Anche eBay è responsabile se gli utenti vendono merce contraffatta

La Corte Ue dà ragione a L'Oreal in materia di violazione del diritto dei marchi niente esonero di responsabilità per il gestore di un mercato online, se svolge un ruolo attivo che gli consente un controllo sui dati relativi alle offerte.

L'Oreal vince la battaglia, almeno per il momento, contro la società leader di vendite online con la sentenza depositata il 12 luglio, nella causa C-324/09, la Corte di Giustizia Ue impone a eBay più controlli anticontraffazione, affermando la responsabilità dei gestori di mercati online anche per le condotte degli utenti. Il caso. La controversia, che ha già avuto diversi round innanzi ai giudici nazionali, nasce quando L'Oreal contesta a eBay di essere coinvolta nelle violazioni del diritto dei marchi e dei diritti di proprietà intellettuale commesse dagli utenti del sito. Gli utenti mettono in vendita merce contraffatta e il gestore del sito non fa niente per evitarlo è questa la posizione della società francese, che ritiene inadeguati gli sforzi fatti da eBay per impedire la vendita online dei prodotti di contraffazione. Tra le diverse forme di violazione riscontrate, vi è la vendita e l'offerta in vendita, a consumatori europei, di prodotti contrassegnati da marchi della L'Oreal destinati al commercio in Paesi terzi. Il ruolo attivo del gestore di un mercato online comporta la sua responsabilità. Con la pronuncia in esame, i giudici europei hanno affermato che il gestore di un mercato online svolge un ruolo attivo, che gli consente di conoscere o controllare i dati relativi alle offerte, ed è proprio lo svolgimento di tale ruolo attivo che impedisce al gestore di beneficiare dell'esonero di responsabilità, concesso dal diritto comunitario ai fornitori di servizi online, a determinate condizioni. Senza la dovuta diligenza anche il gestore che non svolge ruolo attivo è responsabile. Ma anche qualora non si possa configurare un ruolo attivo del gestore, questi non è esente da responsabilità se è stato al corrente di fatti o circostanze idonei a far constatare l'illiceità delle vendite, o se non ha prontamente agito per rimuovere i dati illeciti dal suo sito. Il gestore deve facilitare l'identificazione del responsabile delle violazioni. In tema di ingiunzioni giudiziarie che possono essere emesse nei confronti del gestore di mercati online che non provveda di propria iniziativa a far cessare le violazioni dei diritti dei marchi, la sentenza stabilisce che al gestore può essere intimato di adottare misure che rendano agevole l'identificazione del clienti venditori responsabili. L'autore della violazione deve essere chiaramente identificabile.