Titoli di Stato emessi da Paesi europei iscritti all'attivo di bilancio

Crisi di mercato e verifica di solvibilità delle compagnie assicurative in G.U. l'iscrizione in bilancio dei titoli emessi o garantiti da Paesi europei.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 marzo il Regolamento ISVAP n. 37 in materia di verifica della solvibilità e di risorse finanziarie nell'ambito del gruppo, così come dettato dalle disposizioni contenute nella legge di conversione del Milleproroghe. Iscrizione in bilancio. Considerata la turbolenta situazione dei mercati finanziari, le imprese di assicurazione e riassicurazione potranno iscrivere all'attivo di bilancio, valido ai fini del calcolo di solvibilità, i titoli di Stato emessi o garantiti da Paesi europei, purché destinati a rimanere durevolmente nel patrimonio e classificati nel bilancio consolidato tra le attività finanziarie disponibili per la vendita.

ISVAP, Regolamento 15 marzo 2011, numero 37,G.U. 25 marzo 2011, numero 69 Regolamento concernente l'attuazione delle disposizioni in materia di verifica di solvibilità corretta introdotte dalla legge 26 febbraio 2011, numero 10 di conversione del decreto legge 29 dicembre 2010, numero 225 che modifica il decreto legge 29 novembre 2008, numero 185 contenente misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione ed imprese e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale convertito con legge 28 gennaio 2009, numero 2. L'ISVAP Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo VISTA la legge 12 agosto 1982, numero 576, e le successive modificazioni ed integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni VISTO il decreto legislativo 26 maggio 1997, numero 173, e le successive modificazioni e integrazioni, recante l'attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, numero 209, e le successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private e in particolare l'articolo 5, comma 2, del medesimo decreto VISTO il decreto legge 29 novembre 2008, numero 185 recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione ed imprese e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, convertito in legge 28 gennaio 2009, numero 2 come modificato dalla legge 26 febbraio 2011, numero 10 ed in particolare l'articolo 15, commi 15 bis e 15 ter, del decreto legge numero 185/2008, che, ferme restando le disposizioni di cui ai commi 13, 14 e 15 del medesimo decreto, considerata la situazione di eccezionale turbolenza dei mercati finanziari, introducono la facoltà per le imprese di assicurazione o di riassicurazione di cui all'articolo 210 commi 1 e 2 del Codice delle Assicurazioni Private, di tener conto ai fini della verifica della solvibilità corretta del valore di iscrizione nel bilancio individuale dei titoli di debito destinati a permanere durevolmente nel patrimonio ed emessi o garantiti da Stati dell'Unione Europea, attribuendo all'ISVAP il compito di disciplinare con regolamento le relative modalità attuative, condizioni e limiti di attuazione RAVVISATA la necessità ed urgenza di provvedere all'emanazione del presente Regolamento adotta il seguente REGOLAMENTO INDICE Titolo I Disposizioni di carattere generale articolo 1 Fonti normative articolo 2 Definizioni articolo 3 Ambito di applicazione Titolo II - Verifiche di solvibilità corretta articolo 4 Facoltà di valutazione dei titoli emessi o garantiti da Stati dell'Unione Europea destinati a permanere durevolmente nel patrimonio dell'impresa articolo 5 Modalità, condizioni e limiti di esercizio della facoltà articolo 6 Informativa di vigilanza Titolo III - Disposizioni finali articolo 7 Pubblicazione articolo 8 Entrata in vigore Allegato 1 Elenco titoli ed effetti sulla solvibilità corretta Titolo I Disposizioni di carattere generale articolo 1 Fonti normative 1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 15 riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili , commi 15bis e 15ter, del decreto legge 29 novembre 2008, numero 185 contenente misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione ed imprese e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale convertito in legge 28 gennaio 2009, numero 2, come modificato dalla legge 26 febbraio 2011, numero 10 di conversione del decreto legge 29 dicembre 2010, numero 225. articolo 2 Definizioni 1. Ai fini del presente Regolamento si intende per a Attività finanziarie disponibili per la vendita investimenti compresi nella voce 4.5 dello Stato Patrimoniale Consolidato - Attività di cui all'Allegato 5 al Regolamento ISVAP numero 7 del 13 luglio 2007 b decreto legge anticrisi il decreto legge 29 novembre 2008, numero 185 recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione ed imprese e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, convertito in legge 28 gennaio 2009, numero 2, e modificato dalla legge 26 febbraio 2011, numero 10 di conversione del decreto legge 29 dicembre 2010, numero 225 c impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana la società avente sede legale in Italia e la sede secondaria