Determinate le somme dovute per la conversione: quali i termini per opporsi all'ordinanza?

di Carmen Ceschel

di Carmen Ceschel Il debitore che chiede la conversione di una espropriazione immobiliare non ha l'onere di proporre tempestivamente opposizione agli atti esecutivi contro l'ordinanza che determina le somme da lui dovute per la conversione, se contesta la congruità di una o più componenti del credito azionato può, infatti, opporsi entro i termini per impugnare il provvedimento che, disponendo la distribuzione o l'attribuzione, ha definito il processo esecutivo. E' quanto emerge dalla sentenza n. 6733 dello scorso 24 marzo. La fattispecie. A seguito di una istanza di conversione di espropriazione immobiliare veniva emessa una ordinanza che determinava le somme da versare, comprensiva di una prima liquidazione di spese e competenze dovute al creditore. Pagati di alcuni acconti, la somma dovuta veniva modificata tuttavia, la modifica non toccava la liquidazione delle spese e competenze del creditore. Emessa una nuova ordinanza, con cui si definiva il processo esecutivo, il debitore presentava ricorso, lamentando l'eccessività e la genericità della liquidazione in relazione alle spese il tribunale, però, qualificando la doglianza come opposizione agli atti esecutivi, la riteneva inammissibile per tardività, in quanto il dies a quo doveva riferirsi alla prima ordinanza. Il debitore, quindi, ricorreva per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. Controversia distributiva o impugnazione dell'atto esecutivo? La Cassazione accoglie il ricorso, cassando la sentenza impugnata. Al riguardo, si pongono due problemi. Il primo è costituito dal dubbio se, in caso di contestazione della determinazione delle spese e competenze operata con l'ordinanza ammissiva della conversione, si configuri una controversia distributiva ex art. 512 c.p.c. ammissibile fino all'ordinanza che dispone il pagamento o la distribuzione o un'impugnazione dell'atto esecutivo, da far valere nei modi ed entro i termini di cui all'art. 617 c.p.c. Il secondo, se l'ordinanza ammissiva alla conversione costituisca, o meno, mero atto endoprocedimentale, per cui solo con il secondo provvedimento, di definizione del processo esecutivo, si potevano considerare effettivamente liquidate le spese e competenze. In merito al primo problema, la Corte, rinviando alla sentenza n. 20733/2009 per una più precisa conoscenza dell'evoluzione giurisprudenziale al riguardo, brevemente chiarisce come si sia passati da una posizione iniziale di inammissibilità di contestazioni nel merito dei crediti computati nell'ordinanza determinativa delle somme da versare ai fini della conversione, ad altra posizione che ammette una compresenza di rimedi, rimessi, sostanzialmente, alla discrezionalità dell'interessato debitore o uno dei creditori che vogliono prendere parte alla distribuzione finale rimedi costituiti da opposizione agli atti esecutivi, opposizione all'esecuzione o controversia distributiva. La Cassazione rileva di non aver mai affermato l'onere del debitore di impugnare l'ordinanza determinativa delle somme necessarie per conseguire la conversione esclusivamente con l'opposizione agli atti esecutivi, se si contesti la spettanza di una o più voci che compongono il credito azionato al creditore, a meno che non si miri a paralizzare, o condizionare, lo svolgimento del subprocedimento di conversione. Ordinanza ammissiva alla conversione è un mero atto endoprocedimentale? Circa il secondo dubbio, la Suprema Corte chiarisce come nel processo esecutivo individuale non opera il principio della stabilità dei provvedimenti di accertamento dei crediti, propria delle procedure concorsuali ovvero, del c.d. giudicato endofallimentare tale principio di stabilità è funzionale alle esigenze pubblicistiche di celerità e certezza alla base del diritto concorsuale, restando, in massima parte, estraneo al processo esecutivo individuale. In quest'ultimo caso, una stabilità simile è prevista espressamente solo in caso di crediti non titolati e non contestati dal debitore artt. 499 e 500 c.p.c. nel testo successivo alle riforme del 2005/2006 . La sommarizzazione della valutazione del giudice dell'esecuzione è, in un certo senso, esaltata dalla deformalizzazione delle controversie distributive il nuovo art. 512 c.p.c. nel testo di cui al d.l. n. 35/2005, convertito in l. n. 80/2005 , infatti, sottrae tali controversie ai rigori della ordinaria causa di cognizione prevista dalla disciplina precedente, devolvendole ad un subprocedimento rimesso alle informali determinazioni del giudice dell'esecuzione, di cui è impugnabile la sola ordinanza finale, con il rimedio generalissimo delle opposizioni ad atti esecutivi. L'opposizione quale unico rimedio? La già citata sentenza n. 20733/2009, che ammette, ma non impone quale unico rimedio l'opposizione agli atti esecutivi contro l'ordinanza che determina le somme dovute per la conversione, sembra funzionale allo scopo di ritenere sostanzialmente reversibile ogni accertamento del giudice dell'esecuzione in tempo anteriore alla distribuzione o all'attribuzione in caso di unico creditore del ricavato. Quali termini per impugnare l'ordinanza? Ne consegue che il debitore, che chiede la conversione di una espropriazione immobiliare, non ha l'onere di proporre tempestivamente opposizione agli atti esecutivi contro l'ordinanza che determina le somme da lui dovute per la conversione, se contesta la congruità di una o più componenti del credito azionato può, infatti, opporsi entro i termini per impugnare il provvedimento che, disponendo la distribuzione o l'attribuzione, ha definito il processo esecutivo. Nel caso in esame, l'opposizione è stata depositata nei cinque giorni dall'ordinanza di distribuzione o attribuzione delle somme versate in ottemperanza della precedente ordinanza determinativa dell'importo dovuto pertanto, il termine previsto dall'art. 617 c.p.c. risulta rispettato e l'opposizione non poteva essere dichiarata inammissibile.