Per la compensazione il giudice non può limitarsi a indicare generici motivi di opportunità

Le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa per la compensazione è sempre richiesta un’adeguata motivazione

La compensazione delle spese deve essere sempre sorretta da adeguata motivazione del giudice non basta il riferimento a generici motivi di opportunità le spese, in ogni caso, non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa. Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 26466 del 9 dicembre scorso. La vicenda. Una donna si rivolgeva al Tribunale per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un intervento chirurgico, e otteneva ragione in primo e secondo grado, risultando vittoriosa. La sentenza d’appello, però, veniva impugnata nel capo relativo alle spese, perché il giudice procedeva alla compensazione per generici motivi di opportunità. La compensazione richiede sempre adeguata motivazione. La S.C., nell’accogliere il ricorso dell’attrice, richiama una consolidata giurisprudenza secondo cui è necessario un adeguato supporto motivazionale a sostegno della compensazione. Rientra nei poteri discrezionali del giudice la facoltà di compensare le spese, ma tale decisione è censurabile in sede di legittimità se risulta giustificata da ragioni illogiche od erronee. E non va dimenticato, osserva la Corte, che costituisce principio fondamentale e inviolabile quello per cui le spese non possono essere poste a carico della parte che sia risultata totalmente vittoriosa. Non basta indicare generici motivi di opportunità. Con riferimento al caso di specie, il Collegio afferma che il riferimento a generici e non meglio evidenziati motivi di opportunità” è di per sé scorretto , posto che, appunto, sussiste vizio di violazione di legge quando la decisione di compensare le spese sia fondata su generici motivi di opportunità ed equità. Dall’accoglimento del ricorso discende la cassazione della sentenza e la decisione nel merito, con liquidazione delle spese, poste a carico della parte soccombente.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 15 novembre – 9 dicembre 2011, n. 26466 Presidente Preden – Relatore De Stefano Svolgimento del processo I. E stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., regolarmente comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti 1. - G B. ricorre, con atto spedito per la notifica il 15.11.10, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata disposta la compensazione delle spese tra lei e le controparti, pur essendo stati rigettati gli appelli nei suoi confronti dispiegati avverso la sentenza del 5.3.04 del Tribunale di Napoli, con cui era stata dichiarata cessata la materia del contendere sulla domanda da lei dispiegata contro la Gestione Liquidatoria USL XX Campania — e chiamati in causa la Regione Campania, nonché tali A E. , A C. e V D.B. - per il risarcimento dei danni da lei patiti a seguito di un intervento chirurgico di tiroidectomia. 2. — Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio — ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., essendo oltretutto soggetto alla disciplina dell’art. 360-bis cod. proc. civ. inserito dall'art. 47, comma 1 lett. a , della legge 18 giugno 2009, n. 69 — per essere ivi accolto per manifesta fondatezza, per quanto appresso indicato. 3. — La ricorrente, rilevato che la compensazione delle spese da lei sopportate è stata motivata da motivi di opportunità e dalla inesistenza di posizioni di netto contrasto , ne lamenta l'ingiustizia - in linea sia con i più recenti sviluppi della giurisprudenza di legittimità, sia con i principi costituzionali del giusto processo - sviluppando tre motivi con il primo congiuntamente riferito ai nn. 3, 4 e 5 dell'art. 360 cod. proc. civ. quanto alla posizione dell’USL XX, avendo questa invocata l'inopponibilità della transazione sulla cui base era stata dichiarata cessata la materia del contendere e la condanna della B. alle spese con il secondo riferito congiuntamente ai nn. 3 e 5 dell'art. 360 cod. proc. civ. per la sua contraddittorietà con la condanna alle spese invece pronunciata in favore dei sanitari E. e C. con il terzo riferito congiuntamente ai nn. 3 e 4 dell'art. 360 cod. proc. civ. quanto alle posizioni di questi ultimi, che avevano - con i rispettivi appelli incidentali - comunque invocato il rigetto della domanda dispiegata in primo grado. 4. - Degli intimati produce controricorso la sola Allianz, succeditrice della RAS, sostenendo la adeguatezza e non irrazionalità dell'integrale compensazione disposta. 5. — Alla fattispecie si applica l'art. 92 cod. proc. civ. nella versione anteriore alla sua sostituzione intervenuta per effetto dell'art. 2, comma primo, lett. a della legge 28 dicembre 2005, n. 263 e succ. modif. ed integr. ed al riguardo è meritevole di conferma il più recente orientamento di questa Corte circa la necessità di un adeguato supporto motivazionale a sostegno della disposta compensazione Cass. Sez. Un., 30 luglio 2008, n. 20598 , per cui la relativa statuizione, quale espressione di un potere discrezionale attribuito dalla legge, è incensurabile in sede di legittimità, salvo che non risulti violato il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, ovvero che la decisione del giudice di merito sulla sussistenza dei giusti motivi ai sensi del citato art. 92 cod. proc. civ. sia accompagnata dall'indicazione di ragioni palesemente illogiche e tali da inficiare, per la loro inconsistenza o l'evidente erroneità, lo stesso processo formativo della volontà decisionale espressa sul punto Cass. 2 luglio 2007, n. 14964 . 