in Italia di impresa di assicurazione o riassicurazione avente sede legale in uno Stato Terzo, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di cui all'articolo 2 del decreto o della riassicurazione d ISVAP o Autorità l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo e organo amministrativo il consiglio di amministrazione o, nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all'articolo 2409 octies del codice civile, il consiglio di gestione ovvero, per le sedi secondarie, il rappresentante generale f principi contabili internazionali i principi contabili internazionali e le relative interpretazioni adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento CE numero 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 g titoli destinati a permanere durevolmente nel patrimonio investimenti compresi nella classe C.III dello Stato Patrimoniale di cui all'Allegato 1 del Regolamento ISVAP numero 22 del 4 aprile 2008, destinati a permanere durevolmente nel patrimonio dell'impresa e come tali classificati nel portafoglio ad utilizzo durevole al 31 dicembre 2010 h valore di iscrizione nel bilancio individuale il valore risultante dal bilancio di esercizio ai sensi del Regolamento ISVAP numero 22 del 4 aprile 2008 i verifiche di solvibilità corretta il margine di solvibilità corretta di cui all'articolo 217 del decreto legislativo 7 settembre 2005, numero 209 nonché, ove applicabile, il test di solvibilità della controllante di cui all'articolo 218 del medesimo decreto. articolo 3 Ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento si applica alle imprese sotto indicate che, ai fini delle verifiche di solvibilità corretta utilizzano, ai sensi del Regolamento ISVAP numero 18 del 12 marzo 2008, il metodo del bilancio consolidato redatto in conformità ai principi contabili internazionali a imprese di assicurazione e riassicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica e che sono controllanti o partecipanti in almeno un'impresa di assicurazione, in un'impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo o in un'impresa di riassicurazione b imprese di assicurazione e riassicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica e che sono controllate da un'impresa di partecipazione assicurativa, da un'impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo o da un'impresa di riassicurazione c imprese di assicurazione e riassicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica e che sono controllate da una società di partecipazione finanziaria mista di cui all'articolo 1, lettera v , del decreto legislativo numero 142 del 30 maggio 2005, che sia un'impresa capogruppo di un conglomerato finanziario a prevalente attività assicurativa d sedi secondarie istituite nel territorio della Repubblica da imprese di assicurazione e riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo e che sono controllanti o partecipanti in almeno un'impresa di assicurazione, in un'impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo o in un'impresa di riassicurazione. Titolo II - Verifiche di solvibilità corretta articolo 4 Facoltà di valutazione dei titoli di debito emessi o garantiti da Stati dell'Unione Europea destinati a permanere durevolmente nel patrimonio dell'impresa 1. Considerata l'eccezionale situazione di turbolenza dei mercati finanziari, le imprese di cui all'articolo 3, ai fini delle verifiche di solvibilità corretta, possono tenere conto del valore di iscrizione nel bilancio individuale delle imprese di assicurazione e riassicurazione italiane incluse nell'area di consolidamento, con il metodo dell'integrazione globale o proporzionale, dei titoli di debito destinati a permanere durevolmente nel patrimonio emessi o garantiti da Stati dell'Unione Europea e classificati nel bilancio consolidato tra le attività finanziarie disponibili per la vendita. 2. L'esercizio della facoltà di cui al comma 1 avviene secondo le modalità, condizioni e limiti previsti dall'articolo 5, nel rispetto delle finalità di permanenza di risorse finanziarie nell'ambito del gruppo corrispondenti alla differenza di valutazione conseguente all'esercizio della facoltà e di coerenza con altri benefici che incidono sulle verifiche di solvibilità corretta secondo quanto disposto dall'articolo 15, comma 15 ter, del decreto legge anticrisi. 3. L'esercizio della facoltà di cui al comma 1 è oggetto di delibera dell'organo amministrativo delle imprese di cui all'articolo 3 che illustra i criteri per l'individuazione dei titoli oggetto di esercizio della facoltà e l'impatto di tale esercizio sulle verifiche di solvibilità corretta. articolo 5 Modalità, condizioni e limiti di esercizio della facoltà 1. La facoltà di cui all'articolo 4 può essere esercitata in relazione a singoli titoli classificati nel bilancio consolidato dell'esercizio 2010 tra le attività finanziarie disponibili per la vendita, il cui valore di iscrizione al 31 dicembre 2010 sia inferiore al valore di iscrizione nel bilancio individuale delle imprese di assicurazione o di riassicurazione italiane incluse nell'area di consolidamento che li detengono. 