Esportazione all'estero: tra comunicazione al P.R.A. e certificato di proprietà

di Elisa Ceccarelli

di Elisa Ceccarelli * Il caso. Il Corpo di Polizia Municipale aveva notificato ad una società a responsabilità limitata una serie di verbali nei quali veniva contestata la violazione delle formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, l'omessa iscrizione al P.R.A. e la richiesta del certificato di proprietà entro il termine prescritto nonché la mancanza di comunicazione al P.R.A. della cessazione della circolazione per definitiva esportazione all'estero del veicolo. Avverso quelle contestazioni, la società aveva proposto ricorso al Giudice di pace, il quale, in parziale accoglimento, annullava i verbali relativi all'ultima violazione menzionata. Il Comune ricorre per Cassazione e la società sanzionata ricorre incidentalmente. La Suprema Corte, con la sentenza numero 8097, depositata l'8 aprile, accoglie parzialmente sia il ricorso principale che quello incidentale. Tra i diversi motivi di impugnazione del Comune, degno di nota è quello relativo all'incompatibilità, secondo il giudice di primo grado, tra la violazione delle formalità necessarie per la circolazione dei veicoli e la mancata comunicazione al P.R.A. della cessazione della circolazione per definitiva esportazione all'estero del veicolo. Quest'ultima fattispecie, prevista dall'art 103 C.d.S., sanziona coloro che non si adoperino per comunicare tempestivamente la definitiva esportazione all'estero di un veicolo restituendo carta di circolazione, certificato di proprietà e targhe. Quid iuris per coloro i quali non hanno richiesto il certificato di proprietà? Secondo il giudice di merito, mancando a monte il certificato in questione, la società non avrebbe potuto violare entrambe le norme. Per la Cassazione, invece, l'obbligo di comunicare l'esportazione all'estero del veicolo grava sul proprietario anche in caso di mancata iscrizione al P.R.A. Per quanto concerne il ricorso incidentale della società vediamo che la prima doglianza farebbe perno sulla mancanza di un obbligo specifico di iscrivere i mezzi al P.R.A. e di richiederne il certificato di proprietà. La società sarebbe solo un intermediario ed in quanto tale avrebbe alienato alcuni veicoli prima dell'immatricolazione mentre per gli altri venduti successivamente non sarebbero trascorsi i sessanta giorni previsti dall'art 93 del Codice della strada. La Cassazione considera la censura infondata. Ed infatti, oltre la carta di circolazione, per i veicoli soggetti ad iscrizione al P.R.A. è necessario il certificato di proprietà rilasciato, a seguito di istanza presentata dall'interessato, entro sessanta giorni. E' il soggetto che attiva il procedimento di immatricolazione che deve richiedere il certificato di proprietà ed a nulla rileva che i veicoli della società non fossero destinati alla circolazione né alla commercializzazione. Per la Cassazione è la legge che stabilisce le conseguenze dell'immatricolazione quindi la circostanza della non circolazione è un'evenienza di mero fatto che non influisce sugli obblighi in capo al soggetto interessato . Altro motivo del ricorso incidentale è la richiesta di disapplicazione delle norme limitative della libera concorrenza perché contrastanti con i trattati comunitari. Infatti, secondo la società ricorrente, gli obblighi imposti dal Codice della strada impedirebbero la libera esportazione dall'Italia di autoveicoli a chilometri zero. La Cassazione ritiene anche questo motivo privo di fondamento. Come ha osservato la Corte Costituzionale Corte Cost. numero 42/1997 la funzione del regime di pubblicità previsto per i beni mobili registrati ha funzione analoga a quella della trascrizione per i beni immobili e risponde ad ulteriori interessi generali quali, ad esempio, quelli tributari oppure quelli legati all'infortunistica stradale. La normativa italiana non introduce alcuna discriminazione tra i veicoli destinati a circolare all'interno del paese e quelli esportati né, d'altro canto, può definirsi come dazio in quel caso contrario al Trattato il nulla osta alla circolazione. Secondo la Corte di Giustizia CE affinché si abbia un ostacolo rilevante alla esportazione esso deve avere per oggetto o per effetto quello di restringere le correnti di esportazione e di costituire in tal modo una differenza di trattamento tra il commercio interno di uno Stato membro e il suo commercio d'esportazione così da assicurare un vantaggio particolare alla produzione nazionale od al mercato interno interessato, a detrimento della produzione o del commercio di altri stati membri . La stessa conclusione può essere seguita per quanto riguarda l'obbligo di certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe se il veicolo è destinato all'esportazione. La Corte di Cassazione accoglie, invece, il terzo motivo del ricorso incidentale il quale riguarda l'eccezione di prescrizione quinquennale. Per distinguere correttamente tra illeciti amministrativi istantanei e permanenti occorre far riferimento al termine sanzionato in via amministrativa. Se una volta che questo è trascorso non è più possibile tenere la condotta prescritta, l'illecito ha natura istantanea, altrimenti è permanente. L'illecito contestato alla società ha natura istantanea ed il giudice di merito non qualificandolo come tale non ha indagato sull'esistenza di atti interruttivi della prescrizione. * Dottoranda di ricerca in diritto dell'economia nell'Università di Pisa