Resta in Italia la mamma di tre bimbe piccolissime, tutte da accudire

L'autorizzazione temporanea a rimanere in Italia del familiare del minore non postula necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute.

Con la sentenza n. 10000 del 6 maggio scorso, la Prima sezione Civile della Corte dà seguito al precedente delle Sezioni Unite sent. n. 21799/2010 , che ha modificato l'orientamento prevalente assai più restrittivo l'autorizzazione temporanea a rimanere in Italia del familiare del minore non postula necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute. La fattispecie. Una donna, madre di tre bambine piccole, chiedeva di rimanere in Italia, ma il Tribunale per i minori, prima, e la Corte d'appello, poi, rigettavano la domanda di autorizzazione. La donna però non ci sta e ricorre per cassazione stavolta con successo. La mamma di tre bambine in tenerissima età rimane in Italia. Infatti, la Suprema Corte afferma la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore non postula necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto ed obiettivamente grave che, in considerazione dell'età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psicofisico del minore, deriva o deriverà a lui dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto .

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 1° febbraio - 6 maggio 2011, n. 10000 Presidente Luccioli - Relatore Dogliotti Svolgimento del processo Con decreto in data 7-7-2009, il Tribunale per i minorenni di Firenze aveva rigettato la domanda di B.F. di autorizzazione alla permanenza in Italia, ai sensi dell'art. 31 Dlgs 286/98, dovendo essa accudire tre figlie in tenerissima età. Proponeva reclamo la madre delle minori con decreto del 28-01-2010, la Corte d'Appello di Firenze rigettava il reclamo. Ricorre per cassazione B.F., sulla base di un unico motivo. Motivi della decisione Lamenta la ricorrente violazione e falsa applicazione dell'art. 31, comma 3, Dlgs n. 286/98, là dove il provvedimento impugnato afferma che i gravi motivi , indicati dalla disposizione e giustificanti la permanenza del genitore in Italia, attengono a circostanze contingenti ed eccezionali, tali da porre in grave pericolo lo sviluppo psicofisico dei minori e le loro condizioni di salute. Il motivo è fondato. Questa Corte a Sezioni unite, con sentenza n. 21799 del 2010, modificando un orientamento prevalente, assai più restrittivo, ha affermato che la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, ai sensi della predetta norma, non postula necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto ed obiettivamente grave che, in considerazione dell'età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psicofisico del minore, deriva o deriverà a lui dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto. Va pertanto cassato il provvedimento impugnato, con rinvio alla Corte d'Appello di Firenze, in diversa composizione, che dovrà attenersi a quanto sopra indicato, con riferimento alla predetta pronuncia di questa Corte a Sezioni Unite, e dovrà effettuare al riguardo ulteriori accertamenti e approfondimenti. La Corte di merito pure si pronuncerà sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa il provvedimento impugnato e rinvia alla Corte d'Appello di Firenze, in diversa composizione, che pure si pronuncerà sulle spese del presente giudizio di legittimità.