Adibire il bene locato ad un uso diverso da quello pattuito non prova la simulazione

di Donato Palombella

di Donato Palombella * Adibire l'immobile locato ad un uso diverso da quello relativo alla propria destinazione urbanistica e/o all'uso contrattualmente stabilito non implica che il contratto sia affetto da simulazione assoluta. Il Tribunale di Prato, con la sentenza del 5 maggio 2011 n. 511 ha respinto la domanda con cui il curatore fallimentare chiedeva che fosse accertata e dichiarata la simulazione assoluta di un contratto di locazione. Il caso. Il curatore fallimentare cita in giudizio il conduttore di un immobile concesso in locazione dall'imprenditore fallito, per uso deposito. La domanda risulta alquanto articolata in via principale si denuncia la simulazione assoluta del contratto e, in via subordinata, si chiede il recesso dal contratto ex art. 80 L. fall in ulteriore subordine, la risoluzione per inadempimento. Il curatore fallimentare ritiene il contratto di locazione simulato e fonda le proprie convinzioni su una serie di considerazioni - il contratto di locazione sarebbe stato perfezionato in data antecedente - ma prossima - alla dichiarazione di fallimento - il locale era stato concesso in locazione ad uso deposito ma il conduttore non svolgeva alcuna attività che richiedesse l'utilizzo di un immobile con tale destinazione - l'immobile, contrariamente agli accordi contrattuali, era stato adibito ad abitazione. In sostanza, la curatela ritiene che il contratto sia affetto da simulazione assoluta in quanto l'immobile sarebbe stato adibito ad un uso diverso da quello contrattualmente stabilito. Tesi, questa, respinta fermamente dal Giudice monocratico. Quando sussiste la simulazione?. Il negozio può dirsi simulato quando le parti pongono in essere un contratto accordandosi tra loro affinché l'accordo non produca alcun effetto simulazione assoluta - art. 1414 c. c. ovvero affinché esso raggiunga un effetto diverso da quello stabilito simulazione relativa . In tale ipotesi le parti daranno esecuzione all'accordo sottostante dissimulato . La simulazione relativa può assumere due figure tipiche oggettiva e soggettiva. Nell'ipotesi di simulazione oggettiva, il contratto simulato differisce da quello dissimulato relativamente all'oggetto del negozio. Nell'ipotesi di simulazione soggettiva detta anche interposizione fittizia , il contratto simulato differisce dall'accordo dissimulato con riguardo ai soggetti verso i quali si produrranno gli effetti. Il contratto simulato è inefficace. Il contratto affetto da simulazione assoluta è da considerarsi inefficace ovvero improduttivo di effetti giuridici. Nell'ipotesi di simulazione relativa, invece, l'accento si pone sul contratto dissimulato quest'ultimo può essere fatto valere se provvisto degli stessi requisiti di forma e di sostanza stabilito per quella particolare tipologia di negozio giuridico. Ha effetti limitati verso i terzi. Il terzo può intraprendere un'azione diretta a far accertare dal giudice l'inefficacia totale o parziale del negozio simulato e l'esistenza del reale rapporto sottostante. La simulazione non può essere opposta al terzo in buona fede. E non finisce qui. Poiché la buona fede si presume ex art. 1147 c. c. grava sull'attore il non facile onere di dimostrare la mala fede della controparte. La simulazione è opponibile ai creditori chirografari. La simulazione non è opponibile ai creditori che abbiano acquisito diritti reali di garanzia pegno o ipoteca in buona fede. Sarà opponibile, invece, nei confronti dei creditori chirografari del non domino. Questi ultimi, infatti, vantano un generico diritto ad escutere il credito agendo sui patrimonio del debitore, nel quale non rientrano - realmente - i beni oggetto di intesa simulatoria. Manca la prova esclusa la simulazione. Nel caso in esame, il Tribunale respinge senza mezzi termini le pretese della curatela fallimentare. Quest'ultima sembra fondare la domanda relativa alla simulazione assoluta del contratto su una discrepanza tra l'uso dell'immobile così come pattuito nel contratto di locazione deposito e quello effettivo abitazione . Ritenendo che le parti abbiano stipulato un contratto di locazione per un immobile adibito a deposito mentre, in realtà, intendevano locare il bene per uso abitativo, la curatela ha erroneamente inquadrato la fattispecie all'interno della simulazione oggettiva. In effetti, a ben vedere, potrebbe essere formulata una domanda di inadempimento contrattuale, giammai quella di simulazione assoluta. Al limite, si sarebbe potuto prendere in esame l'ipotesi di un contratto simulato che miri a sottrarre alla massa la disponibilità del bene locato per un periodo più lungo sei anni per uso deposito, contro i quattro anni per uso abitativo . Nulla di più o di diverso. D'altra parte, come segnalato dal Giudicante, la curatela non fornisce alcuna prova, neanche indiziaria e/o ipotetica, sul contenuto del contratto sottostante né è dato ipotizzare quale possa essere la natura e il contenuto del contratto dissimulato. * Giurista d'impresa