Per l'ammissibilità del legato in sostituzione di legittima serve la chiara volontà del testatore

di Elisa Ceccarelli

di Elisa Ceccarelli * Al fine di configurare l'istituto del legato in sostituzione di legittima previsto dall'art. 551 c.c. è necessario che dalla disposizione testamentaria emerga la volontà del testatore di attribuire determinati beni al legittimario senza chiamarlo all'eredità, intenzione che, in mancanza di formule sacramentali, può desumersi anche dal complessivo contenuto dell'atto. Lo stabilisce la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12854, depositata il 10 giugno. Il caso. Con testamento olografo il de cuius lascia l'usufrutto della casa, nonché la proprietà dei mobili e del denaro, alla moglie. Quest'ultima, preso atto della sproporzione esistente tra il lascito e l'intero asse ereditario, conviene in giudizio i due figli, sia per rinunciare al legato in sostituzione di legittima ove questa fosse stata l'intenzione del testatore , che per essere reintegrata nella quota di legittima a lei spettante. La figlia, dichiarando di trovarsi nella medesima condizione della madre, dichiara di rinunciare al legato e di pretendere la reintegrazione della quota di legittima. Il figlio, presupponendo di essere stato istituito erede nel testamento, chiede che venga dichiarata l'infondatezza della domanda della madre sulla base del fatto che ella aveva già conseguito l'oggetto del legato e, al contempo, eccepisce l'improponibilità dell'azione di riduzione presentata dalla sorella essendo ella decaduta dal relativo diritto. Il Tribunale dichiara ammissibile la domanda di riduzione presentata dalla madre, stabilendo la quota ad essa riservata nella misura di un quarto, così come quella della figlia riconosciuta legittimaria, attesa la sopravvenuta revoca del legato in suo favore per effetto della donazione alla stessa della nuda proprietà dell'immobile che ne era oggetto. La Corte d'appello, adita in via principale dal figlio ed in via incidentale dalla figlia, conferma la decisione del giudice di prime cure. I motivi di ricorso ruotano attorno all'indagine sulla posizione della vedova e della figlia. Per quanto concerne quest'ultima la doglianza inerisce alla sua qualificazione di beneficiaria di disposizione testamentaria avente ad oggetto la quota di legittima sul presupposto, ritenuto erroneo dall'appellante, che la disposizione contenuta nel testamento, con la quale si lasciava la legittima o la proprietà del primo piano casa nuova n. 71 mantenesse vigore per effetto della successiva donazione alla stessa della proprietà dell'immobile, nella parte relativa all'attribuzione della legittima. In merito alla posizione della madre, la censura inerisce all'esclusione della natura giuridica di legato in sostituzione di legittima del lascito in esame posto che la mancanza di un'attribuzione speculare rispetto a quella della figlia non apre la porta a dubbi sulla volontà del de cuius di soddisfare le ragioni della moglie con dei legati. Per la Cassazione le parole contano. Propone ricorso per cassazione il figlio, sia in conto proprio che quale erede della madre, nel frattempo deceduta, e la figlia resiste con controricorso. La Cassazione decide per l'accoglimento parziale del ricorso. In primo luogo, per quanto concerne la posizione della figlia, il motivo riguarda l'indagine sulla volontà del testatore che secondo la ricorrente sarebbe stata quella di consentire a quest'ultima di scegliere tra l'abitazione e la legittima. Pertanto la successiva donazione dell'immobile stesso avrebbe dovuto interpretarsi come revoca implicita del testamento ed apertura alla possibilità di agire per la difesa della quota di legittima, ove ve ne fosse stata necessità. La censura non può, per la S. C., trovare accoglimento. Per quanto concerne la condizione della madre, invece, la doglianza riguarda il mancato riconoscimento della natura giuridica di legato in sostituzione di legittima alla disposizione testamentaria. Per il ricorrente sarebbe chiara la volontà del de cuius di soddisfare le esigenze della moglie con dei legati ed avendoli quest'ultima già conseguiti non sarebbe più possibile ottenere la legittima ai sensi dell'art. 551 c.c. Per la Cassazione il motivo deve trovare accoglimento. Deve emergere la volontà del testatore di ricorrere al legato. Il legato in sostituzione di legittima è un modo concesso al testatore di soddisfare le ragioni del legittimario senza chiamarlo all'eredità, essendo poi rimandato alla volontà di quest'ultimo di optare tra il conseguimento del legato, con la perdita del diritto a chiedere un supplemento nel caso in cui il suo valore sia inferiore a quello della legittima, o la rinuncia al legato e la richiesta della legittima. A caratterizzare l'istituto de quo non è necessario che la disposizione testamentaria faccia menzione dell'alternativa che si offre al legittimario, in quanto tale potere trae origine direttamente dalla legge. E', invece, sufficiente che sia dimostrata l'intenzione del testatore di soddisfare il legittimario con l'attribuzione di beni determinati anche in mancanza di formule sacramentali. Nel caso in esame la Corte d'appello ha condotto un apprezzamento sulla posizione della moglie affetto da vizi motivazionali. L'analisi doveva esser condotta prendendo in considerazione anche la differenza di posizione tra la vedova e la figlia. La mancanza di attribuzione in capo alla moglie della facoltà di scelta doveva far propendere verso una volontà del de cuius orientata a lasciare la donna nella posizione identica a quella vissuta in costanza di matrimonio, garantendole l'usufrutto su determinati beni, i quali sarebbero stati poi, alla di lei morte, ricondotti nella disponibilità dell'erede. Accettazione del legato per fatti concludenti. La Corte d'appello ha mancato, inoltre, di prendere in considerazione un ulteriore aspetto, inerente alla gestione/amministrazione dei beni da parte della moglie. Come sono da qualificarsi atti quali l'estinzione dei libretti al portatore del coniuge e l'affidamento ad un'agenzia immobiliare dell'amministrazione degli immobili? Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione il legato in sostituzione di legittima, al pari di ogni altro legato, si acquista ipso iure, senza accettazione. Peraltro il comportamento del legittimario dal quale emerga la volontà di conservare il lascito testamentario assume valore confermativo della già realizzata acquisizione patrimoniale e comporta la immediata perdita ope legis del diritto di chiedere la legittima a norma dell'art. 551 c.c. Cass. n. 13785/04 . A tale effetto non può porsi rimedio neppure con eventuali atti successivi di resipiscenza giacché, in considerazione della definitività e della irretrattabilità degli effetti acquisitivi del lascito testamentario correlati a detta manifestazione di volontà, non è possibile la reviviscenza del diritto di scelta tra il legato sostitutivo e la richiesta della legittima, rimasto caducato al momento stesso in cui sia stata manifestata la volontà di conservare il legato Cass. n. 11288/07 . * Dottoranda di ricerca in diritto dell'economia nell'Università di Pisa