6. - Va quindi data continuità all'orientamento per il quale il vizio di violazione di legge art. 92 cod. proc. civ., comma secondo , denunciabile e sindacabile anche in sede di legittimità, sussiste qualora la decisione di compensazione delle spese del giudizio sia giustificata da generici motivi di opportunità e di equità Cass., ord. 5 gennaio 2011, n. 247 Cass. 24 aprile 2010, n. 9845 , mentre l'illogicità, contraddittorietà od erroneità dei motivi esplicitati rileva ai sensi del n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ. per tutte, v. Cass. 31 marzo 2007, n. 8059 . 7. - In applicazione di detti principi al caso di specie, il riferimento a generici e non meglio evidenziati motivi di opportunità è di per sé scorretto, mentre quello alla assenza di posizioni di netto contrasto , quanto meno nei rapporti tra la B. e la Gestione Liquidatoria USL XX, è erroneo, se non pure illogico o contraddittorio è conclamato dallo stesso tenore letterale della gravata sentenza pag. 4, rigo quinto che quest'ultima abbia chiesto il rigetto della domanda dispiegata dalla B. nei suoi confronti, sicché la nettezza o meno del contrasto non elide quest'ultimo e la soccombenza dell'appellante principale. Ma ad analoga conclusione non si perviene quanto alle posizioni dell'E. e della C , per le quali la gravata sentenza non da conto di analoghe domande rivolte da costoro contro la B.ed il ricorso di quest'ultima, in violazione del principio di autosufficienza, non riporta limitandosi alla di per sé sola insufficiente menzione della sede processuale il tenore letterale delle richieste, sulla cui base valutare il carattere principale o subordinato della richiesta di reiezione della domanda svolta in primo grado ed ogni altra circostanza utile per escludere la sussistenza del contrasto posto a base della compensazione con la conseguenza che in tal caso non è accettabile neppure se una soccombenza vi sia. E poi appena il caso di notare che le doglianze della B. non si estendono in modo espresso avverso la pronuncia di non luogo a provvedere sulle sue spese nei rapporti con gli appellati restati contumaci, Regione Campania e D.B., la quale non può così venire in contestazione. 8. - In conclusione, si propone l'accoglimento del primo e del secondo motivo del ricorso e la reiezione del terzo, essendo non conforme a diritto la mancata condanna della sola Gestione Liquidatoria dell'USL XX alle spese della B. con la chiesta attribuzione del secondo grado e si rimette al Collegio la valutazione dell'opportunità di una decisione nel merito, sulla base degli atti concretamente disponibili nel fascicolo di merito”. Motivi della decisione II. Non sono state presentate conclusioni scritte tuttavia, la ricorrente ha presentato memoria, ai sensi del terzo comma dell'art. 380 bis cod. proc. civ. ed il difensore del controricorrente è comparso in camera di consiglio per essere sentito. III. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio - verificata la ritualità delle notifiche del ricorso alla stregua dei documenti presenti ad oggi - di dovere fare proprio il contenuto della sopra trascritta relazione, del resto avendovi sostanzialmente aderito v. pag. 6 della memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ. la stessa ricorrente. Pertanto, ai sensi degli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ., il primo ed il secondo motivo di ricorso vanno accolti, sia pure con reiezione del terzo, con cassazione della gravata sentenza in relazione — e, beninteso, limitatamente — alla mancata condanna della sola Gestione Liquidatoria dell'USL XX alle spese della B. con la chiesta attribuzione del secondo grado. Ritiene a questo punto il Collegio che, per non essere necessari altri accertamenti di fatto, può procedersi anche alla decisione nel merito, potendosi quantificare quelle del giudizio di appello - in relazione all'attività concretamente ivi svolta in dipendenza dell'oggetto delle questioni effettivamente trattate dalla B. e della relativa non complessità di quelle come desunta dagli atti - in Euro 122,61 per esborsi, Euro 3.780,00 per diritti ed Euro 7.000,00 per onorari, oltre maggiorazione per spese generali, CPA ed IVA nella misura di legge, con la chiesta attribuzione in favore di entrambi i procuratori per la mancanza sia di diverse indicazioni o richieste, sia di elementi da cui desumere che l'anticipazione sia stata fatta da uno solo di loro o in misura diversa. Tale conclusione comporta di per sé la condanna di detta sola intimata anche alle spese del giudizio di legittimità e con la chiesta attribuzione, mentre si ravvisano, in assenza di domande dispiegate nei suoi confronti e per la sua qualità di litisconsorte processuale necessaria, giusti motivi di compensazione nei riguardi della Allianz spa. P.Q.M. La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, rigettato il terzo cassa la gravata sentenza in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito, condanna la Gestione Liquidatoria dell'USL XX Campania, in pers. del leg. rappr.nte pt, alle spese del secondo grado sostenute da G B. , con attribuzione solidale agli avv. M. L. e T.C., che si liquidano in Euro 122,61 per esborsi, Euro 3.780,00 per diritti ed Euro 7.000,00 per onorari, oltre maggiorazione per spese generali, CPA ed IVA nella misura di legge condanna altresì la medesima Gestione Liquidatoria dell'USL XX Campania, in pers. del leg. rappr.nte p.t., al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e con attribuzione all'avv. M. L., liquidate in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre maggiorazione per spese generali, CPA ed IVA nella misura di legge compensa le spese del giudizio di legittimità tra ricorrente e controricorrente.