2. L'impresa che esercita la facoltà di cui all'articolo 4 calcola l'ammontare pari alla differenza tra il valore di iscrizione dei titoli nel bilancio individuale dell'esercizio 2010 dell'impresa che li detiene ed il relativo valore di iscrizione nel bilancio consolidato dell'esercizio 2010 dell'impresa di cui si sta effettuando la verifica di solvibilità corretta, al netto della parte attribuibile agli assicurati e imputata alle passività assicurative. Tale ammontare non può in ogni caso eccedere l'importo delle perdite relative all'esercizio 2010 derivanti dalla valutazione dei titoli di cui al comma 1 e rilevate nel patrimonio netto del bilancio consolidato. 3. L'ammontare di cui al comma 2 è oggetto di verifica, per finalità di vigilanza, da parte della società di revisione incaricata della revisione del bilancio consolidato. 4. L'ammontare di cui al comma 2 è ammesso quale elemento costitutivo della solvibilità corretta unitamente agli importi della riserva indisponibile di cui all'articolo 8 del Regolamento ISVAP numero 28 del 17 febbraio 2009, nei limiti del 20% degli elementi costitutivi o, se inferiore, della sommatoria dei margini di solvibilità richiesti dalle imprese di assicurazione, riassicurazione e di partecipazione assicurativa incluse nella verifica di solvibilità corretta. 5. Ai fini del comma 4, l'importo ammissibile è incluso nella voce 18 del modello 1 e del modello 2 di cui agli allegati 1 e 2 al Regolamento ISVAP numero 18 del 12 marzo 2008. 6. L'impresa che esercita la facoltà di cui all'articolo 4, nell'adempiere agli obblighi di informativa pubblica sulla situazione di solvibilità corretta, evidenzia l'impatto quantitativo dell'esercizio della facoltà sulle verifiche di solvibilità corretta ed in particolare sull'ammontare degli elementi costitutivi. 7. L'impresa che esercita la facoltà di cui all'articolo 4 comunica alle imprese che detengono i titoli per i quali è esercitata la facoltà stessa l'ammontare della differenza di valutazione di cui al comma 2 nonché l'importo ammissibile, tenuto conto dei limiti di cui al comma 4, che può essere utilizzato ai fini della solvibilità corretta riveniente da ciascuna delle medesime imprese. 8. L'ammontare comunicato ai sensi del comma 7 è oggetto di delibera dell'organo amministrativo di ciascuna delle imprese che detengono i titoli al fine di consentirne l'inclusione tra gli elementi costitutivi della solvibilità corretta. 9. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 2, l'organo amministrativo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione italiane incluse nell'area di consolidamento, ivi compresa l'impresa di cui all'articolo 3, nel deliberare circa la distribuzione di dividendi, assicura che permangano all'interno dell'impresa stessa risorse almeno pari all'ammontare utilizzato quale elemento costitutivo della solvibilità corretta attribuito a ciascuna impresa che detiene i titoli ai sensi del comma 7. Qualora gli utili dell'esercizio non siano sufficienti ad assorbire tale importo, le imprese vincolano a tal fine gli utili degli esercizi successivi. 10. I soci delle imprese di assicurazione e di riassicurazione italiane incluse nell'area di consolidamento, compresa l'impresa che esercita la facoltà di cui all'articolo 4, sono informati dell'esercizio della facoltà e del relativo importo attribuito a ciascuna impresa ai sensi del comma 7. Nel caso in cui l'assemblea dei soci, discostandosi da quanto proposto dall'organo amministrativo ai sensi del comma 9, deliberi una distribuzione di dividendi superiore a quella proposta, l'importo eccedente non è computabile tra gli elementi costitutivi della solvibilità corretta. 11. L'impresa che esercita la facoltà di cui all'articolo 4 monitora su base semestrale la differenza di cui al comma 2 per i titoli per i quali è esercitata la facoltà stessa. Il monitoraggio tiene conto dell'andamento della differenza a seguito della cessione o della valutazione dei titoli nel periodo. articolo 6 Informativa di vigilanza 1. Le imprese trasmettono all'ISVAP, entro 15 giorni dalla relativa adozione, una copia del verbale contenente la delibera di cui agli articoli 4, comma 3 e 5, comma 8. 2. L'impresa che esercita la facoltà di cui all'articolo 4, nell'adempiere agli obblighi di informativa di vigilanza sulla solvibilità corretta di cui al Regolamento ISVAP numero 18 del 12 marzo 2008 trasmette all'ISVAP l'elenco dei titoli per cui ha esercitato la facoltà, secondo il prospetto di cui all'allegato 1 al presente Regolamento unitamente alla relazione della società di revisione sulle procedure di verifica effettuate ai sensi dell'articolo 5, comma 3. 3. Il prospetto di cui all'allegato 1 al presente Regolamento è trasmesso anche informaticamente secondo le istruzioni fornite dall'ISVAP. Titolo III - Disposizioni finali articolo 7 Pubblicazione 1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'Autorità. articolo 8 Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano al bilancio dell'esercizio 2010.