Contributo unificato dovuto anche se il ricorrente rinuncia al ricorso

L’obbligo di versare il contributo unificato sorge per effetto della presentazione del ricorso. Neanche la successiva rinuncia comporta l'esenzione.

La Prima sezione del Consiglio di Stato, in funzione consultiva, con il parere del 9 novembre 2011 risponde ad un quesito formulato da Ministero dell’interno in merito alla disciplina del pagamento del contributo nell’ambito del ricorso straordinario al capo dello Stato. La richiesta di parere muove dalla novità legislativa recentemente introdotta dall’art. 37, comma 6- bis , lett. e del decreto-legge n. 98/2011 in base al quale in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente, il contribuito dovuto è di euro 600 . Il quesito rinuncia al gravame, niente contributo unificato? Orbene, il Ministero chiede al Consiglio di Stato di chiarire se quella norma si applichi anche nei confronti di coloro che, avendo prodotto ricorso straordinario successivamente al 6 luglio 2011 e, cioè, la data di entrata in vigore del decreto legge ignorando l’esistenza del nuovo onere sic ! , intendano rinunciare al gravame. Secondo il Ministero richiedente, quindi, la rinuncia dovrebbe portare al venir meno dell’obbligo di versare il pagamento del contributo unificato. La richiesta di parere segue l’annuncio contenuto nella Circolare del Ministero dell’Interno del 13 settembre scorso che pure pubblichiamo, per comodità del Lettore, come documentazione correlata. L’obbligo di pagare sorge con la presentazione del ricorso. Senonché, il Consiglio di Stato ritiene di dover fornire un parere negativo. Ed infatti, secondo l’adunanza, l’obbligo di versare il contributo unificato sorge per effetto della presentazione del ricorso e, quindi, con la richiesta di tutela giustiziale in ciò consiste, per l’appunto, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica . Ne deriva che la successiva rinuncia non può comportare la esenzione dal pagamento del contributo unificato, non potendo la causa estintiva del procedimento eliminare il fatto presupposto oggettivo del dovere contributivo della avvenuta proposizione del ricorso . Del resto, fino alla rinuncia il procedimento – così come il processo giurisdizionale sia esso civile che amministrativo – ha avuto una sua vita e durata e, quindi, la parte non può esimersi dal pagamento del contributo unificato. Il contributo unificato è un tributo. Il cuore della motivazione è senz’altro rappresentato dalla constatazione che il contributo unificato ha natura di prestazione imposta rientrante nel concetto di tributo come del resto ben aveva osservato il Ministero in una sua circolare esplicativa della novità , che trova il suo presupposto nella insorgenza di un processo giurisdizionale o di un procedimento di tipo giusitiziale. E poiché quella normativa – prosegue l’adunanza - fa riferimento soltanto ai processi , è lecito argomentare che a concretizzare la sussistenza dei presupposti per il sorgere dell’obbligazione tributaria sia sufficiente la avvenuta proposizione del ricorso, non rilevando quindi le vicende del procedimento o la sua estinzione per ogni tipo di causa . Ignorantia legis non excusat. Del tutto correttamente, infine, il Consiglio di Stato esclude che la mancata conoscenza della novità normativa introdotta dal decreto legge possa avere un qualche effetto sulla risoluzione della questione sottoposta al suo esame. Ed infatti, l’estinzione dell’obbligazione contributiva può avvenire soltanto con il pagamento della somma prevista dalla legge e non già con la rinuncia al procedimento.

