Chi compra un terreno non acquisisce automaticamente la servitù di passaggio su quello del vicino

di Alessandro Gallucci

di Alessandro Gallucci * Acquistare un terreno non porta con sé, automaticamente, l'acquisizione della servitù di passaggio sul terreno vicino nemmeno, qualora la fattispecie lo consenta, per destinazione del padre di famiglia art. 1062 c.c. . Nel caso di contestazione del diritto reale di godimento e di assenza di specifiche disposizioni in merito, pertanto, la sua esistenza deve passare attraverso un'ordinaria azione giudiziaria. Questo, in estrema sintesi, quanto statuito dal Tribunale di Prato con la sentenza n. 752 del 4 luglio 2011. Il caso. Tre persone agivano ex art. 703 c.p.c. per sentire disposta l'immediata reintegrazione nel loro possesso della servitù di passaggio sul fondo dei convenuti, della quale dicevano d'esser stati spogliati violentemente e clandestinamente. Più nel dettaglio i ricorrenti asserivano d'essere proprietari d'una serie di fondi boschivi. Uno di questi fondi era posto al termine di una stradina interpoderale che per l'ultimo tratto passava dentro al fondo delle parti convenute. Per accedervi, in sostanza, i promotori dell'azione di manutenzione dovevano passare su questo fondo. All'improvviso i proprietari di tale terreno cambiavano la chiave del lucchetto che teneva ferma una catena tra due pali che impediva l'accesso ad estranei. Tale azione, cui non corrispose la dazione della copia delle nuove chiavi ai ricorrenti, li aveva messi nell'impossibilità di godere di quel tratto di strada. A loro dire, infatti, essi erano titolari di una servitù di passaggio, con qualsiasi mezzo, su quel fondo per meglio godere del loro bene immobile. L'azione sommaria ebbe esito negativo secondo il giudice estensore dell'ordinanza di chiusura di quella fase procedimentale, infatti, non v'erano i presupposti di fatto e di diritto per concedere un provvedimento favorevole ai ricorrenti. Al proprietario di un fondo non spetta automaticamente la servitù di passaggio sui terreni vicini. Alle stesse conclusioni è giunto il magistrato che ha pronunciato la sentenza di primo grado. Dalle risultanze istruttorie ed in particolare dalle prove testimoniali - dice il giudice adito riportando in sentenza i passaggi fondamentali delle deposizioni - emerge chiaramente che fino ad allora, pur essendo i vari fondi oggetto della causa originariamente in proprietà d'un unico soggetto, il passaggio di uno dei ricorrenti era sempre stato consentito per la cortesia dell'originario proprietario e degli attuali ossia i convenuti . Il fatto, poi, che al punto di accesso della strada su questo fondo fosse stata apposta una catena, già dall'originario proprietario di tutti i fondi interessati dalla servitù, stava a significare che tale servitù tra le parti d'un originario unico fondo fosse da escludersi. Questa, per lo meno, è la conclusione cui è giunto il Tribunale di Prato nella sentenza citata in principio affermando che l'acquisto di un terreno in proprietà esclusiva non implica anche quello della servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia . L'esistenza della servitù va comunque accertata. Ciò naturalmente non vuol dire che la servitù della quale s'è chiesto l'accertamento della violazione non esista. Il caso di specie, infatti, aveva ad oggetto un'azione di manutenzione. Ma non essendovi elementi per ritenere valide le argomentazioni degli originari ricorrenti non si poteva concludere nel loro da essi richiesto. Il giudice pratese, tuttavia, ci tiene a precisare che l'esistenza della servitù può essere fatta valere in sede petitoria. Sede nella quale, conclude sarcasticamente il magistrato, il geometra dei ricorrenti - evidentemente ispiratore dell'azione che ha portato alla sentenza in esame - potrà spiegare le proprie teorie in materia di acquisizione della servitù e sua trasmissibilità a terze persone. * Avvocato

