Dal 2012 aumenta di un punto il tasso degli interessi legali

Fissato l’incremento del saggio legale, che a partire dal 1° gennaio 2012 passa al 2,5%, a causa della crescita dell’inflazione e dei tassi di interesse correnti.

+1 punto per il tasso d’interesse legale. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con decreto pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale, ha aggiornato il tasso degli interessi legali, portandolo dall’attuale 1,5% al 2,5%, in conseguenza della crescita dell’inflazione e del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato. L’incremento partirà il 1° gennaio 2012. Il decreto provvede così ad attuare la previsione dell’art. 1284, comma 1, c.c. Tasso legale per crediti certi, liquidi ed esigibili, e interessi di mora. E’ sempre il Codice Civile a disciplinare le principali ipotesi in cui trovano applicazione gli interessi legali l’art. 1282 dispone, ad esempio, che i crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente , e il saggio d’interesse applicabile è quello legale. Allo stesso modo, l’art. 1224, prevede che nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di denaro, sono dovuti gli interessi legali dalla costituzione in mora del debitore salvo che prima della mora fossero previsti dovuti interessi in misura superiore a quella legale, perché in questo si continuerà a fare riferimento a tale misura, anche per gli interessi moratori .

Ministero dell'Economia e delle Finanze, decreto 12 dicembre 2011 G.U. 15 dicembre 2011, n. 291 Modifica del saggio di interesse legale IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica che, nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284, primo comma, del codice civile, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze puo' modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno Visto il proprio decreto 7 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2010, con il quale la misura del tasso di interesse legale e' stata fissata all'1,5 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2011 Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli di Stato e del tasso d'inflazione annuo registrato Decreta Art. 1 La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile e' fissata al 2,5% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2012. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.