Termini, modalità e procedure: ecco come presentare opposizione

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che fissa la data a partire dalla quale entra in vigore la procedura di opposizione, mese di partenza della pubblicazione del Bollettino ufficiale, termini e modalità di deposito dei diritti di opposizione.

Il Ministro dello sviluppo economico, con decreto dell' 11 maggio pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 dell'8 luglio 2011, ha emanato termini e modalità di deposito dei diritti di opposizione nonché alcune modalità di applicazione delle norme sulla procedura di opposizione. Tutto parte dai depositi del 1° maggio 2011. È possibile proporre opposizione, come previsto dall'art. 174 codice proprietà industriali, per i marchi d'impresa depositati a partire da tale data per i marchi internazionali si deve far riferimento a quelli pubblicati nel primo numero del mese di luglio 2011 della Gazette de l'Organisation Mondiale de la Proprieté Intellectuelles des Marques Internationales. Le notizie relative alle domande nazionali di registrazione del marchio d'impresa depositate a partire dal 1° maggio 2011, sono pubblicate mensilmente, a partire dal mese di luglio 2011 sul sito www.uibm.gov.it. Sempre nel bollettino ufficiale si trovano le rinnovazioni concesse a partire dal 1° maggio. L'Ufficio italiano brevetti e marchi è il destinatario delle opposizioni. Se il modulo per opposizione viene inviato tramite servizio postale, la data di deposito dello stesso è considerata quella di ricezione del plico, che deve essere composto da 3 copie se invece l'atto viene depositato direttamente presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, la data di ricevimento attestata dall'Ufficio è considerata data di deposito dell'opposizione, in questo caso, però, le copie da presentare devono essere 4 in modo da permettere all'ufficio di rilasciarne una a titolo di ricevuta. Si può utilizzare anche la PEC. Altro metodo per presentare tale opposizione è l'invio tramite posta certificata, in modo da snellire la procedura e incentivare il risparmio dei costi associati alla documentazione cartacea. Le informazioni, le prove e i documenti devono essere riprodotti esclusivamente su dvd - rom. In più, per evitare il ritiro dell'atto di opposizione, è essenziale allegare anche l'attestazione dell'avvenuto pagamento dei diritti di deposito. Saranno comunque rese note ulteriori istruzioni operative in merito all'utilizzo della posta elettronica certificata e alle modalità di riproduzione delle prove dell'uso.