Il diritto di riscatto decorre dalla data della trascrizione della vendita, anche se le indicazioni catastali sono errate

Solo dei vizi nella trascrizione che non consentono di identificare l'immobile venduto, in pregiudizio al conduttore, il termine per esercitare il riscatto decorre da un momento successivo.

Il termine di sei mesi per esercitare il riscatto decorre dalla data della trascrizione dell'atto con il quale il locatore ha venduto a terzi l'immobile locato, in pregiudizio del diritto del conduttore. Il termine decorre, invece, da quando il conduttore ha avuto notizia della vendita soltanto nel caso in cui la trascrizione sia affetta da vizi tali da impedire l'identificazione dell'immobile. E' questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 19988 del 30 settembre scorso. La fattispecie. La locatrice di un immobile, adibito ad uso commerciale, alienava a terzi il bene, in pregiudizio dei diritti della conduttrice, la quale proponeva domanda di riscatto. Sia il Tribunale che la Corte d'appello, però, rigettavano le richieste di parte attrice, ritenendo tardivo l'esercizio del riscatto. La conduttrice proponeva, quindi, ricorso per cassazione. Locazione commerciale il conduttore può esercitare il riscatto. In base alla normativa generale in materia locatizia, il conduttore di un immobile commerciale può esercitare la prelazione, nel caso il proprietario decida di vendere il bene. Se il locatore conclude un contratto di vendita con soggetti terzi, senza aver interpellato il conduttore, questi può esercitare il riscatto, nel termine di sei mesi dalla trascrizione dell'atto di vendita. Sei mesi di tempo dalla trascrizione della vendita. Nel caso di specie, la Corte d'appello ha ritenuto tardiva la domanda di riscatto, proposta dalla ricorrente oltre sei mesi dopo la trascrizione, e ha ritenuto ininfluente la circostanza per cui la conduttrice non avrebbe potuto aver notizia della vendita, a causa dell'erronea indicazione dei dati catastali identificativi del locale. I motivi di ricorso vengono giudicati inammissibili, perché non conformi alle prescrizioni di legge, ma la S.C. enuncia in ogni caso i principi di diritto applicabili, precisando quali sono i casi in cui è ammesso un differimento del momento iniziale da cui inizia a decorrere il termine de quo. Solo in particolari ipotesi il termine per il riscatto decorre da quando il conduttore ha saputo della vendita. Soltanto nell'ipotesi in cui la trascrizione sia affetta da lacune o imprecisioni tali da rendere impossibile l'identificazione dell'immobile il termine per l'esercizio del riscatto decorre dal momento successivo in cui il conduttore ha avuto conoscenza della vendita. Ma, rileva il Collegio, non basta un mero errore nell'indicazione dei dati catastali, perché l'atto di trascrizione contiene anche altre informazioni utili al fine di identificare l'immobile, come il nome delle parti e la loro residenza. Deve risultare impossibile l'identificazione dell'immobile venduto. Nel caso di specie, la conduttrice lamenta un'erronea indicazione del subalterno, nell'ambito di una medesima particella, fermi restando tutti gli altri estremi dell'atto non è sufficiente ad affermare l'impossibilità di identificazione dell'immobile. Altrimenti il riscatto è tardivo. Per questi motivi, anche ove il ricorso fosse ammissibile, sarebbe comunque da rigettare perché infondato le conclusioni della Corte d'appello appaiono corrette e l'esercizio del riscatto è tardivo.