Nessun formalismo per la richiesta di risarcimento danni

di Fabio Valerini

di Fabio Valerini * Il caso. All'origine dei fatti un sinistro stradale dal quale originò una richiesta di risarcimento dei danni subiti dall'autoveicolo dell'attore proposta davanti al Giudice di Pace. Domanda alla quale il convenuto resistette contestando le avverse pretese e proponendo altresì domanda riconvenzionale per ottenere il ristoro dei pregiudizi patiti. Senonché, il Giudice di pace adito dichiarò improponibile quella domanda non essendo stata prodotta la raccomandata di cui all'art. 22 della legge n. 990 del 1969 all'epoca dei fatti vigente. Norma in base alla quale, come ben noto, l'azione per il risarcimento di danni causati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, per i quali a norma della presente legge vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'assicuratore il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento . La conferma del secondo grado. Quella decisione venne, poi, confermata anche in sede di appello nonostante il convenuto avesse prodotto due lettere che, però, il Tribunale ritenne facessero riferimento a un fatto interno al rapporto cliente-avvocato, e cioè al conferimento dell'incarico per il risarcimento del danno, ma non contenevano alcuna richiesta di risarcimento nei confronti della società assicuratrice, non potendosi considerare a tal fine sufficiente l'esplicitazione che la missiva veniva inviata a ogni effetto di legge . E ciò nonostante il chiaro contenuto delle lettere nelle quali il professionista aveva scritto di aver ricevuto incarico dal signor [ ], proprietario della vettura Fiat 500 targata [ ], di assisterlo al fine di ottenere l'integrale risarcimento dei danni subiti con la precisazione che la relativa missiva veniva inoltrata a ogni effetto di legge e in particolar modo ai fini dell'interruzione della prescrizione . Ne deriva un ricorso per cassazione del soccombente affidato ad un unico motivo consistente nella denunciata violazione dell'art. 22 della legge n. 990 del 1969 e mancanza di motivazione in quanto, a suo dire, il giudice di merito non avrebbe affatto esplicitato le ragioni della ritenuta inidoneità delle [lettere prodotte in giudizio] a integrare la richiesta di risarcimento di cui all'art. 22 della legge n. 990 del 1969, e ciò tanto più che la giurisprudenza di legittimità costantemente esclude la necessità dell'osservanza della forma normativamente prevista . La prescrizione si interrompe anche solo con la lettera del legale. La terza sezione della Corte di Cassazione con la sentenza del 31 marzo 2011, n. 7437 accoglie il ricorso. Ed infatti, la Suprema Corte ricorda come assai spesso è stata chiamata a pronunciarsi sulle decisioni dei giudici di merito in ordine alla idoneità degli atti con i quali di volta in volta, i danneggiati avevano inteso soddisfare l'onere loro imposto, a pena di improponibilità della domanda . Ed in quelle occasioni la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di escludere la necessità dell'osservanza di forme rigidamente vincolate alla previsione così aprendo la strada all'ammissibilità di atti equivalenti rispetto alla richiesta inoltrata per posta raccomandata con ricevuta di ritorno. La Corte chiede meno formalismo Ciò perché secondo la giurisprudenza occorre verificare, piuttosto, l'idoneità dell'atto a raggiungere lo scopo che è quello di consentire all'assicuratore la valutazione dell'opportunità di un accordo con il danneggiato così prevenendo premature domande giudiziali ne deriva, per incidens, che correttamente la Suprema Corte con sentenza 15733 del 2010, pure citata in motivazione, aveva escluso che la lettera potesse essere surrogata dalla notifica della citazione in giudizio con udienza indicata oltre il sessantesimo giorno . Ond'è che, applicando la giurisprudenza precedente al caso di specie, la Suprema Corte afferma il principio di diritto secondo il quale l'onere, di cui alla legge n. 990 del 1969, è soddisfatto con l'invio di una lettera del legale in cui lo stesso comunichi, a ogni effetto di legge e, in particolar modo, ai fini interruttivi della prescrizione, di essere stato incaricato dal cliente di assisterlo al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione di un incidente del quale il professionista indichi altresì gli elementi identificativi . e più buon senso. La diversa soluzione accolta dalla sentenza giustamente cassata dalla Suprema Corte è stata frutto di un apprezzamento del giudice di merito [ ] ispirato a un esasperato formalismo, contrario al significato proprio delle parole usate dal mittente, oltre che al più comune buon senso . * Avvocato, assegnista di ricerca in diritto processuale civile e docente nei corsi di formazione per mediatori civili e commerciali

