Paga in ritardo la polizza: niente indennizzo per il calciatore infortunato

Al calciatore che ha lasciato scadere l'assicurazione non basta invocare il fatto notorio escluso l'indennizzo per infortunio.

Ai fini del pagamento di un indennizzo da parte della compagnia assicurativa, la tardività del pagamento della polizza è oggettivamente rilevabile e sono irrilevanti altre circostanze, quali una presunzione di conoscenza da fatto notorio per l'esistenza dell'infortunio che giustificherebbe l'indennizzo è questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 10331/11, depositata l'11 maggio. Il caso. Un calciatore, militante in un club di serie A, si infortunava durante una partita di campionato il 26 maggio 1986. Si rivolgeva, allora, al Tribunale di Milano chiedendo la condanna della compagnia assicuratrice al pagamento di un indennizzo, ma la domanda veniva respinta, sia in primo che in secondo grado, in ragione del tardivo pagamento della rata del premio, avvenuto ben oltre il periodo di mora consentito dall'art. 1901 c.c. Il calciatore impugnava la sentenza d'appello. Non c'è presunzione di conoscenza da fatto notorio. Il Collegio conferma la sentenza di merito, ritenendo condivisibili e prive di vizi logico-giuridici le argomentazioni ivi svolte. Il ritardo nel pagamento della rata della polizza, infatti, costituisce una circostanza preclusiva oggettivamente rilevabile, che non può essere superata dal richiamo, operato dal calciatore, a una presunzione di conoscenza da fatto notorio il fatto che i quotidiani sportivi si occuparono dell'infortunio del ricorrente è irrilevante ai fini del pagamento dell'indennizzo. Né può darsi importanza all'iniziale apertura di una pratica risarcitoria, perché a inoltrare al calciatore l'invito a presentarsi presso il fiduciario della compagnia delegato alla liquidazione dei danni fu la sede romana, mentre i premi erano sempre stati pagati presso un'altra agenzia, nel milanese da ciò discende un difetto di collegamento tra gli uffici che esclude la possibilità di irrogare l'indennizzo.