Mala gestio esclusa se non viene superata la presunzione di colpa concorrente nel sinistro

Se l'assicurato non prova di aver fatto il possibile per evitare il sinistro si applica la presunzione di colpa concorrente e il conseguente aumento del premio è inevitabile. E lecito.

Con l'ordinanza n. 15816 del 19 luglio, la Corte di Cassazione ha stabilito che la mala gestio di una compagnia assicurativa deve essere valutata ex ante con riferimento alla situazione preesistente l'instaurazione del giudizio, con la conseguenza che è lecito l'aumento del premio, dopo un sinistro nel quale è stata applicata la presunzione di colpa concorrente, in assenza della prova della responsabilità esclusiva di controparte. Il caso. Un automobilista conveniva in giudizio la compagnia assicurativa chiedendone la condanna al pagamento di un importo per maggior danno e al ripristino della tariffa della classe di merito precedente il sinistro di cui era stato vittima, assumendo che la responsabilità era da imputarsi esclusivamente al conducente dell'altra vettura, e accusando la compagnia di mala gestio per aver aumentato il premio a seguito di transazione, senza instaurazione di una causa. Il Giudice di pace rigettava la domanda per carenza di prova e il Tribunale confermava la decisione. L'automobilista proponeva, quindi, ricorso per cassazione. Senza prove si applica la presunzione di colpa concorrente. La sentenza impugnata ha fatto applicazione del principio generale per cui il conducente di un'autovettura vittima di sinistro stradale deve provare di aver fatto il possibile per evitare il procurarsi del fatto lesivo, dimostrando di essersi pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza. In assenza di prova sulle precedenti circostanze, si ricorre alla presunzione di colpa concorrente, nella produzione del sinistro, di cui all'art. 2054 c.c com'è avvenuto nel caso di specie il sinistro è stato risarcito dalla compagnia di controparte e si è addivenuti ad una transazione, all'esito della quale il premio del ricorrente risulta aumentato per cambiamento della classe di merito di appartenenza. La mala gestio è un giudizio prognostico ex ante. Il ricorrente lamenta una mala gestio della propria compagnia la quale, omettendo di valutare le circostanze relative all'effettiva responsabilità esclusiva dell'altro conducente, avrebbe perseguito il proprio interesse, di non intraprendere una controversia, così pregiudicando quello dell'assicurato, di non aumentare la classe di rischio. Tuttavia, rileva il Collegio, la mala gestio è stata correttamente esclusa dai giudici di merito in base ad un giudizio prognostico sull'esito di un'eventuale domanda di accertamento dell'esclusiva responsabilità della controparte poiché non è stata superata la presunzione di colpa concorrente ex art. 2054 c.c., in assenza di prova sulla responsabilità esclusiva di controparte, la transazione conclusa dalla compagnia assicurativa appare ragionevole e non configura l'invocata mala gestio che, conclude la S.C., deve essere valutata ex ante con riferimento alla situazione preesistente l'instaurazione del giudizio. Il ricorso, quindi, viene rigettato.