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 16 febbraio - 31 marzo 2011, n. 7437 Presidente Preden - Relatore Adelaide Svolgimento del processo B.A.R.A.S. convenne in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Roma M. e M. U. nonché la società assicuratrice Levante Norditalia ora Carige s.p.a. , al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti dal proprio veicolo a seguito di un incidente avvenuto il omissis . Costituitisi in giudizio, U. e M. T. contestarono l'avversa pretesa, proponendo altresì domanda riconvenzionale, al fine di ottenere il ristoro dei pregiudizi da essi patiti. Al giudizio parteciparono altresì T. W., altro soggetto coinvolto nell'incidente, Lloyd Adriatico s.p.a. e Assid s.p.a. in l.c.a., società assicuratrici, rispettivamente, del T. e del B., nonché Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia, nella qualità di impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. Con sentenza del 15 gennaio 2004 il Giudice di Pace, per quanto qui interessa, dichiarò improponibile la riconvenzionale spiegata da M. U., non essendo stata prodotta la raccomandata di cui alla L. n. 990 del 1969, art. 22. Proposto gravame dal soccombente, il Tribunale lo ha respinto in data 25 gennaio 2006. Secondo il giudicante le due lettere versate in atti, l'una in data 23 aprile 1998, e l'altra in data 13 settembre dello stesso anno - documenti dei quali ha argomentatamele ritenuto rituale la produzione in appello facevano riferimento a un fatto interno al rapporto cliente-avvocato, e cioè al conferimento dell'incarico per il risarcimento del danno, ma non contenevano alcuna richiesta di risarcimento nei confronti della società assicuratrice, non potendosi considerare a tal fine sufficiente l'esplicitazione che la missiva veniva inviata a ogni effetto di legge. Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione M. U., formulando un solo motivo e notificando l'atto a B.A. R.A.S., ad Assitalia s.p.a., a T. W., a Lloyd Adriatico, a Carige Assicurazioni s.p.a., ad Assid Ass.ni s.p.a. in l.c.a., nonché a M. T Carige Assicurazioni s.p.a., ASSID Assicuratrice Italiana Danni in l.c.a. e Lloyd Adriatico s.p.a. hanno notificato tre distinti controricorsi, mentre nessuna attività difensiva hanno svolto gli altri intimati. Motivi della decisione 1. Nell'unico motivo l'impugnante lamenta violazione della L. n. 990 del 1969, art. 22, e mancanza di motivazione. Riportato il contenuto delle due raccomandate inviate all'assicuratore, sostiene che il giudice di merito non avrebbe affatto esplicitato le ragioni della ritenuta inidoneità delle stesse a integrare la richiesta di risarcimento di cui alla L. n. 990 del 1969, art. 22, e ciò tanto più che la giurisprudenza di legittimità costantemente esclude la necessità dell'osservanza della forma normativamente prevista. 2 Il ricorso è fondato. A norma della L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 22, applicabile ratione temporis alla fattispecie dedotta in giudizio, l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, per i quali, a norma della legge stessa, vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato ha chiesto all'assicuratore il risarcimento del danno, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La giurisprudenza di questa Corte, chiamata assai spesso a valutare la congruità delle valutazioni formulate dai giudici di merito in ordine alla idoneità degli atti con i quali, di volta in volta, i danneggiati avevano inteso soddisfare l'onere loro imposto, a pena di improponibilità della domanda, dalla norma innanzi richiamata, ha avuto modo di escludere la necessità dell'osservanza di forme rigidamente vincolate alla previsione di legge, espressamente ammettendo che il predetto onere, che è condizione di proponibilità della domanda, potesse ritenersi soddisfatto a mezzo di atti equipollenti, purchè egualmente idonei al raggiungimento dello scopo di consentire all'assicuratore la valutazione dell'opportunità di un accordo con il danneggiato, così prevenendo premature domande giudiziali confr. Cass. civ. 2 luglio 2010, n. 15733 Cass. civ., 22 aprile 2008, n. 10371 . 3 Ciò posto, il collegio non condivide l'assunto secondo cui la comunicazione, da parte del professionista, di avere ricevuto incarico dal signor M. U., proprietario della vettura Fiat 500 targata OMISSIS , condotta al momento del fatto dal padre Tullio, di assisterlo al fine di ottenere l'integrale risarcimento dei danni subiti, con la precisazione che la relativa missiva veniva inoltrata a ogni effetto di legge, e in particolar modo ai fini dell'interruzione della prescrizione, evidenzierebbe un mero fatto interno al rapporto cliente-avvocato. L'apprezzamento del giudice di merito appare invero ispirato a un esasperato formalismo, contrario al significato proprio delle parole usate dal mittente, oltre che al più comune buon senso. Non si vede, invero, a che pro, se non che al fine di attivare procedure transattive atte a scongiurare il ricorso all'azione legale, l'avvocato, in due lettere, avrebbe notiziato la società assicuratrice del mandato ricevuto e men mai per quale ragione avrebbe richiamato l'effetto interruttivo della prescrizione, e ciò tanto più che, per affermazione del ricorrente, non smentita dalla controparte, in almeno una di tali missive è stato espressamente indicato il numero già attribuito al sinistro dalla società assicuratrice, insieme ad altri elementi identificativi dello stesso. In tale contesto il ricorso deve essere accolto. La sentenza impugnata deve conseguentemente essere cassata, con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione al Tribunale di Roma, in diversa composizione, che, nel decidere, si atterrà al seguente principio di diritto l'onere imposto dalla L. n. 990 del 1969, art. 22, di richiedere il risarcimento del danno all'assicuratore almeno sessanta giorni prima di proporre la relativa azione giudiziaria è soddisfatto con l'invio di una lettera del legale in cui lo stesso comunichi, a ogni effetto di legge e, in particolar modo, ai fini dell'interruzione della prescrizione, di essere stato incaricato dal cliente di assisterlo al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione di un incidente del quale il professionista indichi altresì gli elementi identificativi essenziali. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione al Tribunale di Roma in diversa composizione.