Tribunale di Prato, sentenza 3 - 4 luglio 2011, n. 752 Giudice Massetani Fatto e diritto Con ricorso 28.08.03 ex art. 703 c.p.c., N.M.G., D.P.R. e O.G. chiedevano contro Ma.F. e Ma.M. al Tribunale pratese di voler disporre l'immediata reintegrazione dei ricorrenti nel possesso della servitù dalla quale erano stati violentemente e clandestinamente spogliati, con tutti i consequenziali provvedimenti di legge. Con vittoria di spese. Allegavano che N.M.G. è proprietaria delle seguenti particelle rappresentate al N.C.T. del Comune di Ca. nel foglio di mappa n. 69 136 bosco alto, cl. 2, superficie mq. 910 137 bosco ceduo cl. 2, superficie mq. 770 680 seminativo, cl. 4 superficie mq. 3270 765 pascolo cespugliato, cl. 1, superficie mq. 150 766 bosco alto, cl. 2, superficie mq. 3400 767 bosco ceduo, cl. 3, superficie mq. 520 772 bosco ceduo, cl. 2, superficie mq. 1160 - che i sigg.ri D.P.R. e O.G. sono comproprietari, alle particelle 86 bosco cespugliato, cl. 1 superficie mq. 720 99, bosco ceduo, cl. 3, superficie mq. 6440 101 bosco ceduto, cl. 3, superficie mq. 8730 che i sigg.ri N.M.G. per quota del 50% ed i sigg.ri D.P.R. e O.G. per quota 25% ciascuno sono comproprietari della particella 145 pascolo, cl. 1, superficie mq. 1370 - che i medesimi sono altresì comproprietari con altri aventi diritto della strada poderale . individuata nel foglio di mappa 69 dalle particelle 768, bosco ceduo, cl. 3, superficie mq. 150, 771 bosco ceduo, cl. 3, superficie mq. 530, 671 bosco ceduo, cl. 2, superficie mq. 290 -che i medesimi usano altresì e quindi sono contitolari della servitù di passo sulla prosecuzione della detta strada insistente questa sui fondi di proprietà MA.F. e M. per giungere sia alla particella 145 del foglio di mappa 69 di proprietà comune dei ricorrenti che alla Via Vicinale delle C. onde accedere ai fondi di rispettiva proprietà e dagli stessi trasportare fino alla strada comunale, attraverso la Via delle C. e la strada oggetto di contestazione, il legname raccolto - che la suddetta strada interpoderale è evidenziata in rosso nella planimetria allegata ed insiste su area fondo servente di proprietà dei sigg.ri Ma. ovvero di porzione delle particelle 142, 143 e 144 del foglio di mappa 69 del N.C.T. del Comune di Ca. - che i sigg.ri D.P.R., O.G. e N.M.G. hanno il diritto di passo e transito con qualsiasi mezzo su detta strada interpoderale, evidenziata in rosso nella planimetria allegata, a favore dei terreni descritti in premessa fondi dominanti - che solo i proprietari dei fondi serventi e dominante possono utilizzare questa parte di strada di accesso interpoderale evidenziata in rosso nella planimetria allegata che dalla Via delle C. porta alla località Le Valli di Sopra - che detto passaggio è costituito da una strada bianca da tempo utilizzato dai ricorrenti per accedere ai fondi di loro proprietà per lo svolgimento delle attività connesse con la conduzione dei rispettivi fondi boschivi - che detta strada interpoderale è stata realizzata oltre 40 anni or sono dall'allora proprietario del fondo e di vasti appezzamenti contigui sig. Sa.D. per la coltivazione e il taglio dei boschi - che i sigg.ri D.P., O. e N. quali aventi causa di altri proprietari, aventi causa del sig. Sa.D. hanno utilizzato da tempo questa strada in forza degli acquisti dei terreni boschivi, esercitando e possedendo la servitù di passo con ogni e qualsiasi mezzo sul fondo dei sigg.ri Ma. anche quest'ultimi aventi causa dal sig. Sa.D. - che detta servitù ebbe a costituirsi per destinazione del padre di famiglia che comunque è posseduta quantomeno dall'acquisto fatto dagli attuali ricorrenti per atto notarile - che di recente inopinatamente ed occultamente con violenza sulle cose, i