Al padre può essere aumentato l'assegno di mantenimento del figlio. Anche se il reddito della madre è maggiore

di Paola Paleari

di Paola Paleari * Nella determinazione dell'assegno di mantenimento a favore del figlio occorre tenere in considerazione la situazione economica dei genitori e le esigenze del minore, analizzando tutti gli elementi concreti rivelatori della capacità economica dei coniugi, nonchè il contesto sociale di appartenenza del figlio, delle sue abitudini di vita e dello standard che la famiglia avrebbe goduto in base alle sostanze di entrambi i consorti, oltre che del maggior impegno del genitore convivente con il minore. La fattispecie. Su appello del marito, la Corte territoriale si pronunciava, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aumentando l'assegno di mantenimento del minore a carico del padre, e confermava l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre. L'ex marito impugnava la sentenza in Cassazione denunciando la violazione dell'art. 155 c.c. e lamentando che la Corte d'Appello, nell'aumentare il contributo al mantenimento, non aveva tenuto conto del nuovo assetto di cui all'articolo sopra citato, secondo il quale ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità . Nel caso di specie la Corte, infatti, aveva determinato e aumentato l'entità dell'assegno di mantenimento in assenza di una documentazione attestante la capacità attuale di reddito della moglie, la quale, in spregio all'invito della Corte, non aveva prodotto le proprie dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi anni. La S.C., tuttavia, avvallava la sentenza di secondo grado, stabilendo che la quantificazione dell'assegno si fondava correttamente su una ratio decidendi composita che teneva in considerazione non solo le capacità reddituali dei genitori, ma anche una pluralità di altri elementi concreti, rivelatori delle disponibilità economiche delle parti, nonchè il contesto sociale di appartenenza del minore e l'elevato tenore di vita di cui avrebbe goduto in costanza di matrimonio. Il solo reddito non basta a determinare l'entità dell'assegno di mantenimento. La S.C. nel confermare la sentenza di secondo grado, che aumentava l'entità del mantenimento dovuto dal padre in favore del figlio minore, ha implicitamente sottolineato che, ai fini della determinazione di tale contributo, in un caso come quello di specie, non è sufficiente bilanciare i redditi delle parti, ma occorre tenere in considerazione tutta una serie di elementi concreti che rivelano la reale capacità economica dei genitori. Il reddito, quindi, è solo un punto di partenza nella determinazione dell'assegno, in quanto, oltre a questo, il Giudicante deve tenere in considerazione altri elementi, quali per esempio l'attività lavorativa e, come nel caso de quo, anche la potenzialità, ben argomentata dalle parti, di più ampia percezione economica conseguente non solo all'avviamento dell'attività, ma ipotizzata anche dall'accertamento tributario subito dal marito. Appurato, quindi, che il reddito è solo uno degli indici rivelatori, il Giudicante dovrà valutare altresì tutti gli altri elementi sintomatici, come per esempio, la proprietà di beni immobiliari, il maggior impegno del genitore convivente, gli acquisti fatti dai genitori al minore e pertanto, e soprattutto il tenore di vita di cui ha goduto quest'ultimo nell'ambito familiare e di cui avrebbe goduto in costanza di matrimonio, oltre che le sue abitudini di vita e il contesto sociale a cui appartiene. Da tutto quanto sopra, nel caso di specie ne è derivato altresì che, in conseguenza di ciò che deve essere garantito al minore, nonostante il divorzio dei coniugi, anche l'eventuale incremento dei tempi di permanenza presso il genitore obbligato al mantenimento non può determinare una diminuzione dell'obbligo economico a suo carico, dovendosi tenere comunque in considerazione il maggior impegno dell'ex coniuge convivente con il figlio e, come già sopra detto, la necessità di garantire a quest'ultimo l'appartenenza al proprio contesto sociale, nonchè lo stesso tenore di vita in cui è cresciuto e di cui avrebbe goduto nel contesto familiare. * Avvocato del foro di Monza