Per la modifica dell'assegno rilevano le condizioni economiche dell'ex coniuge, non la sua condotta

Lo stile di vita disordinato di chi chiede l'assegno non ha rilevanza il giudice deve solo operare una valutazione comparativa delle condizioni economiche delle parti.

Con la sentenza n. 18620 del 12 settembre, la Corte di Cassazione ha precisato che i giustificati motivi che consentono di modificare le condizioni economiche disposte in sede di divorzio non postulano un sindacato del Giudice sulle cause dei sopravvenuti mutamenti delle condizioni economiche dell'ex coniuge, ma soltanto l'esigenza di verificare l'idoneità di tali mutamenti a giustificare una modifica dell'assegno divorzile. Il caso. A seguito di un peggioramento delle proprie condizioni economiche, una donna chiedeva l'attribuzione di un assegno periodico, in revisione della sentenza di divorzio che, invece, non aveva previsto alcun assegno. La domanda veniva rigettata dal Tribunale ma, in seguito, accolta in appello. L'ex marito proponeva ricorso per cassazione. Secondo l'ex marito, chi è causa del suo mal Il ricorrente lamenta l'erronea valutazione, operata dai giudici di merito, dei giustificati motivi che la legge n. 898/1970, all'art. 9, pone a base della revisione delle condizioni di divorzio. Egli, infatti, sostiene che tali motivi devono essere controllati dal giudice e che, nel caso di specie, l'assegno non avrebbe dovuto essere riconosciuto alla ex moglie, in quanto il peggioramento delle sue condizioni economiche sarebbe a lei direttamente attribuibile, a causa di uno stile di vita disordinato, che l'ha portata anche a commettere reati e a subire condanne penali. Le circostanze nuove consapevolmente determinate, insomma, non sarebbero rilevanti ai fini della revisione dell'assegno divorzile. I giustificati motivi per la revisione l'obiettiva valutazione delle condizioni economiche. Si tratta, per la S.C. di osservazioni prive di pregio. Secondo una consolidata giurisprudenza i giustificati motivi, richiesti dalla Legge divorzio per la revisione delle condizioni, assumono un significato oggettivo il Giudice, infatti, deve limitarsi ad operare una obiettiva valutazione delle condizioni economiche delle parti al momento della domanda, e raffrontarle a quelle esistenti all'epoca del divorzio. Non rileva il comportamento del soggetto che richiede l'assegno. Il Giudice non è tenuto, invece, a considerare le cause dei sopravvenuti mutamenti di tali condizioni economiche, di modo che il comportamento volontario del richiedente non riveste rilevanza decisiva. Si può procedere a una revisione delle condizioni anche se il richiedente ha tenuto un comportamento disordinato e deviante , purché ricorrano i presupposti di legge, come l'inadeguatezza dei mezzi e l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. La funzione dell'assegno mantenere il tenore di vita precedente. Tutto ciò in virtù della funzione dell'assegno divorzile, che è inteso a conservare, o a ripristinare, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. L'ex marito paga. Nel caso di specie, quindi, i giudici di merito hanno correttamente effettuato una valutazione comparativa delle condizioni economiche delle parti e, all'esito di tale operazione, hanno determinato l'assegno periodico a favore dell'ex moglie.