Basta una ""crocetta"" ad attestare l'infruttuosa ricerca del destinatario?

È nulla la notifica della multa effettuata a mezzo posta con la sola consegna al portiere dello stabile, senza che sia attestata l'avvenuta ricerca delle altre persone abilitate a riceverla.

È nulla la notifica della multa effettuata a mezzo posta con la sola consegna al portiere dello stabile, senza che sia attestata l'avvenuta ricerca delle altre persone abilitate a riceverla. A ribadirlo è la Seconda sezione Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8284 depositata il 12 aprile. La fattispecie. Un avvocato ricorre per cassazione contro la sentenza del Giudice di Pace, che rigettava la sua opposizione avverso la cartella esattoriale, deducendo di non aver mai ricevuto la notifica dei verbali di violazione alle norme del Codice della Strada che avevano dato luogo a tale richiesta. Verbali notificati nelle mani del portiere. Secondo il Giudice di Pace, i verbali erano stati ritualmente notificati a mezzo servizio postale nei termini di legge, ex art. 149 c.p.c., che prevede tale notifica quando la stessa non sia vietata. Non era quindi applicabile l'art. 139 c.p.c., che prevede l'invio della raccomandata quando l'ufficiale giudiziario notifica nelle mani del portiere o di un vicino che accetti l'atto . Notifica nulla se manca l'attestazione. Di diverso avviso è la Corte di Cassazione deve intendersi nulla la notifica effettuata a mezzo posta con la sola consegna al portiere dello stabile, senza attestazione dell'avvenuta ricerca delle altre persone abilitate, attestazione che può avvenire anche con la crocettatura delle apposite caselle nel relativo modulo. Né può desumersi il compimento di tale attività dal solo fatto che la consegna sia stata effettuata al portiere, non risultando alcunché dalla notifica.