Per il ricorso in cassazione serve una procura speciale, rilasciata dopo la sentenza impugnata

La procura riguarda uno specifico giudizio di legittimità e non può essere rilasciata in calce o a margine di atti diversi dal ricorso o controricorso. Inammissibile il ricorso se la procura è anteriore alla sentenza impugnata.

La procura per il ricorso in cassazione deve avere il carattere della specialità, essendo finalizzata alla rappresentanza e difesa in quella specifica fase del giudizio. Pertanto, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, deve essere necessariamente rilasciata in data successiva alla sentenza che viene impugnata. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 929 del 24 gennaio. La fattispecie. Un paziente agiva contro una struttura ospedaliera chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito di un intervento. La richiesta veniva rigettata, in primo e secondo grado, mancando la prova di qualsiasi negligenza, imprudenza o imperizia da parte dei medici. L’uomo proponeva, allora, ricorso per cassazione, ma l’ospedale resisteva con controricorso eccependo l’inammissibilità del ricorso stesso, per mancanza della procura speciale. La procura in cassazione ha carattere di specialità. Il rilievo della resistente si rivela fondato e assorbente e, nell’accoglierlo, la S.C. ha l’occasione di ribadire i requisiti che deve possedere la procura per il ricorso in cassazione. Essa, ai sensi dell’art. 365 c.p.c., ha carattere di specialità, deve cioè essere finalizzata esclusivamente alla rappresentanza e difesa in tale specifica fase processuale. Riguarda solo il giudizio di legittimità, per cui deve essere rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata. La procura è valida, quindi, solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, proprio perché riguarda il giudizio di legittimità, anzi uno specifico e determinato giudizio di legittimità, visto che deve investire il difensore – ovviamente iscritto nell’apposito albo - del potere di proporre ricorso contro una sentenza determinata. Ugualmente, deve essere rilasciata in epoca anteriore alla notifica del ricorso. No alla procura rilasciata in atti diversi da ricorso o controricorso. Insomma, la procura non può essere rilasciata in calce o margine di atti diversi dal ricorso o dal controricorso, in virtù del disposto tassativo di cui all’art. 83, comma 3, c.p.c. Nel caso di specie, il ricorso appare manifestamente inammissibile perché la procura è stata rilasciata in data anteriore alla sentenza impugnata e manca, quindi, il fondamentale requisito della specialità.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 7 dicembre 2011 – 24 gennaio 2012, n. 929 Presidente Trifone – Relatore Giacalone In fatto e in diritto 1. Nell'interesse di D A. è stato proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano, depositata il 2 settembre 2009, notificata il 14 ottobre 2009, che, confermando quella di primo grado, ha ritenuto corretto il rigetto della domanda risarcitoria proposta dal predetto, in quanto le conclusioni dei CTU, che con corretto percorso logico hanno escluso profili d'imperizia, negligenza o imprudenza nella condotta dei medici del S. Raffaele, andavano integralmente confermate, ritenendosi che le critiche formulate dall'appellante, fondate essenzialmente su una lettura diversa e di parte delle evidenze documentali, siano inidonee a superarle. L'intimata Fondazione Centro S. Raffaele resiste con controricorso, nel quale chiede, anzitutto, dichiararsi inammissibile il ricorso per mancanza della procura speciale e, in subordine, rigettarsi lo stesso. 2. Rileva la Corte che, conformemente a quanto dedotto dalla Fondazione in controricorso, il ricorso è inammissibile per mancanza di procura speciale. Invero, la procura per il ricorso in cassazione deve avere, ai sensi dell'art. 365 cod. proc. civ., il carattere della specialità e cioè deve essere esclusivamente finalizzata alla rappresentanza e difesa in tale specifica fase del giudizio Cass. n. 1905/2009 . Essa ha carattere necessariamente speciale, dovendo riguardare il particolare giudizio di legittimità sulla base di una specifica valutazione della sentenza da impugnare, per cui è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata Cass. n. 17145/2008 . Proprio per assicurare il rispetto di tali caratteri di specialità, è necessario un adeguato livello di rigore formale nei requisiti di rilascio di detta procura, specie ove essa non acceda