sigg.ri Ma.F. e M. hanno sostituito le chiavi della catena esistente per l'accesso al cancello della detta strada, chiavi che erano possedute sia dai signori N., D.P. e O. che dai sigg.ri Ma. e con ciò hanno impedito di fatto il passo ai ricorrenti che in occasione di un sopralluogo sul posto effettuato dall'Arch. Al.Br., tecnico dei ricorrenti nonché dal Geom. Ferri tecnico dei sigg.ri Ma., alla presenza delle parti, veniva illustrata quanto sopra esposto ai sigg.ri Ma. e le ragioni che consentivano e consentono tutt'oggi di utilizzare della strada per accedere ai fondi di proprietà dei ricorrenti - che nonostante i sigg.ri Ma. riconoscessero che questa strada interpoderale era stata realizzata oltre 40 anni or sono dall'allora proprietario del fondo e di vasti appezzamenti contigui sig. Sa.D. per la coltivazione e il taglio del boschi e quindi per la coltivazione anche dei terreni oggi di proprietà D.P., O. e N., i medesimi Ma. non hanno voluto sentire ragioni e si sono rifiutati di consegnare la chiave di accesso al fondo con ciò confermando lo spoglio nel possesso della servitù di passo in danno dei sigg.ri D.P., O. e N I convenuti negavano fondamento alla domandata tutela possessoria perché a i ricorrenti non offrivano prova alcuna di aver titolo di proprietà sui fondi asseriti dominanti b vero che i fondi indicati dominanti e serventi nel ricorso derivavano da unica proprietà di Sa.D. e che egli costruì la strada interna ora di proprietà comune - cioè quella costituita dalle particelle n. 770- 771- 768 - ma ciò fece installando fino da allora una catena al termine della particella 768 che rompeva la continuità con l'altro tratto della via aperto in prosecuzione e i suoi eredi, nel loro atto di divisione 21.10.88 con mappa catastale allegata convennero il permanere della proprietà comune su dette particelle costituenti la strada di accesso alle diverse proprietà in modo da avere tutti ì condividenti come i loro aventi causa a qualsiasi titolo, libero transito su tale strada per l'accesso ai beni delle assegne di questa divisione , senza far cenno alcuno alla prosecuzione interamente inserita nelle particelle ora Ma. le n. 142, 143 e 144 . Sostenevano di essersi ritenuti sempre gli unici possessori delle chiavi d'apertura della catena senza mai averne consegnato copia al D.P., alla O. ed alla N. , avendole nel tempo più volte rinnovate senza mai accorgersi di aver spogliato nessuno del possesso del passaggio. Assunte dichiarazioni di parte e di testi, il giudice istruttore di allora pronunciava l'ordinanza 19.05.04 a chiusura della fase sommaria nella presente fase, non appaiono in modo sufficientemente chiaro, dati fattuali e temporali con carattere di univocità, tale da poter individuare uno specifico comportamento ed un momento in cui possa essere avvenuta interversione del possesso in capo ai ricorrenti, posto che l'originaria consegna delle chiavi de311a catena., è stata operata da Sa.D. di cui i resistenti sono successori a titolo di favore secondo quanto ammesso in sede di esame dalla N.G Non risulta pertanto possibile sulla base dei dati raccolti, emettere l'invocato provvedimento interdittale di reintegra, fissando l'udienza ex art. 183 cpc per il prosieguo della causa verso la decisione definitiva di merito. La situazione non è in sostanza mutata sulla base delle successive acquisizioni. La testimonianza di Mo.Ma., marito della N., è stata resa in questi termini sui capitoli formulati nella memoria del 5 gennaio 2006 sul primo capitolo [ DCV che la strada., venne chiusa con infissione di lungarine in ferro e catena in ferro con relativo lucchetto dal sig. Mo.Ma. coniuge della sig.ra N . successivamente all'acquisto., dei terreni attualmente di proprietà della stessa e confinanti anche con la strada de qua ] Dopo che mia moglie acquistò dal