L'assegno può essere adeguato dal giudice nella causa di divorzio

di Paola Paleari

di Paola Paleari * Deve ritenersi ammissibile, per l'opportunità del simultaneus processus, la domanda di adeguamento dell'assegno di separazione nel corso del giudizio di divorzio, anche nell'ipotesi in cui il coniuge richiedente non si oppone alla pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e richiede contestualmente la corresponsione dell'assegno di divorzio ai sensi dell'art. 5, L. n. 898/70 purchè non si richieda, per lo stesso periodo, la concessione di entrambi gli assegni. La fattispecie la revoca della dichiarazione di inammissibilità. Il Tribunale adito dichiarava inammissibile la domanda di modifica delle condizioni di separazione consensuale proposta dalla moglie, perché era pendente fra le parti un giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio. La Corte d'appello accoglieva il reclamo proposto dalla consorte, revocando la dichiarazione di inammissibilità e condannando il marito alla corresponsione di un assegno di mantenimento alla madre, originariamente non previsto, nonché l'aumento di quello stabilito per la figlia, divenuta maggiorenne, in considerazione del mutamento delle condizioni economiche dei coniugi. Avverso il decreto, l'obbligato proponeva ricorso in Cassazione lamentando anzitutto l'inammissibilità della domanda, stante la pendenza del procedimento di divorzio la violazione degli art. 111 Cost., artt. 10, 12 e 14 c.p.c., oltre agli artt. 112 e 156 c.p.c., 7° comma, per aver confuso la Corte di merito una mera lamentela della reclamante con una richiesta giudiziale, oltre che per aver fondato l'aumento del mantenimento della figlia sulla base di un preesistente obbligo giuridico assunto in sede di separazione consensuale, senza la presenza di giustificati motivi, o la sopravvenienza di fatti nuovi e, infine, sostenendo che tale controversia apparteneva al competenza funzionale del Tribunale. La Cassazione rigettava il ricorso ritenendo infondati tutti i motivi proposti dal reclamante. L'ammissibilità della domanda di modifica delle condizioni di separazione nel giudizio di divorzio il simultaneus processus L'assegno di mantenimento in favore di uno dei coniugi in regime di separazione è dovuto sino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, la quale segna il venir meno del presupposto di detto mantenimento, cioè del vincolo matrimoniale, ma non dell'interesse al ricorso in Cassazione avverso la sentenza che riconosce e quantifica l'assegno di mantenimento. Di conseguenza, proprio perché il mantenimento è dovuto sino a tale passaggio in giudicato, e in ragione degli aspetti di connessione tra le domande e le relative questioni patrimoniali simultaneus processus , deve ritenersi sempre ammissibile l'istanza di adeguamento dell'assegno di separazione innanzi al giudice del divorzio, anche nelle ipotesi in cui il coniuge richiedente non si sia opposto alla pronuncia di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e abbia richiesto contestualmente la corresponsione dell'assegno di divorzio ai sensi dell'art. 5 L. 898/1970. Quanto sopra purchè le due istanze economiche non riguardino il medesimo periodo, dovendo l'assegno divorzile sostituire il precedente riconosciuto in regime di separazione, in base alla corretta successione dei presupposti posti a loro fondamento. * Avvocato del foro di Monza