agli atti caratteristici del giudizio di cassazione ricorso e controricorso , sia al fine di assicurarne la posteriorità alla sentenza impugnata Cass. n. 27224/2005 , sia per comprovarne la finalizzazione al patrocinio in detta fase di legittimità Cass. n. 1328/06 . Pertanto, ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, sotto il profilo della sussistenza della procura speciale al difensore iscritto nell'apposito albo, richiesta dall'articolo 365 cod. proc. civ., è essenziale, da un lato, che la procura sia rilasciata in epoca anteriore alla notificazione del ricorso e, dall'altro, che essa investa il difensore espressamente del potere di proporre ricorso per cassazione contro una sentenza determinata e pronunciata necessariamente in epoca antecedente al rilascio della procura speciale Cass. n. 7084/2006 . Il perseguimento di tali finalità implica anche uno stretto rispetto, nella procura rilasciata ai fini del giudizio di cassazione, dei requisiti di cui all'art. 83, terzo comma, c.p.c Infatti, nel giudizio di cassazione la procura speciale non può essere rilasciata in calce o margine di atti diversi dal ricorso o dal controricorso, stante il tassativo disposto dell'art. 83, comma terzo, cod. proc. civ., che implica la necessaria esclusione dell'utilizzabilità di atti diversi da quelli suindicati, salvo il suo conferimento mediante le forme dell'atto pubblico e della scrittura privata autenticata, alla stregua del secondo comma dello stesso art. 83 Cass. n. 14843/2007 SS. UU. n. 12265/2004 e 13537/2006, ord. . 3. Alla luce di tali principi, non può ritenersi la sussistenza di procura speciale in quanto nel ricorso si dichiara che l'A. sarebbe rappresentato e difeso da due avvocati per delega a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore del 19.5.2005 nonché, in forza dei poteri conferiti con la suddetta delega da altro avvocato nominato nell'atto di citazione in appello e, con il presente atto dall'avvocato sottoscrittore del ricorso per cassazione medesimo. Infatti, i primi due mandati indicati in detta formulazione sono anteriori alla sentenza impugnata il terzo, in ogni caso, non è coerente con la tipicità dei mandati indicata dall'art. 83 terzo comma c.p.c., perché non conferito con atto pubblico né con scrittura privata autenticata. Nella specie non è configurabile - diversamente da quanto sostenuto nella memoria ex art. 378 c.p.c. - un'autonoma procura ad negotia che abbia facultato gli originali procuratori a nominare altri procuratori o difensori. Né si rivela pertinente la giurisprudenza indicata in detta memoria, specie ove si consideri che Cass. n. 5021 del 1995 si riferisce, invece, proprio a diversa fattispecie, nella quale la procura ad negotia che consentiva la nomina di altri difensori da parte del procuratore originariamente nominato che si affiancava alla procura ad litem per iniziare il giudizio di merito, era stata rilasciata con atto pubblico. Si reputa opportuno, per maggiore chiarezza, riportare un brano della motivazione di detta sentenza Ora, nel caso in cui con la procura ad litem sia stato conferito al procuratore il potere di nominare altri procuratori ed avvocati e di eleggere domicilio, tale specifica disposizione si caratterizza come autonoma procura ad negotia che, superando i limiti del contestuale mandato ad litem , faculta il procuratore legale a nominare altri procuratori e difensori, i quali hanno veste non già di sostituti del legale che li abbia nominati ai sensi dell'art. 9 r.d.l. 27 novembre 1933 del 1578 , ma di rappresentanti processuali della parte Cass. 7 giugno 1990 n. 5454 17 maggio 1985 n. 3034 . Questa Corte ha pure già ritenuto che il mandato di diritto sostanziale, con il quale sia stato conferito ad oggetto il potere di nominare, confermare o revocare procura ad litem in qualunque grado o sede, abilita tale soggetto a rilasciare procura speciale per proporre ricorso per cassazione, anche se quel mandato generale sia stato conferito anteriormente alla sentenza da impugnare con il ricorso Cass. 13 marzo 1975 n. 945 . Nello stesso senso - e sempre relativamente a fattispecie diverse da quella in esame - si sono espresse anche successive pronunzie di questa S.C. sempre relative a procure risultanti da atti pubblici o scritture private autenticate Cass. n. 26365/2010 16736/2005 9493/2002 12598/2001 . 4. Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 3.200 di cui Euro 3.000 per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.