Tribunale un terreno, che è attraversato dalla strada di cui si discute io, effettivamente andai con un muratore e rimisi le longarine e la catena. Specifico che era il 1988/89 specifico altresì che c'erano ancora le longarine poste dal Santi ma piegate e che la catena mancava. In particolare, già un paio di anni prima dell'acquisto di mia moglie, la catena posta dal Santi non c'era più e tutti potevano passare liberamente. Anteriormente invece io avevo sempre chiesto la chiave al Santi per passare con il mio trattore ed egli me l'aveva concessa a titolo amichevole. Dopo che mia moglie acquistò il terreno, poiché il mio geometra m'aveva detto che potevo farlo, poiché ritenevamo di avere acquistato la servitù di passo, come sopra detto rimisi la catena sul secondo capitolo [ DCV che la chiave del lucchetto apposto a detta catena inizialmente era nella disponibilità esclusiva della sig.ra N . successivamente la disponibilità di tale chiave fu concessa anche al sig. D.P.R. ] È vero specifico altresì che, dopo il cambio delle longarine e della catena, misi Ma.M. al corrente del fatto egli però mi aveva sempre detto di non avere bisogno della chiave e pertanto non gliel'ho consegnata. Ricordo invece di averla consegnata alla sig.ra Ma.F., sorella di Ma.M. affinché accedesse alla strada ove era un tabernacolo. Non ho mai chiesto la chiave in prestito al sig. Ma.F. né M., fin quando essi non cambiarono il lucchetto, poiché io stesso ero in possesso della chiave sul capitolo 3 [ DCV che solo nell'anno 2002 tale chiave, a seguito di contestazioni sollevate dai signori Ma.F. e Ma.M., venne agli stessi consegnata in modo che potessero anche loro accedere a detta strada ] Posso dire che a un certo tempo, credo nel 2002, Ma.F. e Ma.M. vennero da me, lamentandosi del fatto che tutti potevano passare sulla strada, nonostante solo loro fossero proprietari io gli dissi che ritenevo di avere acquistato la servitù di passo e che per tale ragione mi comportavo in quel modo, essi vollero la chiave e mi dissero che me l'avrebbero riconsegnata ove ne avessi avuto diritto e se il giudice lo avesse ordinato sul capitolo 4 [ DCV che, successivamente alla consegna di detta chiave, i medesimi provvedevano alla sostituzione del lucchetto e della chiave di accesso a detta strada impedendo il passaggio alla sig. N.M.G. ] È vero sul capitolo 5 [ DCV che la sig.ra N. ed i signori D.P. e O., per tutto il periodo intercorso fra gli acquisti dei terreni attualmente di proprietà della stessa fino al momento della sostituzione della chiave da parte dei Signori Ma., hanno usato di detta strada con mezzi meccanici per poter accedere ai fondi di loro proprietà ] È vero, passavano con il trattore, l'automobile ecc. ecc. Lo stradello del cui passaggio si discute si trova, nella parte successiva alla catena, per un tratto sulla particella di mia moglie successivamente entra nella particella di proprietà del Ma. sul primo capitolo della memoria istruttoria di replica dei ricorrenti depositata il 6.2.06 [ DCV che la strada costruita in prosecuzione della strada interpoderale e che attraversa i fondi oggi di proprietà della sig.ra N.M.G., Ma. ed altri, venne chiusa con infissione di longarine in ferro e catena in ferro, con relativo lucchetto, dal sig. D. allorché questi ebbe a costruire sui terreni di sua proprietà la strada in questione ] È vero, ciò avvenne negli anni '60. Specifico che la strada di cui si tratta non risulta dal catasto sul capitolo 2 [ DCV che detta catena venne dismessa e una delle due longarine o paletti che la sorreggevano, unitamente alla catena, furono tolti ] E1 vero, o meglio specifico che la done le due longarine erano piegate mentre la catena mancava un giorno trovammo la situazione nello stato che ho detto, non so chi rimosse la catena sul capitolo 3 [ DCV che solo