Vendita internazionale ex works, liti al foro del luogo di consegna della merce

di Giulia Milizia

di Giulia Milizia * La sentenza del Tribunale di Novara n. 464/11 dello scorso 6 giugno affronta un particolare caso di vendita internazionale sciogliendo i dubbi sull'individuazione del foro competente e sulla notifica all'estero. Il caso. Una ditta stipulava un contratto di vendita ex works , cioè con consegna della merce nella sua fabbrica, con un'impresa svizzera. Sorta una lite per il mancato saldo delle fatture, instaurava, in base alla normativa mondiale in materia, la causa presso il giudice italiano. La convenuta eccepiva la sua incompetenza e vizi di notifica. Il G.O. ha dichiarato la giurisdizione svizzera. La clausola ex works o franco fabbrica . Secondo gli Incoterms, raccolta di prassi ed usi commerciali universali, tale clausola indica che il venditore ha provveduto alla consegna quando mette la merce a disposizione del compratore nei suoi locali o in altro luogo convenuto cioè lo stabilimento, la fabbrica, il magazzino, etc. non sdoganata all'esportazione e non caricata su un qualsiasi mezzo di trasporto. Il compratore deve sostenere tutti i costi ed i rischi derivanti dalla presa in consegna della merce a partire dai locali del venditore . Quale foro italiano o svizzero? Il Regolamento n. 44/01/CE concerne la giurisdizione delle controversie e l'esecuzioni delle decisioni in materia civile e commerciale . Gli artt. 5, 31 e 57 l'attribuiscono al giudice del luogo di consegna , principio con valenza giuridico-economica. In realtà è un dato fattuale volto a risolvere rapporti obbligatori tra le parti e non ad individuare il foro. Esso si identifica con quello ove la reciproca prestazione va eseguita. Legge 218/95 e Convenzione di Vienna del 1980. È difficile individuare il foro l'articolo 57 L. 218/95, disciplinante il diritto privato internazionale, sussume la fattispecie sotto le obbligazioni contrattuali disciplinate dalla Convenziona di Roma del 1980 che, a sua volta, rinvia a quella di Vienna. Esse, riconoscendo la prevalenza della lex mercatoria e dei citati usi internazionali, sostituiscono il criterio della lex rei sitae la competenza del magistrato del luogo in cui si trovano i beni controversi con quello della lex rei causae. Si applica, dunque, la legge del luogo in cui è sorta l'obbligazione. In tal senso è stata attribuita la competenza al giudice svizzero, poiché l'obbligo di pagamento è sorto con la consegna e la ricezione della merce. Si noti come anche in questo caso l'assioma dell'articolo 31 indichi una regola iuris sui rapporti economici delle parti inidonea alla determinazione del foro. Essa è frutto di una convenzione tra tutti i paesi firmatari per armonizzare il sistema ed eliminare i rischi di una pluralità di cause e di giudicati emessi da più corti. Il principio imposto dalla clausola in esame. Ha il pregio di conferire valore giuridico ad un vincolo che, come visto, ne era privo. Infatti il venditore adempie al suo sinallagma con la messa a disposizione dei beni presso i suoi locali, mentre, dopo questa consegna, tutti gli oneri ed i rischi connessi al trasporto spettano all'acquirente. Passaggio dalla nozione fattuale a quella giuridica. In breve si passa da una concezione fattuale dei rapporti tra le parti, basata su circostanze e dati storici, ad una legale introdotta dalla clausola de qua. Il luogo di consegna è quello di destinazione finale della merce, che è immutabile a prescindere da dove essa sia stata effettivamente ritirata. Ergo è ribadita la competenza del giudice svizzero. Giurisprudenza costante comunitaria e di legittimità. La Corte di giustizia UE e la S.C., pronunciandosi in tal senso, hanno più volte confermato le descritte condizioni ed attribuito la giurisdizione alle autorità estere Cass. SS.UU. ord. n. 22191/09 CGCE del 03/05/07 C-386/05 e 13/03/10 C-19/09 e conformi . Sanatoria dei vizi della notifica. La convenuta lamentava che la citazione non era stata tradotta in tedesco e non conteneva gli avvertimenti degli artt. 156 e 163 bis c.p.c. Il G.O. ha rilevato che è possibile chiedere un rinvio dell'udienza ed il rinnovo della notifica, con relativa remissione in termini, solo se la costituzione avviene al momento della prima udienza. Nella fattispecie era stata tempestiva sì che la parte poteva sollevare tutte le eccezioni e proporre le domande riconvenzionali riconosciutegli ex lege. Perciò non ha subito alcuna lesione del contraddittorio e della difesa artt. 111 Cost., 156, 157 e 167 c.p.c. . * Praticante avvocato e conciliatore iscritta alla camera di Conciliazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Grosseto Sullo stesso argomento, leggi anche Nella compravendita internazionale conta il luogo di recapito finale della merce per individuare chi giudica sulla lite, DirittoeGiustizi@ 14 ottobre 2009