Consiglio di stato, sez. I, parere 9 novembre 2011, numero 4380 Presidente Griffi Relatore De Felice Premesso Con richiesta numero 333 del 10 ottobre 2011 il Ministro dell’Interno ha chiesto il parere in tema di applicabilità del c.d. contributo unificato per i ricorsi straordinari al Capo dello Stato. Nella richiesta di parere si rappresenta che il decreto-legge 6 luglio 2011, numero 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, numero 111, recante Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria” ha introdotto, tra le altre disposizioni, la modifica al d.p.r. 30 maggio 2002, numero 115, introducendo l’istituto del pagamento del contributo unificato anche per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. L’art. 37, comma 6-bis, lett.e del decreto-legge numero 98/2011 prevede espressamente che in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente, il contribuito dovuto è di euro 600”. Il Ministro richiedente chiede di chiarire se tale norma si applichi anche nei confronti di coloro che, avendo prodotto ricorso straordinario successivamente al 6 luglio 2011 ignorando l’esistenza del nuovo onere, intendano rinunciare al gravame. Nella richiesta di parere si fa presente che l’Amministrazione ha provveduto a diramare circolare informativa in data 14 settembre 2011. In tale circolare si rappresenta che pagina 3 alla fine della circolare suddetta per i soli ricorsi presentati tra il momento della entrata in vigore della fonte normativa in argomento e sino ad oggiquesto Ufficio interesserà, in caso di rinuncia al gravame da parte del ricorrente, il Consiglio di Stato in sede consultiva al fine di acquisire un qualificato parere circa la permanenza o meno dell’obbligo al pagamento del contributo unificato”. Inoltre, con la nota di trasmissione della richiesta di parere suddetta la richiesta di parere è effettuata a firma congiunta del Ministro e del Capo della Polizia a firma peraltro del Direttore Centrale per le risorse umane Ufficio II Contenzioso e Affari Legali, del 12 ottobre 2011, si chiede si prega” di chiarire i seguenti punti la possibilità di restituire gli atti all’interessato, in caso di rinuncia a condizione che l’attività istruttoria non sia iniziata e di esentare dall’obbligo del contributo unificato l’applicabilità della disposizione di cui all’art. 35-bis della L.14 settembre 2011, numero 148, che ha introdotto il comma 6bis.1, che introduce il 50% ulteriore del contributo unificato, qualora la parte ometta di indicare il proprio codice fiscale o l’indirizzo di posta elettronica certificata e il numero di fax la possibilità di regolarizzazione del contributo fino alla conclusione del contenzioso, che si ipotizza coincidente con la notifica del decreto del Presidente della Repubblica. Considerato La Sezione ritiene di non poter rispondere ai quesiti posti dalla Direzione Centrale per le risorse umane. Infatti, in disparte la natura dei quesiti, la richiesta di parere è inammissibile, in quanto non formulata su richiesta del Ministro, come necessario ai sensi di legge. Il parere al Consiglio di Stato deve essere chiesto dal Ministro competente. Pertanto, in caso di richiesta irrituale il Consiglio di Stato non può esercitare la propria attività consultiva così Consiglio di Stato, III, 16 dicembre 1997 . Il d.lg. 3 febbraio 1993, numero 29, pur assegnando ai dirigenti generali la competenza per richiedere il parere agli organi consultivi dell’amministrazione, non prevede anche la legittimazione a formulare richieste di pareri al Consiglio di Stato, in quanto destinatario esclusivo della funzione consultiva è il Governo. Pertanto, non avendo il d.lg. numero 29 del 1993, né la successiva normativa, modificato in alcun modo la normativa vigente in materia, secondo la quale le comunicazioni per la richiesta di parere al Consiglio di Stato vanno fatte su istanza del Ministro previa relazione del capo del servizio art. 36 r.d. 21 aprile 1942, numero 444 , la richiesta di parere formulata direttamente da parte di un direttore generale è irregolare e come tale inammissibile, con conseguente restituzione degli atti all’Amministrazione così, Consiglio di Stato, II, 12 ottobre 1994, numero 1955 . Pertanto, la richiesta di parere a firma del direttore generale nella su indicata nota di trasmissione è inammissibile, con conseguente restituzione degli atti all’Amministrazione richiedente. La richiesta di parere a firma del Ministro pone il seguente quesito se la regola del contributo unificato, introdotta per i ricorsi straordinari a decorrere dal 6 agosto 2011 con nuova disposizione di legge decreto-legge poi convertito , valga anche per coloro che, non conoscendo la innovazione normativa, rinuncino al ricorso successivamente alla proposizione. Secondo una opinione possibile, avallata dalla richiesta di parere, la rinuncia potrebbe comportare il venir meno dell’obbligo la richiesta è sulla permanenza” dell’obbligo in caso di rinuncia . La risposta è la seguente. Il decreto-legge 6 luglio 2011, numero 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, numero 111, recante Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria” ha previsto, tra le altre disposizioni, la modifica al d.p.r. 30 maggio 2002, numero 115, introducendo l’istituto del pagamento del contributo unificato anche per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. L’art. 37, comma 6-bis, lett. e del decreto-legge numero 98/2011 prevede espressamente che in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente, il contribuito dovuto è di euro 600”. Ad opinione della Sezione, la successiva rinuncia non può comportare la esenzione dal pagamento del contributo unificato, non potendo la causa estintiva del procedimento eliminare il fatto presupposto oggettivo del dovere contributivo della avvenuta proposizione del ricorso. D’altronde, nell’ambito del procedimento giurisdizionale, al quale sotto tale profilo ben può assimilarsi quello giustiziale, la rinuncia al ricorso costituisce causa di improcedibilità o di estinzione del giudizio da ultimo, articolo 84 c.p.a. , che però ha avuto una sua vita e durata. E non esime certo dal pagamento del contributo. Il contributo unificato ha natura di prestazione imposta rientrante nel concetto di tributo, che trova il suo presupposto nella insorgenza di un processo giurisdizionale o di un procedimento di tipo giusitiziale. La normativa in tema di contributo unificato fa riferimento soltanto ai processi”, facendo intendere che a concretizzare la sussistenza dei presupposti per il sorgere dell’obbligazione tributaria sia sufficiente la avvenuta proposizione del ricorso, non rilevando quindi le vicende del procedimento o la sua estinzione per ogni tipo di causa. La rinuncia viene qualificata solitamente quale causa estintiva del processo o dell’azione rinuncia agli atti o all’azione . Non è invocabile neanche la mancanza di conoscenza da parte di coloro che hanno nel frattempo proposto ricorso straordinario, sia per il generale principio secondo cui l’ignoranza della legge non scusa, sia perché laddove si sono concretizzati i presupposti per il sorgere dell’obbligazione contributiva, soltanto il pagamento è in grado di estinguerla o di determinarne la estinzione. P.Q.M. Esprime il parere nel senso sopra indicato, dichiarando in parte inammissibile la richiesta.

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