successivamente all'acquisto dei terreni, oggi di proprietà della signora N.M.G., il sig. Mo.Ma. ebbe ad installare per conto di quest'ultima, la catena oggi oggetto di contestazione che si vede nelle foto che vi si mostrano, con infissione di longarine in ferro e catena in ferro con relativo lucchetto ] È vero, confermo le foto che mi sì mostrano da cui si vede la longarina posta originariamente da Sa.D. . Dunque, negli anni 60, quando la N. non aveva acquistato terreni propri, Sa.D. aveva concesso a lei di attraversare la catena posta a chiusura dello stradello consegnandole la chiave a titolo di favore alla fine degli anni '80 la strada rimase senza catena e ci passava chiunque. Si comprò air asta nel 1988 un terreno confinante con la strada, dagli eredi di Sa.D Ci fu detto che avevamo la servitù di passo e mettemmo una nuova catena queste erano state le dichiarazioni della N. all'udienza 8.10.2003 . L'acquisto del terreno in proprietà esclusiva non implica anche quello della servitù di passo per destinazione del padre di famiglia che, imponendo la catena, aveva escluso una simile servitù implicita tra le due parti dei suoi fondi. La catena rinnovata dopo l'acquisto, però, non poteva neppure significare per la N. mutamento del titolo di godimento del passaggio che avevano tutti in conseguenza della sparizione della catena proprio nei confronti dei Ma. proprietari della strada in successione al Sa.D. che lo aveva già concesso a titolo di favore. Poiché non si è mai affermato che con la nuova catena si intendeva sottrarre la strada ai proprietari di essa ed acquisirla sostituendosi ad essi in via di usucapione. Si voleva impedire il passaggio non già dei Ma. ma degli altri tutti che lo esercitavano abusivamente. Ciò che non contrastava con il diritto dei Ma., a passare e lasciar passare chi volevano favorire avevano ricevuto le chiavi della nuova catena, infatti, come si legge a pagina n. 3/4 del ricorso presentato il 28.08.03 che di recente inopinatamente ed occultamente con violenza sulle cose, i sigg. Ma.F. e M. hanno sostituito le chiavi della catena per l'accesso al cancello della detta strada, chiavi che erano possedute sia dai signori N., D.P. e O. che dai sigg.ri Ma. . La stessa re installazione di pali e catena con lucchetto può ben corrispondere alla volontà della N. di rendere un favore da buon vicino ai Ma., proprio ripristinando la originaria protezione della strada contro l'uso di estranei da costoro non autorizzati a titolo di favore come la N. non autorizzati dagli stessi Ma. o dal loro dante causa Sa.D. . Se queste osservazioni sono fondate, allora si conferma che nulla è stato compiuto, secondo i fatti narrati in causa, che abbia trasformato la originaria concessione graziosa dell'uso risalente a Sa.D. in affermazione di un diritto reale di godimento della strada. Magari il geometra - che aveva suggerito alla N. e/o a suo marito che l'acquisito del terreno implicava anche acquisto del diritto di passo sulla strada creata dal Santi negli anni 60 - potrà anche chiarire loro le ragioni giuridiche che lo avevano ispirato anche a sostenere, sembra, la facoltà della N. di trasmettere il suo nuovo diritto di passare anche ai coniugi D.P., suoi comproprietari di altri appezzamenti . Ma ciò dovrà riguardare un giudizio diverso dal presente, in sede petitoria. Le domande attuali devono essere disattese e i ricorrenti condannati a rimborsare le spese causate alle controparti, complessivamente corrispondenti ad euro 2.350,00 per diritti 2.500,00 per onorari 606,25 per spese forfetarie oltre IVA e CAP di legge P.Q.M. respinge le domande proposte in via possessoria da N.M.G., D.P.R. e O.G. nei confronti di Ma.M. e degli eredi di Ma.F. e lì condanna in solido a rimborsare le spese di Ma.M., pari a complessivi euro 6.062,25= oltre IVA e CAP di legge.