanzioni amministrative elevate con vari verbali notif. Il 27.1.06, 2.2.06, l’8.2.06, il 20.2.06, 22.2.06 e il 10.3.06 dalla Polizia Municipale di Riparbella per la violazione dell'articolo 142 cds le cennate infrazioni erano state rilevate in automatico a mezzo apparecchiatura autovelox traffiphot” sulla statale 68 loc. Melatina e loc. Fagiolaia nel periodo ottobre-nov. del 2005. La ricorrente lamentava in modo particolare - e per quanto ancora qui interessi - l'irregolarità della segnaletica che riduceva i limiti di velocità a 50/kh, in quanto priva della data di apposizione e collocata a breve distanza dall'apparecchiature l'illegittimità delle rilevazioni collocate fuori dalle sedi stradali, nascoste insufficientemente segnalate, con sviamento delle funzioni pubbliche di deterrenza. Il giudice d’appello aveva rigettato l’impugnazione ritenendo infondate le censure mosse in quanto afferenti a motivi d'opportunità tecnica e amministrativa. 2- Con l'odierno ricorso l'esponente eccepisce a la violazione dell'articolo 4 D.Lgs. 30.4.1992 n. 285, articolo 2, co. 2 lett. a e b lamenta che l'amministrazione non ha rispettato i principi espressi da tale normativa, con riferimento alle modalità di collegamento e di segnalazione delle apparecchiature di rilevazione della velocità, la non visibilità delle stesse, con sviamento delle finalità di prevenzione e sicurezza. Precisa che il Comune di Riparbella aveva posizionato le macchinette di rilevazione , non già a bordo strada ma fuori della carreggiata, in cima a pali alti metri 2,50 nascosti dietro un tronco d'albero curando il più possibile il loro mimetismo che di fatto le rendevano invisibili . L'esponente eccepisce inoltre l'articolo 2697 c.c. in relazione alla denunciata mancata indicazione sul retro del segnale verticale di prescrizione della velocità di 50km/h, della data e dell’ordinanza di apposizione infine denuncia la violazione dell’articolo 360/3 c.p.c. in relazione al motivo sub c con il quale veniva chiesto alla P.A. di provare la correttezza e legittimità. del proprio operato. La richiesta di acquisizione documentale, respinta in entrambi i gradi del giudizio, avrebbe consentito di dimostrare la diffusa ed eclatante illegittimità che aveva permeato tutto l'operato del comune di Riparbella in merito agli autovelox in questione . 3- Ciò premesso rileva l'Ufficio che non soro configurabili le violazioni di legge denunciate, avendo ribadito il giudice a quo che le suddette censure attengono alle scelte organizzative del servizio da parte della P.A. come tali sottratte al sindacato del giudice di merito Cass. n. 24335 del 15.11.2006 Cass. n. 9308 del 18/04/2007 Cass. n. 19032 del 10/07/2008 questi ha invece ribadito la correttezza e visibilità della segnaletica e cartellonistica stradale, ribadendo che i ricorrenti non avevano peraltro provato il loro assunto circa la mancata presenza o invisibilità della stessa segnaletica alla vista degli automobilisti” 4 Si ritiene pertanto di avviare la causa a decisione in camera di consiglio per valutare l'infondatezza del ricorso”. Il Collegio tanto premesso osserva preliminarmente che la documentazione prodotta insieme alla memoria ex articolo 378 c p.c. è inammissibile stante il divieto di cui all’articolo 372 c.p.c. che non consente il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del giudizio, tranne cha riguardino la nullità della sentenza impugnata e l'ammissibilità del ricorso e controricorso . A questo riguardo occorre aggiungere che la doglianza relativa alla richiesta di acquisizione documentale, respinta in entrambi i gradi del giudizio. non risponde ai criteri dì autosufficienza del ricorso non avendo l'esponente indicato analiticamente i documenti e il contenuto degli stessi Cass. n. 17915 del 30/07/2010 Cass. n. 5886 del 14/04/2003 Cass. n. 15808 del 12/06/2008 . Ciò posto si ritiene di condividere la relazione sopra riportata, alla quale ha aderito il P.G., atteso che le conclusioni in essa contenute sono corrette e condivisibili né si rinvengono argomentazioni nuove di senso contrario enucleabili dalla memoria illustrativa del ricorrente. Pertanto il ricorso va rigettato nulla per le spese. P.Q.M. La corte rigetta il ricorso.